Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 128

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 128
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 128
Data del deposito : 12 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 2475 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 320 pubblicata il 9 febbraio 2022 e non notificata, avente a oggetto pagamento di compensi professionali e vertente tra
Comune di Cercola (cf 80019700634), in persona del Sindaco, Avv. Vincenzo Fiengo, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Sito (cf [...]), elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Napoli, Centro Direzionale is. E/2, giusta mandato alle liti in calce all'atto di appello e determinazione dirigenziale 231 del 3 maggio 2022 (per le comunicazioni: pec ciro.sito@pecavvocatinola.it);

appellante
e
LO FU (cf [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Garzilli (cf [...]), elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I,
293, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine dell'atto introduttivo del primo grado (per le comunicazioni: pec massimogarzilli@avvocatinapoli.legalmail.it);
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Nola, all'esito del giudizio introdotto da LO FU nei confronti del
Comune di Cercola, in qualità di vedo Erede dell'Avv. Zeno, volto a ottenere il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta dal legale in favore del Comune, ritenuto, con riguardo alla prova della qualità di erede, alla forma scritta del contratto e alla sussistenza delle condizioni di cui all'art 191 TUEL, questioni sollevate d'ufficio dal giudice, che:
- l'attrice apparteneva alla sfera dei successibili e, pertanto, tale presupposto fattuale non poteva ritenersi estraneo alla sfera di conoscibilità della controparte che aveva l'onere, e non vi aveva adempiuto, di contestare specificatamente la qualità di erede;

- il requisito di forma, con riguardo al mandato conferito al legale, era da ritenersi soddisfatto dal rilascio della procura e successiva redazione dell'atto difensivo, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione;

- la determinazione della somma dovuta e la relativa iscrizione al competente capitolo di bilancio non essendo preventivabile non può essere richiesta come requisito di validità del contratto di patrocinio, giusta anche la presenza, di norma, di una voce generale nel bilancio dell'ente nella quale inserire le spese di difesa in giudizio.
Per tutti gli incarichi, non oggetto di contestazione né sotto il profilo dell'affidamento ovvero dell'espletamento, era presente il mandato alle liti e l'atto difensivo in cui si esplicava la prima difesa processuale. Inoltre, all'Avv. Zeno era state comunicate le delibere di conferimento degli incarichi.
Con riguardo al quantum, tenuto conto che in alcune delibere l'ente faceva riferimento ai minimi tariffari mentre in altre vi era l'individuazione di una somma, iscritta in bilancio, con la quale presuntivamente fare fronte all'impegno, che attiene all'organizzazione interna dell'ente, il Tribunale, esaminando ciascuno degli incarichi espletati, applicava i minimi, riducendo la richiesta per alcuni di essi (in particolare gli incarichi indicati ai nn. 5, 6c, 10, 11,
12, 13 e 14), e liquidava l'importo complessivo di € 164.486,00 condannando, altresì, il
Comune alla refusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Cercola, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 maggio 2022, invocandone la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, sezione e relatore a designarsi, accogliere l'appello, se del caso anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed eventualmente all'esito di breve rinvio, stante la natura consolidata dei principi in materia di prova della qualità di erede, di quantificazione e pagamento degli onorari professionali degli avvocati e di requisiti di forma del contratto d'opera professionale con la P.A. ed in riforma
2 della sentenza impugnata dichiarare l'integrale infondatezza della domanda di primo grado in tutte le sue articolazioni, così
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