Corte d'Appello Milano, sentenza 16/02/2024, n.

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 16/02/2024, n.
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero :
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo

N. 2798/2023 R.G.

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione dei Minori e Famiglia

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa A M P Presidente
Dott.ssa M S Consigliere rel.
Dott.ssa M V Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso depositato in data
16.10.2023 da:
(C.F. , nata a Magenta (MI) il 28.02.1984 e residente in Parte_1 C.F._1
Corbetta (MI), Via della Repubblica n. 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
P M sito in Modena, Via Rainusso n. 118, che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE contro

(C.F. ), nato a B A (VA), il 16.06.1972 e CP_1 C.F._2 residente in Canegrate (MI), Via Firenze n. 14, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
G A sito in Alessandria, Piazza Guglielmo Marconi n. 11, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO

Con l'intervento
dell'AVV. (C.F. ), con studio in Via Cesare Battisti n. 1, CP_2 C.F._3 nella sua qualità di CURATORE SPECIALE DELLA MINORE nata a Persona_1
Magenta (MI) il 26.06.2016.
del PROCURATORE GENERALE nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza che ha chiesto di confermare l'impugnata decisione

1

Oggetto: Appello avverso decreto definitivo n. cronol. 1078/2023 emesso dal Tribunale di Milano il
19.04.2023 e depositato il 02.05.2023 nel procedimento n. 14108/2019 R.G.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento di primo grado
➢ Con decreto emesso il 7.12.2018, il Tribunale di B A ratificava l'accordo così come raggiunto dalle parti all'udienza del 5.12.2018 e in particolare disponeva l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre;
l'avvio di un percorso di mediazione familiare;
frequentazioni graduali padre/figlia e un assegno di mantenimento paterno di € 475,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della
Corte d'appello di Milano.
➢ Con ricorso del 23.10.2019 per la modifica delle statuizioni disposte dal Tribunale, Pt_1 chiedeva che venisse disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
la
[...] regolamentazione della frequentazione paterna improntata ad assoluta gradualità, controllo e tutela, con il sostegno dei Servizi Sociali e previo accertamento delle capacità genitoriali e la rideterminazione del contributo di mantenimento indiretto in € 900 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie.
➢ Con comparsa di costituzione del 21.02.2020, contestava le affermazioni CP_1 della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso e una riduzione dell'assegno di mantenimento da rideterminarsi in € 350,00 mensili a fronte di una riduzione della propria capacità reddituale.
➢ Con decreto non definitivo emesso il 21.10.2020, il Tribunale di Milano considerata l'elevata conflittualità tra le parti che ha portato a reciproche iniziative giudiziarie, limitava la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e disponeva l'affidamento della minore
al Comune di Corbetta con collocamento prevalente presso la madre con delega Per_1 all'Ente affidatario di riavviare una regolare frequentazione tra il padre e assicurando Per_1
l'attuazione del calendario concordato dai genitori e ratificato dal Tribunale di B A nel 2018, con delega all'Ente affidatario di modificare detta regolamentazione nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore e con progressivo e graduale ampliamento, tenuto conto anche dell'esito della valutazione sulle competenze genitoriali.
All'udienza del 2.12.2021 la madre dichiarava di aver presentato una denuncia nei confronti del sig. per una problematica relativa ad un sospetto abuso del padre nei confronti CP_1 della figlia.
All'udienza del 22.09.2022, il difensore della dichiarava di non aver presentato Pt_1 opposizione alla richiesta del Pm di archiviazione del procedimento a carico del er il CP_1 reato di cui all'art. 609 quater c.p..
➢ Con decreto non definitivo del 28.11.2022 il Tribunale, richiamato il decreto non definitivo del 21.10.2020, autorizzava il padre a tenere con sé liberamente secondo una Per_1 regolamentazione che prevedeva incontri per due pomeriggi settimanali, con delega ai Servizi
Sociali di Corbetta di predisporre un calendario di frequentazioni libere che comprendessero il pernottamento da svolgersi a decorrere dalla metà di gennaio 2023, salvo eventuali ragioni
2
di pregiudizio per la minore eventualmente segnalate;
ha disposto a carico dei Servizi Sociali del Comune di Corbetta, in collaborazione con i Servizi di Canegrate, l'avvio di un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione del padre e la prosecuzione dell'intervento di educativa domiciliare a casa della madre;
che l'AST competente per territorio svolgesse una valutazione psicodiagnostica sul padre e che i Servizi Sociali inviassero la madre presso il
CPS competente per una presa in carico.
➢ Con relazione del 14.03.2023 i Servizi Sociali non evidenziavano elementi di pregiudizio per la minore nella relazione con entrambi i genitori. Relativamente alla ripresa dei rapporti con il padre raccontava di essere contenta nell'incontrare il padre, senza mettere in atto Per_1 atteggiamenti di opposizione o rifiuto. Quanto alla figura materna i Servizi evidenziavano “la sig.ra fatica a non agire verbalizzazioni ed atteggiamenti di critica nei confronti del Pt_1 ruolo genitoriale del sig. ;
quanto alla figura paterna evidenziavano l'atteggiamento CP_1 di sfiducia nei confronti dei Servizi e di fatica nel vivere serenamente il rapporto con Per_1 poiché turbato dalla denuncia sporta dalla sig.ra nei suoi confronti. Pt_1
In data 19.04.2023, il Tribunale, con provvedimento oggetto del presente appello, ha così provveduto:
“1. Conferma ex art. 333 c.c. l'affido della figlia minore nata a Magenta il Persona_1
20.6.2016 al comune di CORBETTA, luogo di attuale residenza della minore in Corbetta in via Pio X 30, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza della minore,


2. Dispone che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte, in caso di disaccordo fra i genitori, dall'Ente Affidatario, sentiti gli stessi genitori,



3. Dispone che l'Ente Affidatario mantenga la minore, allo stato, collocata presso 1a madre in Corbetta in via Pio X 30 anche ai fini della residenza anagrafica,



4. Autorizza il padre a tenere con sé liberamente e come da lui richiesto a fine Per_1 settimana alternati dal sabato mattina, prelevando la minore dalla casa materna, alla domenica sera quando la riporterà presso la stessa, oltre che un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18.00 alle 21.00. Autorizza altresì il padre a tenere

durante le vacanze natalizie per la metà del tempo e a periodi alternati con la madre, Per_1 per la metà del tempo durante le vacanze pasquali e a periodi alternati con la madre, una settimana ad agosto durante le vacanze estive, nonché durante i ponti che saranno alternati con la signora , Pt_1


4.Dispone che i servizi sociali del Comune di Corbetta mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare, attivino, se necessario in collaborazione con i servizi di Canegrate, un intervento di educativa domiciliare a casa del padre in Canegrate in via Firenze 14, ed un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dello stesso,



5. Dispone che i servizi sociali del Comune di Corbetta mantengano l'intervento di educativa domiciliare a casa della madre e avviino la , raccolta la sua adesione, ad Pt_1 una presa in carico presso il CPS competente;
inoltre avviino un percorso di sostegno genitoriale a favore della madre collaborando in rete con la professionista privata della

G,


6. Pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1

3 versando alla madre un contributo da quantificarsi nella somma di euro 475,00 entro Per_1 il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione ad aprile 2024, oltre che il 50% delle spese extra come da Linee Guida del
Tribunale di Milano e del COA,


7. Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'interesse della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi

Sociali dell'Ente Affidatario e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi,


8. Condanna la alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del Pt_1 CP_1 nella misura di 1/2 che si liquidano, per tale frazione, in euro 2.700,00 oltre spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge,



9. Compensa tra le parti le spese di lite nella restante frazione di ½”.

Il procedimento di secondo grado
Avverso il suddetto provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 19.04.2023, Pt_1 ha proposto reclamo con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex
[...] art. 283 c.p.c., formulando le seguenti conclusioni:
In via preliminare
- sospendere l'efficacia esecutiva del decreto definitivo Cron. n. 1078/2023 emesso dal
Tribunale Ordinario di Milano in data 19 aprile 2023, depositato in cancelleria in data
02.05.2023, nel procedimento R.G. 14108/2019, NON NOTIFICATO, per le ragioni di cui al presente atto.
- Modificare l'erronea indicazione della residenza della minore, collocata presso la dimora della madre, sita in Corbetta Via della Repubblica n. 1, stante l'errore materiale del decreto opposto che indica la residenza di in Corbetta Via Pio X 30. Per_1
Nel merito
1) Affidare la minore in via esclusiva alla madre in modo da consentirle di Persona_1 assumere le decisioni di straordinaria amministrazione, inerenti alla cura, istruzione ed educazione della minore, a fronte dell'incapacità del Sig. a rispondere ai bisogni di CP_1 cura e sostegno della figlia, con collocamento prevalente presso la dimora della madre;

2) disporre, a parziale modifica delle condizioni di frequentazione padre-figlia, come disposto al punto 4 del decreto definitivo quivi impugnato, che il padre possa vedere e tenere seco la figlia , due pomeriggi alla settimana (indicativamente il martedì e giovedì) Per_1 dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 con riaccompagnamento presso la dimora materna;
disporre che il padre possa tenere seco la minore per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.

3) Disporre che il padre sia tenuto al versamento del contributo al mantenimento della minore pari ad Euro 650,00 mensili con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento Org_ del costo della vita rilevato dall' oltre il 70% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
4) Revocare la condanna della Sig.ra al pagamento delle spese di lite pari ad 1/2, per Pt_1
i motivi di cui alla narrativa del presente atto, non potendo addebitarsi alla madre il prolungamento del giudizio di primo grado.
In ogni caso
4 Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, del presente grado di giudizio.
L'appellante ha preliminarmente eccepito l'errore materiale commesso dal Tribunale di Milano nel decreto impugnato, al punto 1 e al successivo punto 3, laddove è indicata la precedente residenza materna.
Ciò posto, ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
A. Erroneità, illogicità, incongruità e/o contraddittorietà della decisione gravata in punto di affidamento della minore al Comune di Corbetta evidenziando di aver cercato in tutti i modi di stemperare la conflittualità con il sig. arrivando persino a ritirare tutte le CP_1 querele sporte nei suoi confronti e rinunciando altresì al recupero delle somme a lei dovute e non versate dal padre della minore a titolo di spese straordinarie. Ha affermato di non essersi mai opposta al rapporto padre-figlia sottolineando di aver chiesto un ampliamento delle modalità di frequentazioni del padre con la figlia. Ha poi richiamato numerosi episodi del passato a conferma dello scarso interesse del padre per la minore. In particolare, quanto alla vicenda relativa ai presunti abusi sessuali del padre sulla minore, riferisce di aver sporto querela nei confronti del sig. su esplicito consiglio dei Servizi Sociali, i quali senza CP_1 comunicazione e/o autorizzazione del Tribunale decidevano di sospendere gli incontri padre- figlia senza che tale richiesta fosse mai stata avanzata dalla madre. L'appellante ha messo in evidenza il rifiuto del padre a partecipare attivamente alla vita della figlia e della sorta di timore sviluppato da nei confronti del padre richiamando episodi del 2021;
la mancata Per_1 attenzione del padre nei confronti dell'alimentazione della figlia. Alla luce di queste considerazioni l'appellante ritiene che la limitazione della responsabilità genitoriale della madre non possa trovare una motivazione oggettiva considerato l'impegno esclusivo della stessa nella crescita della minore e chiede pertanto l'affido esclusivo della figlia.
B. Erroneità, illogicità, incongruità e/o contraddittorietà della decisione gravata in punto di frequentazione padre-figlia e mancato ampliamento degli incontri. L'appellante lamenta una contraddizione del Tribunale che non ha accolto la richiesta di ampliamento degli incontri padre-figlia nonostante l'accoglimento delle conclusioni del curatore speciale. In particolare, lamenta che sebbene il padre sia stato ritenuto idoneo a prendersi cura della minore, il Tribunale ha dato incarico ai Servizi di operare ulteriori ampliamenti “auspicando che il padre, superate le sue reticenze e le sue difficoltà si senta libero di vivere a pieno il proprio rapporto con la figlia, e dia disponibilità anche per una possibile modifica del collocamento prevalente della figlia” lasciando di fatto al libero arbitrio le modalità di frequentazione padre-figlia. Evidenzia che il padre per anni si è lamentato di non poter vedere la figlia ed oggi, nonostante la piena disponibilità della sig.ra , si rifiuti di stare con Pt_1
nel timore che i suoi comportamenti possano essere fraintesi. Per_1
C. Erroneità, illogicità, incongruità e/o contraddittorietà della decisione gravata in punto di contributo al mantenimento a carico del padre in considerazione delle condizioni di salute che non consentono alla sig.ra di poter svolgere con serenità l'attività lavorativa Pt_1
e delle spese cui va incontro ogni mese oltre alle spese straordinarie non rimborsate dal padre della minore. A fronte delle difficoltà personali dell'appellante e del completo disinteresse del padre che delega ogni incombenza alla madre, ritiene evidente la necessità di un incremento del contributo al mantenimento considerata altresì l'esiguità del tempo trascorso dal padre con la minore.
5 D. Erroneità, illogicità, incongruità e/o contraddittorietà della decisione gravata in punto di condanna al pagamento di 1/2 delle spese di lite in capo alla sig.ra . L'appellante Pt_1 sostiene che la circostanza addotta dal Tribunale dell'allungamento dei tempi processuali a causa delle accuse di presunti abusi, non può essere posta a fondamento della condanna alle spese a carico dell'appellante che in questo modo è stata punita per aver tentato di tutelare e proteggere la figlia.
*******
Con atto di costituzione depositato il 18.12.2023 ha formulato le seguenti CP_1 conclusioni:
- Nel merito e in via principale: infondato e/o inammissibile l'appello avversario in fatto e in diritto, per l'effetto confermando la sentenza di primo grado;

- Per l'effetto dell'art. 89 c.p.c. disporre la cancellazione della seguente frase sconveniente od offensiva, inserita alla diciassettesima e diciottesima riga della pagina n. 17 del ricorso in appello datato 13 ottobre 2023: “E se invece i racconti di si fossero rivelati Per_1 veritieri? Circostanza non ancora appurata ad oggi!”;
- Condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
- Condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite, di entrambi i giudizi.
ha svolto le seguenti precisazioni: CP_1
1) Sulla richiesta di affido esclusivo, appare non solo contraddittorio con le fragilità psicologiche della ma impensabile che la madre possa avere in via esclusiva la figlia per l'incapacità della Pt_1
a rispondere dei bisogni di pace e tranquillità della figlia. Stante la litigiosità della , il Pt_1 Pt_1 avrebbe voluto chiedere l'affido esclusivo della figlia a mezzo di modifica delle condizioni CP_1 del decreto ma non l'ha fatto per evitare di creare conflitti che potrebbero ricadere sulla figlia. L'appellante senza preoccuparsi delle conseguenze negative che producono sulle parti ha azionato contro il quattro procedimenti civili e due querele e tale comportamento sta minando il CP_1 rapporto padre-figlia e la serenità di quest'ultima.
2) Sull'aumento del contributo al mantenimento, evidenzia che la condizione economica del non permette un esborso maggiore a quello previsto nel decreto impugnato;
la sua situazione CP_1 economica è peggiorata rispetto al momento in cui il Tribunale di B A ha disposto, su accordo delle parti, l'ammontare della contribuzione paterna.
3) L'appellato chiede che si provveda alla cancellazione della frase sconveniente od offensiva inserita alla diciassettesima e diciottesima riga della pagina n. 17 del ricorso in appello.
******

Con comparsa di costituzione depositata il 20.12.2023 l'avv. curatore speciale CP_2 della minore, ha formulato le seguenti conclusioni:
- Rigettarsi il ricorso in appello della sig.ra in quanto infondato in fatto e Parte_1 in diritto, confermando integralmente il decreto definitivo n. 1078/2023 del 02.05.2023,
R.G. 14108/2019, reso dal Tribunale di Milano.
L'avv. ha svolto le seguenti considerazioni : CP_2
1) Sull'affidamento in via esclusiva alla madre. La madre ha manifestato nel corso del giudizio diverse difficoltà nella gestione della bambina e nel garantire la relazione della stessa con il
6
padre. La madre stessa nel suo atto di appello osserva come sia una bambina che sta Per_1 bene anche sotto il profilo psicologico. Il tribunale rilevava che la madre non aveva avviato il percorso di sostegno psichiatrico disposto il 28.11.2022 e che i suoi comportamenti rischiavano di arrecare pregiudizio alla crescita psicofisica della minore, sottolineava inoltre che all'udienza del 16.03.2023 il sig. si rendeva spontaneamente disponibile a CP_1 intraprendere un percorso di sostegno psicologico e ad intraprendere un intervento di educativa domiciliare per tranquillizzare la madre in ordine agli incontri padre e figlia.
L'affidamento di ai Servizi Sociali è adeguatamente motivato e di conseguenza la Per_1 richiesta della madre di affido esclusivo deve essere disattesa.
2) Sul mancato ampliamento degli incontri padre-figlia, la doglianza stessa si pone in contraddizione con la richiesta di affido formulata dalla poiché da un lato pretende Pt_1
l'affido esclusivo della minore e dall'altro richiede un ampliamento delle visite tra padre e figlia. Il Tribunale ha correttamente disposto la regolamentazione in adesione alle richieste del padre con l'incarico ai servizi sociali di prevedere eventuali ampliamenti.
3) Sulla richiesta di aumento del contributo al mantenimento, si rimette alla valutazione della
Corte, ritenendo l'appello infondato anche su questo punto.

*****
Con decreto del 18.10.2023 il Presidente della Sezione, ritenuti non sussistenti i presupposti per un provvedimento inaudita altera parte sull'istanza di sospensiva, ne ha rimesso la decisione unitamente al merito e ha fissato udienza per l'8.2.2024 sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Con note depositate il 3.02.2024 ritenendo la causa matura per la decisione ha chiesto CP_1 la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e della successiva memoria di replica ex art. 190 c.p.c., e ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella propria comparsa costitutiva.
Con note depositate il 6.02.2024 l'avv. curatore speciale della minore, ha richiamato CP_2 integralmente la propria comparsa di costituzione e insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Ha rilevato che la situazione è difficilmente modificabile in tempi brevi, che non sia possibile ipotizzare un affido esclusivo alla madre e che sia necessario nell'esclusivo interesse di
mantenere l'affido all'ente con tutti i presidi già disposti dal Tribunale di Milano. Per_1
Con note del 6.02.2023 ha insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo Parte_1
e ha evidenziato che la minore non appare debitamente seguita dal Servizio Sociale competente che ha ripetutamente ignorato le richieste di un più stretto monitoraggio della minore;
il sig. CP_1 continua ad attuare un comportamento ostacolante nei confronti della condizionando momenti Pt_1 quotidiani della vita della figlia quali l'uscita da scuola o la partecipazione ad eventi scolastici e feste dei compagni di scuola;
ad oggi non è stato attivato un'ADM presso l'abitazione del sig. CP_1
Con nota depositata il 7.2.2024 il P.G. ha chiesto di confermare l'impugnata decisione.
Scaduto il termine assegnato per il deposito delle note di trattazione scritta in data 8.2.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*****
Ritiene la Corte che il decreto impugnato debba essere parzialmente modificato nei termini che seguono.

7 QUANTO ALL'AFFIDO DELLA MINORE

Ritiene la Corte che l'affido all'Ente disposto con il decreto impugnato sia allo stato l'unico regime di affidamento idoneo a tutelare l'interesse della minore e che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla madre di . Per_1
La conflittualità tra i genitori rappresentata dalle relazioni dei Servizi incaricati ed emersa dagli atti del giudizio di primo grado continua ad essere elevata e non è possibile ipotizzare una proficua collaborazione tra gli stessi le cui posizioni appaiono ancora decisamente distanti.
Le reciproche denunce tra i genitori e fra queste la denuncia avanzata nel 2021 da per Parte_1 presunti abusi sessuali ai danni della figlia - fatti questi che sono stati oggetto di un procedimento penale a carico del er il quale è stata avanzata richiesta di archiviazione dal P.M.1 – alla quale CP_1 la madre non si è opposta - e di attento monitoraggio del nucleo nel corso del giudizio di primo grado2
- sono il segnale evidente della incapacità delle figure genitoriali di trovare un adeguato canale di comunicazione che consenta una gestione condivisa della responsabilità genitoriale.
In particolare, il monitoraggio svolto dai Servizi Sociali sul nucleo familiare aveva già evidenziato che non emergevano elementi di pregiudizio per la minore nella relazione con entrambi i genitori ed il padre in particolare si dimostrava adeguato alle sue competenze genitoriali, ma erano presenti comportamenti della madre fortemente critici rispetto alla figura paterna che non trovavano riscontro nell'osservazione padre-figlia da parte degli operatori sociali.
Era poi intervenuta la denuncia sporta dalla madre che ha comportato prima l'interruzione delle frequentazioni padre-figlia e poi la ripresa dei rapporti in spazio neutro e infine di nuovo la liberalizzazione degli incontri;
l'attenta osservazione dei Servizi Sociali non ha evidenziato alcun 1 Nella richiesta di archiviazione dell'11.1.2022 il P.M. presso il Tribunale di Milano ha messo in evidenza che “già in sede di denuncia i carabinieri della Stazione di Corbetta rilevavano che la palesava ai verbalizzanti forte stress emotivo Pt_1
… esponeva ripetuti cambi di versione dei fatti, smentite e richieste di inserimento in denuncia di banali concetti ininfluenti. La querelante si ripresentava almeno in ulteriori tre occasioni in caserma per effettuare delle rettifiche” . Ha dato poi atto della elevata conflittualità esistente tra le parti e del mandato del Giudice Civile al Servizio Tutela Minori che aveva segnalato “improprie sollecitazioni della minore nel raccontare episodi asseritamente accaduti nella casa paterna” concludendo per l'inidoneità degli elementi emersi a sostenere l'accusa in giudizio. 2 Nella relazione del Servizio sociale del 4.4.2022 si dava atto che alla ripresa degli incontri in Spazio Neutro “ la minore
è apparsa contenta e serena di incontrare il padre e durante gli incontri si è osservato un clima affettivo ed una adeguatezza genitoriale del sig. . Inoltre la dottoressa psicoterapeuta dell' aveva anticipato ai CP_1 Per_2 CP_3 Servizi che “ è una bimba adeguata dal punto di vista relazionale e comportamentale e che finora non sono emersi Per_1 elementi significativi dal punto di vista clinico”. Quanto alla madre davano atto che “ ha più volte riportato, nel corso dei colloqui, quanto i presunti atteggiamenti abusanti del sig. a danno della figlia potessero anche essere intesi CP_1 semplicemente come comportamenti diseducativi e non come volontari atteggiamenti abusanti. Spesso è apparsa confusa e confusiva, esplicitando la gravità di quanto sarebbe accaduto e, al contempo, ridimensionandone il pregiudizio”. Nella relazione del Servizio sociale del 12.9.2022 si dava atto della permanenza dell'ostilità della nei confronti Pt_1 dell'ex compagno “che non sempre riesce a nascondere agli occhi della figlia” e della sua incapacità di cogliere i suggerimenti degli operatori sociali rispetto all'inserimento del nuovo compagno nella vita di in ragione della Per_1 inopportunità di coinvolgere la minore in nuovi rapporti che configurano un nuovo assetto familiare quando la complessa separazione familiare le aveva impedito di individuare e di affidarsi a due singole figure adulte genitoriali stabili. Quanto al padre segnalavano la sua condizione psicologica conseguente alla denuncia subita di “rabbia, sofferenza e rigide difese che gli impediscono di accettare gli interventi previsti dal provvedimento seppur in favore del rinforzo della relazione con la figlia”. Concludevano gli operatori sociali che “ il legame tra il padre e la minore appare essere significativamente affettivo e privo di elementi di paura e rifiuto. Anche il rapporto con la mamma presenta aspetti di affettività. Gli elementi di rischio sono tuttora nuovamente collocabili all'interno delle dinamiche conflittuali e disfunzionali tra i due genitori”

8
elemento di pregiudizio per la minore nella relazione con la figura paterna che ancora nella relazione di aggiornamento del 14.3.2023 davano atto che raccontava di essere contenta nell'incontrare Per_1 il padre senza mettere in atto atteggiamenti di opposizione o rifiuto.
Nella stessa relazione i SS riferivano che “ La sig.ra fatica a non agire verbalizzazioni ed Pt_1 atteggiamenti di critica nei confronti del ruolo genitoriale del sig. si rilevano ancora CP_1 situazioni nelle quali la madre racconta situazioni che ritiene inadeguate per la minore, restando focalizzata sulle presunte incompetenze del padre esponendo la minore a tali valutazioni.
Il sig. mantiene una posizione di sfiducia verso i Servizi e di fatica nel vivere spontaneamente CP_1 il rapporto con , poiché ancora fortemente turbato dagli eventi passati che hanno comportato Per_1 la sospensione degli incontri. Teme che le sue azioni e verbalizzazioni possano essere riportate dalla figlia alla madre e che queste vengano fraintese o male interpretate, comportando nuove valutazioni potenzialmente pregiudizievoli al suo agire. Si ritiene importante che il sig. intraprenda un CP_1 percorso psicologico atto alla rielaborazione di questi vissuti traumatici che appaiono come un ostacolo al recupero del rapporto padre-figlia.
Con la relazione di aggiornamento predisposta il 24.01.2024 il Servizio sociale di Magenta (STMF) ha dato atto di avere mantenuto il costante monitoraggio con la madre e la figlia attraverso colloqui, con l'educatore domiciliare professionale e con incontri di rete con l'Assistente Sociale del Servizio Per_ Tutela Minori che ha in carico il padre. Nella relazione viene evidenziato che nei colloqui Per_1 appare piuttosto trattenuta e rispetto al padre rimanda un'immagine tendenzialmente negativa e recriminatoria. Quanto al servizio di educativa domiciliare, esso è proseguito con regolarità alla compresenza della signora e non sono emerse particolari criticità. Il Servizio, tuttavia, ha Pt_1 segnalato l'utilità di creare degli spazi in cui siano presenti solo l'educatore e la bambina, al fine di consentire a quest'ultima degli spazi d'interazione autonomi poiché appare trattenuta Per_1 nell'espressione di sé e delle dinamiche familiari. Quanto alla presa in carico della madre presso il CPS di Magenta3, viene segnalato che era stato fissato il primo colloquio per l'11.01.2024 ma la signora aveva inoltrato richiesta di differimento dell'appuntamento richiedendo un orario non Pt_1 lavorativo. E' stato riportato che la madre si presenta ai colloqui formalmente collaborante, ma quando ritiene che non venga preso in considerazione il suo punto di vista e le sue richieste, assume un atteggiamento aggressivo e recriminatorio;
gli operatori non hanno potuto approfondire con la madre il rapporto tra lei e la figlia in quanto si è limitata a brevi affermazioni come Parte_1
“tutto bene”, riportando poi il colloquio alle sue osservazioni passate sul signor In particolare CP_1
è stato segnalato che “ Durante i mesi di presa in carico con i nuovi operatori scriventi, la signora ha inoltrato numerose email al servizio, con in copia il signor in cui riprende fatti passati e CP_1 recrimina su presunte mancanze dell'ex compagno nei confronti della figlia. Tale modalità è motivo di forte contrasto tra i due ed al momento non pare esserci lo spazio per una mediazione ed una comunicazione più adeguata”.
In conclusione i Servizi sociali ribadiscono l'importanza della presa in carico della presso il Pt_1 3 La valutazione psicodiagnostica di G Gessica effettuata dall'UOC di Magenta ( relazione 9.11.2021) aveva evidenziato un quadro di “funzionamento caratterizzato da aspetti di criticità emersi sia dai colloqui che dall'approfondimento testistico: durante i colloqui la signora si è mostrata collaborativa ma difesa, ripetitiva nel riproporre il racconto degli episodi a suo avviso critici relativi alla gestione della genitorialità condivisa con l'ex partner e tendenzialmente incline ad attribuire all'altro ogni responsabilità dell'assenza di dialogo degli ex partner. La somministrazione testistica evidenzia la presenza di un disturbo del pensiero che interferisce sulla tenuta dell'esame di realtà, associata ad una vulnerabilità alle componenti ansiose e disforiche, dalle quali la signora si difende attraverso meccanismi di coartazione emotiva”. 9 Cont per consentirle di rielaborare le vicende passate e poter riconoscere la propria compartecipazione Contr nella conflittualità col e l'opportunità di proseguire l'intervento di con le nuove CP_1 modalità indicate.
Non emergono, pertanto, dal monitoraggio dell'Ente affidatario elementi che giustifichino una modifica del regime di affidamento individuato dal provvedimento impugnato.
Invero anche il tenore del reclamo proposto, la cui contraddittorietà intrinseca appare evidente laddove da un lato rimarca l'inidoneità della figura paterna chiedendo l'affido esclusivo della minore
e dall'altro richiede un ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlia, evidenzia la permanenza di un clima elevato di conflittualità che non consente di modificare il regime di affido adottato dal giudice di primo grado. Nello stesso reclamo, peraltro, si dà atto che all'udienza del
16.3.2023 la aveva riferito che era serena ed attiva e non aveva ostilità nei confronti Pt_1 Per_1 del padre e che la bambina sarebbe tuttora una bambina serena e tranquilla sebbene “grazie all'esclusivo impegno della madre”. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione
(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9691 del 2022;
Cass. n. 28723 del 2020;
Cass. n.

9764 del 2019;
Cass. n. 18817 del 2015;
Cass. n. 11412 del 2014)
( Cass. 21425/2022). Inoltre
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrebbe essere sorretta da una motivazione in positivo sulla idoneità del genitore affidatario e in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535 del 2019;
Cass. n. 24526 del 2010).
Ebbene nel caso in esame tali condizioni non ricorrono poiché, come evidenziato dal primo giudice, solo l'affido all'Ente consente di assicurare uno stretto monitoraggio del nucleo familiare superando nella gestione della minore la incomunicabilità perdurante nel rapporto tra i genitori e nel contempo di soddisfare l'esigenza primaria della minore all'accesso ad entrambe le figure genitoriali.
Ritiene pertanto la Corte di dover confermare il regime di affido disposto con il provvedimento reclamato con tutti i presidi di sostegno già individuati dal primo giudice, compreso l'intervento di
ADM presso le abitazioni di entrambi i genitori.
La rivalutazione delle condizioni dell'affido dovrà necessariamente passare da una attenta osservazione del nucleo familiare e dall'accertamento del recupero da parte di entrambi i genitori della capacità di condividere la genitorialità in modo non conflittuale, tenendo in considerazione
l'interesse della minore a godere di un clima sereno e stabile in grado di garantirle uno sviluppo armonico e tutelato, che non può prescindere dalla salvaguardia della bigenitorialità.
Facendo applicazione del disposto dell'art. 5 bis L. 184 del 1983 si ritiene necessario apporre un termine di due anni all'affido all'Ente che potrà essere eventualmente prorogato ove nell'interesse della minore .
Il Servizio sociale incaricato dovrà, pertanto, segnalare al Giudice Tutelare e al P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero emergere o la necessità di prorogare l'affido all'Ente alla scadenza del termine indicato. Il motivo di impugnazione relativo all'affido della minore deve pertanto essere respinto.

QUANTO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA FREQUENTAZIONE PADRE-FIGLIA
10
Il decreto impugnato in punto di frequentazioni padre-figlia, oltre a confermare la liberalizzazione degli incontri, ha stabilito che il padre veda la figlia a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e un giorno infrasettimanale senza pernottamento, oltre alla divisione per metà dei periodi festivi e una settimana ad agosto.
Tale regolamentazione è stata dettata in ragione delle difficoltà manifestate dal padre in seguito alla denuncia sporta dalla odierna reclamante;
le accuse mossegli e la sospensione degli incontri con la figlia hanno evidentemente avuto dei riflessi sulla serenità del come rappresentato a più CP_1 riprese anche dai Servizi sociali.
La Corte ritiene condivisibile la soluzione adottata con il decreto impugnato in quanto risulta corrispondere all'interesse della minore dare modo al padre di recuperare quella serenità che gli consenta di riprendere appieno il proprio ruolo genitoriale. In tale ottica peraltro è stato già previsto dal decreto del Tribunale che i Servizi sociali possano operare ulteriori e consistenti ampliamenti nei tempi di frequentazione padre-figlia, nonché l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre in modo da favorire il superamento delle ritrosie maturate dallo stesso. I Servizi sociali hanno quindi già ampio mandato di intervenire nella regolamentazione del rapporto padre-figlia Contr anche con interventi di sostegno alla figura paterna e con l' , mandato che qui si riconferma.
Anche il motivo relativo alla modifica delle condizioni di frequentazione padre-figlia risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.
QUANTO ALLA MISURA DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA A
CARICO DEL PADRE
Ritiene la Corte di non dover modificare l'assetto economico previsto dal decreto impugnato, che ha sul punto confermato l'accordo raggiunto dalle parti nel 2018 e recepito nel decreto del Tribunale di
B A, che prevedeva a carico del padre per il mantenimento della figlia un contributo mensile di € 475,00 con rivalutazione annuale , oltre al 50% delle spese straordinarie. Org_1
Il Tribunale ha assunto tale decisione sulla base dei seguenti elementi relativi al reddito: quanto al padre ha rilevato dal CU 2019 relativo all'anno di riferimento per la decisione del Tribunale di B A un reddito lordo annuale di € 45.792 e netto mensile di € 2.955,00 che – come sostenuto dal ha subito un decremento negli anni successivi con un nuovo rapporto di lavoro CP_1
( € 42.857,00 lordo per il 2020;
€ 45.287 lordo per il 2021 ed € 45.792 lordo per il 2022) dedotto dai
CU prodotti);
il padre ha una casa di sua proprietà per cui non sopporta più oneri abitativi ma al contempo non percepisce più il canone di locazione. Quanto alla madre ha dato atto che la stessa ha allegato un rapporto di lavoro a tempo determinato per 30 ore settimanali (part time al 75%) con un reddito mensile netto di circa € 1.000,00 dal 16.6.2022 al 31.3.2023 ed una rendita di circa € Org_2
600,00 mensili;
quanto alle spese abitative la è gravata da un canone di locazione di € 300,00 Pt_1 mensili.
Ha quindi rilevato il Tribunale che la situazione reddituale del on è significativamente mutata CP_1 né sono mutati i tempi di permanenza della minore presso il padre, mentre la sebbene sia Pt_1 cessato l'ultimo contratto di lavoro mantiene integra, anche per la giovane età, la capacità lavorativa
e la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro.
Da ciò ha dedotto il primo giudice l'insussistenza di ragioni per modificare la misura del contributo paterno.
La Corte condivide la decisione impugnata.
11
Con il reclamo in esame la non ha contestato i dati sopra rappresentati, ma ha lamentato Pt_1
l'erroneità della decisione in quanto non sarebbe stato tenuto in considerazione che la stessa è affetta da invalidità permanente per cui percepisce una pensione di € 650,00 al mese per un gravissimo incidente occorso nell'anno 2003 le cui conseguenze le ostacolano lo svolgimento di attività lavorativa per la quale ha avuto difficoltà a reperire una occupazione stabile. Oltre alle spese per il canone di locazione inoltre sarebbe gravata da spese condominiali per € 1.200,00.
Rileva la Corte che la capacità lavorativa della reclamante è invero comprovata dalla documentazione relativa ai rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni prodotta in primo grado, mentre l'attuale situazione di disoccupazione e la ricerca infruttuosa di una nuova occupazione introdotte dalla stessa con il reclamo sono circostanze per le quali non è stato offerto alcun supporto probatorio.
La misura del contributo paterno al mantenimento della figlia appare pertanto ancora adeguata sia in relazione alle esigenze della minore, ancora in tenera età, che alla capacità reddituale delle parti.
Anche tale motivo di reclamo è infondato e deve essere respinto.
LE DOMANDE DEL RESISTENTE SU LITE TEMERARIA E ART. 89 C.P.C.
Non si ravvisano gli estremi della lite temeraria nell'iniziativa della reclamante trattandosi di materia nella quale si persegue comunque il superiore interesse della minore.
Non sussistono neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda del resistente di disporre la cancellazione della frase ritenuta offensiva contenuta nel reclamo di controparte, in quanto la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti ex art. 89 cod. proc. civ. va esclusa allorché
l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un intento offensivo nei confronti della controparte, ma conserva un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive. La frase censurata dal reclamato non risulta avulsa dalle difese della reclamante e soprattutto non è stata inserita al fine di offendere il CP_1
SPESE PROCESSUALI
Il reclamo sul punto delle spese del primo grado di giudizio va esaminato congiuntamente alla domanda del reclamato di condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ritiene la Corte che la natura delle questioni trattate e l'intervento d'ufficio in relazione al regime di affido della minore nell'esclusivo interesse di quest'ultima, nonchè la reciproca soccombenza delle parti, giustifichino l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi