Corte d'Appello Milano, sentenza 02/02/2024, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 02/02/2024, n. 45
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 45
Data del deposito : 2 febbraio 2024

Testo completo

SENTENZA N. 45/2024
N. R.G. 1173/2023 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1173/2023, avverso la sentenza n.
14/2023, del Tribunale di Varese, Dott. Dario Papa, promossa da:
AL AM (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Alessio
Oldrini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano via Podgora 10
APPELLANTE
C/
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con
sede legale in Roma via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Maio e Grazia Guerra, ed
elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè 1 (Ufficio Legale Distrettuale)
pagina 1 di 9 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia la Corte:

1. in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Varese n. 14/2023 (punto 2 dispositivo)
liquidare le spese di lite del primo grado di giudizio secondo i parametri di legge, oltre IVA,
CPA, spese generali e rimborso del Contributo Unificato, con distrazione a favore del
sottoscritto difensore anticipatario;

2.con vittoria di spese per il presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali e
rimborso del Contributo Unificato versato, con distrazione a favore del sottoscritto difensore
anticipatario.
PER L'APPELLATO
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare inammissibile ovvero infondato l'appello
proposto e confermare integralmente la sentenza n. 14/2023 del Tribunale di Varese, con
condanna di parte appellante alle spese ed onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado FA AD chiedeva al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice
del Lavoro, di dichiarare il proprio diritto a percepire la prestazione previdenziale dell'assegno
ordinario di invalidità (L. n. 222/1984) a far tempo dalla data di revisione senza soluzione di
continuità, o, comunque, dal 19 febbraio 2019 e di condannare l'INPS al relativo pagamento
pagina 2 di 9
In fatto, FA AD rappresentava che con Decreto di Omologa del 4 novembre 2021, in
accoglimento del ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c., il Tribunale di Varese aveva accertato
la sussistenza del requisito sanitario necessario per usufruire dell'assegno ordinario di
invalidità, ex lege n. 222/1984, con decorrenza dal 19 febbraio 2019 e che, pur notificato, tale
Decreto, in data 18 novembre 2021, all'INPS e trasmessa al medesimo, in pari data, la
prevista modulistica, l'Istituto non aveva provveduto ad alcun pagamento.
Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del
contendere a motivo della intervenuta liquidazione della prestazione previdenziale richiesta e
riconosciuta con decorrenza 19 febbraio 2019, a spese compensate.
Il Tribunale, viste le concordi conclusioni formulate dalle parti, dichiarava cessata la materia
del contendere e condannava l'Istituto al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1.400,00
oltre accessori.
Rilevava che nel giudizio non si è posta questione di titolo “controverso” che il giudizio si è
concluso con una richiesta di entrambe le parti per una declaratoria di sopravvenuta
cessazione della materia del contendere a fronte della liquidazione operata dell'Ente e, che
le questioni trattate nel procedimento non hanno presentato un carattere di significativa
difficoltà e non hanno imposto lo svolgimento di una particolare attività difensiva e che non è
stata richiesta ed espletata attività istruttoria.
Con ricorso in appello FA AD ha proposto appello parziale avverso la sentenza di I
grado.
pagina 3 di 9
L'appellante ritiene errato l'ammontare della liquidazione delle spese di lite le quali devono
essere determinate dal Giudice nel rispetto del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in vigore dal
23.10.2022 e recante le modifiche al D.M. 55 del 10.3.2014.
La normativa introdotta dal
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