Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2024, n. 1087
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Testo completo
n. 262/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
dott. Anna ADAMO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 262/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
16.9.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza in data 16.9.2024 e vertente
TRA
AR codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CALIRI Antonino del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in S. Teresa di Riva (via
F. Crispi n. 227);
pec: ;
Email_1
APPELLANTE
E
CP_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PIMPO Antonina del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Messina (via T. Cannizzaro n. 104);
pec: ;
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APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto:
modifica delle condizioni disposte in sede di riconoscimento ex art. 316 bis C.C. di concorso nel mantenimento di prole in età minore (ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Preliminarmente, stante l'espressa richiesta, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata attesa la fondatezza dell'interposta impugnazione (fumus boni iuris) e ritenuto che, ad ogni modo, dall'esecuzione della Sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile (periculum in mora);
2) Nel merito, accogliere l'appello, e per l'effetto, riformare in toto la Sentenza n. 357/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 16/02/2024, pubblicata il 19/02/2024, notificata il successivo 20/02/2024;
3) Conseguentemente confermare l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Messina, in data 05/07/2017 e per l'effetto, ritenere e dichiarare tenuta, la SI.ra , a versare in favore CP_1 dell'appellante, la somma di e 90,00 mensile quale contributo per il mantenimento dei tre nipoti , Persona_1
e 4) Condannare la convenuta a spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio …”. Per_2 Per_3
Per parte appellata:
“… 1) Ritenere e dichiarare inammissibile improponibile ed improcedibile l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, rigettare le richieste di parte avversaria. 2) Emettere a carico dell'appellante, signora AR
, ed in favore dell'appellata, SI.ra , ogni e qualsiasi altra statuizione, ordine e condanna,
[...] CP_1 comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame e a quanto esposto nella superiore narrativa. 3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Si dà atto che il rappresentante dell' ritualmente notiziato della pendenza della Controparte_2 presente iscrizione, con nota del 26.3.2024 ha chiesto il rigetto dei petita di cui all'atto
d'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato ed iscritto a ruolo in data 20.3.2024 ed antea notificato in data 15.3.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte AR CP_1 parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima con sentenza n. 357 emessa in data 19.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 4325/2023 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di modifica delle condizioni di cui al precedente decreto del 5.7.2017 emesso ex art. 316 bis C.C. (quale resistente) il rigetto della domanda promossa dalla (per la revoca dell'avvenuta attribuzione dell'obbligo al CP_1 concorso nel mantenimento della prole della ex art. 316 bis C.C. a carico dell'attrice, Pt_1 quale nonna paterna, con condanna conseguente alla corresponsione dell'importo di euro 90 mensili per ognuno dei nipoti de quibus, a nome e lamentava Persona_1 Per_2 Per_3 che ingiustamente l'impugnata sentenza:
1. aveva disatteso le proprie domande e difese, in parte qua, ed accolto il petitum della
(revocando il superiore obbligo), e ciò, in specifico, negando ingiustamente “… con CP_1 motivazione assertoria ed apparente (…) peraltro affetta dal vizio della illogicità, rilevabile
dalla mera lettura della decisione e, maxime, con il travisamento delle risultanze processuali
…” sussisterne i presupposti là dove, in realtà e ben vedere:
1.1. “… il Giudice di prime cure valutando erroneamente le dichiarazioni dei redditi prodotte dall'odierna attrice, (dichiarazione dei redditi 2021 pari ad € 1488,00;
redditi 2022 pari ad € 2760,00 e redditi 2023 pari € 3788,00) ha asseritamente evidenziato una crescita economica in capo alla stessa, obliterando di considerare che, comunque, si tratta di un reddito inadeguato al sostentamento proprio e dei tre figli, considerato che il padre non ha mai versato quanto dovuto, e considerato che l'importo del debito ascende ad € 6.390,00 il tutto unito alle crescenti esigenze dei figli che hanno superato la fase adolescenziale, se si considera che la primogenita ha 17 anni …”;
1.2. “… l'obbligo degli ascendenti nel caso specifico, sussiste, in surroga per le obbligazioni del padre, in considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti, dovendosi per converso stigmatizzare, “il comportamento del padre, non solo elusivo, ma anche doloso” (ex multis Corte di Cass. Civ. Sez I, 16/05/2023 n 13345). Tanto si esplicita per evidenziare l'esito infruttuoso concernente i mancati versamenti da parte del padre per gli anni 2021-2022 ed alla luce altresì della rilevante entità del debito accumulato pari ad € 6390,00 oltre interessi e spese. Ad ulteriore doglianza qui si intende precisare che il padre dei minori non ha versato somma alcuna per il mantenimento dei figli per il mese di febbraio 2024, reiterando l'inadempimento e smentendo clamorosamente quanto esplicitato dal Tribunale in Sentenza che si era peritato di esplicitare siccome infondato il “ timore in capo alla che il possa rendersi nuovamente inadempiente” Pt_1 CP_3
…”;
2. “… ed inopportunamente il Tribunale ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio, per come è noto, liquidate nella somma di € 1305,00 oltre Iva, spese generali e cassa. Quantomeno, in via equitativa, avrebbe dovuto disporre la compensazione delle stesse …”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure in partis quibus con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
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Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 16.7.2024 e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1.1., che:
“… La sentenza si fonda sul dato inconfutabile che le condizioni della sono mutate in melius;
infatti, i redditi Pt_1 di quest'ultima sono in continua crescita e laddove al momento del decreto la stessa si era appena abilitata all'esercizio della professione forense, oggi risulta ben inserita in un affermato studio professionale. Per non dire che l'appellante ha acquistato la casa in cui vive con i figli con le risorse economiche della di lei madre e che non è costretta a pagare il canone di affitto di Euro 300,00 di cui era gravata al momento dell'emissione del decreto( 2017) …”;
sub 1.2., che:
“… Sul punto la revoca dell'assegno di mantenimento in capo all'appellata è frutto di un adeguato, esaustivo e ben articolato percorso argomentativo effettuato dal Tribunale in sentenza. Merita condivisione la precisazione secondo la quale “ l'art. 147 c.c. impone ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i figli. Tele obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che, se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniale e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro. L'obbligazione degli ascendenti è subordinata e , quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che una dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, né può avere alcuna importanza che il genitore inadempiente sia proprio il figlio degli ascendenti escussi: questi ultimi, infatti, non sono affatto i fideiussori delle obbligazioni che con il matrimonio o con la filiazione i loro discendenti assumono, in quanto solidarietà familiare, nel nostro
ordinamento, al di fuori della famiglia nucleare, non comporta mai responsabilità patrimoniale e sussidiaria di carattere generale per i debiti dei discendenti”. È bene ricordare che lavora e versa regolarmente l'assegno di mantenimento stabilito in favore della CP_3 CP
. Non rileva che l' si renda inadempiente perché ai fini dell'accertamento dei presupposti per Pt_1 l'intervento degli ascendenti, non è importante che uno dei genitori si sottragga, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, mentre occorre verificare che entrambi i genitori non abbiano i mezzi necessari per il mantenimento dei figli (incapacità che si potrebbe desumere dalla impossibilità di esperire in modo fruttuoso eventuali procedure esecutive nei confronti del genitore che non adempia l'obbligo del pagamento dell'assegno). Infine, si evidenzia che l'appellante ha strumentalizzato un piccolo ritardo nel versamento del mese di febbraio per imputare ulteriori inadempimenti, purtroppo il padre, in buonafede, non ha indicato la mensilità cui si riferiva il versamento, a riprova si producono le ricevute di pagamento del periodo compreso dal mese di gennaio 2024 a luglio 2024 (cfr. ricevute pagamento) …”;
sub 2., che:
“… si condivide la