Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/11/2024, n. 818

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/11/2024, n. 818
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 818
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 703/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 703/2022
promossa da:
AN BE, c.f. [...] e PE LA, c.f.
[...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Galli ed elettivamente domiciliati in Perugia, via
Cacciatori delle Alpi, n.28 (c/o Studio Avv. Giovanni Bellini);

appellanti
contro
Banco di Desio e della Brianza s.p.a., p.i.v.a. 10537880964, c.f. 01181770155, con sede in
Desio (MB), via E. Rovagnati 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Bigerna ed elettivamente domiciliato in Spoleto
(PG), via Flaminia, n. 33;

appellata
pagina 1 di 17 e contro
2 Worlds s.r.l., c.f. e p.iva 04946290261, con sede legale in Conegliano (TV), via V.Alfieri
n. 1, e per essa quale mandataria Cerved Credit Management s.p.a., con sede legale in
San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea 6/A-6/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Bigerna con elezione di domicilio in Spoleto (PG), via Flaminia, n. 33
appellata
Oggetto: azione di accertamento della nullità parziale delle fidejussioni omnibus, liberazione del fideiussore e decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c.
Conclusioni delle parti
Come nelle note predisposte in funzione del verbale di udienza del 18.4.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
LA PE e BE AN hanno impugnato la sentenza n. 354/2022 del Tribunale di Spoleto, pubblicata in data 25.5.2022, con la quale venivano rigettate le domande avanzate dagli opponenti e per l'effetto rigettata l'opposizione al decreto
2 ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento della somma di € 791.337,13 in forza di mutuo fondiario, con condanna in solido deli stessi a rimborsare le spese legali nei confronti di Banco Desio e della Brianza s.p.a. (breviter anche “la banca”) e della interveniente e cessionaria del credito 2 Worlds s.r.l.
Il primo motivo di appello, rubricato “errata valutazione dell'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai sigg. AN BE e PE LA e sulla conseguente decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., contraddittorietà della motivazione” si è incentrato nella riproposizione della questione sulla nullità
(relativa) delle fideiussioni, accessorie al contratto di mutuo fondiario, stipulate con
l'allora istituto di credito Banca Popolare di Spoleto s.p.a. (oggi Banco Desio e della
Brianza s.p.a.) unitamente alle questioni inerenti l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi e la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., quali domande reviviscenti nella prosecuzione del giudizio di primo grado successivamente alla definizione delle altre domande risolte con sentenza parziale n. 522/2019 del 9.07.2019, non impugnata e non oggetto neppure di riserva di appello.
Col secondo motivo di appello rubricato “violazione nell'applicazione dell'art.
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1956 c.c.”, gli appellanti hanno anche censurato la sentenza per non avere accolto
l'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c., dei canoni di correttezza e buona fede, questione accessoria e direttamente connessa all'accertamento della nullità (relativa) delle fidejussioni stipulate tra i garanti e l'istituto di credito. La sentenza di prime cure, in tesi, sarebbe errata quanto alla valutazione sottesa all'accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte, e la motivazione contraddittoria quanto alla decadenza dalla garanzia prestata, ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
infatti, hanno dedotto che il Giudice non ha accertato l'intesa restrittiva della concorrenza attraverso
l'applicazione uniforme delle clausole (nn.2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute abusive e, quindi, illegittime dal provvedimento di Banca d'Italia n.55 del 2005, in ciò mancando di valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (pur a distanza di pochi anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza. Sotto tale profilo la censura ha riguardato la clausola di reviviscenza (art. 2), la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6) e la clausola di sopravvivenza (art. 8) del citato schema ABI, rispetto le fideiussioni da loro stipulate in data 8.10.2007 e le cui pattuizioni sono state nel tempo modificate da lettere 3 di adeguamento dell'importo garantito.
Al subordinato accertamento del venir meno delle clausole appena citate gli appellanti hanno invocato la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., per cui il creditore procedente avrebbe dovuto coltivare le richieste nei confronti dei garanti entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Sotto tale profilo hanno eccepito che la banca creditrice non potesse coltivare azioni nei loro confronti, giacché in data
12.11.2012 aveva notificato la decadenza dal beneficio del termine, cui era seguita la notifica dell'atto di precetto soltanto in data 2.7.2013, con la conseguenza che alcuna azione giudiziale era stata esperita dal creditore, nei loro confronti, entro i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.
Relativamente a tali aspetti hanno domandato accertarsi la nullità relativa delle fideiussioni omnibus, questione pregiudiziale rispetto la pronuncia sulla decadenza dal diritto all'azione del creditore nei confronti dei fideiussori/garanti.
La questione inerente all'applicazione (ed alla sussunta violazione) dell'art. 1956
c.c.
, veniva rappresentata quale motivo di appello dopo che era stata dedotta come
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mera difesa nel corso del giudizio di primo grado, non venendo ricompresa nelle conclusive e specifiche domande.
Secondo gli appellanti la sentenza era anche viziata per mancata liberazione dei fideiussori, in applicazione dell'art. 1956 c.c., quale clausola generale dell'obbligo di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. deducendo che la banca
(allora Banca Popolare di Spoleto s.p.a.) aveva concesso credito alla debitrice Edilcentro
Inerti s.r.l. con successivi finanziamenti sapendo che le condizioni economiche della finanziata erano mutate in pejus rispetto il tempo dell'originaria stipula della garanzia, ed avversando la sentenza sul punto in cui ha ritenuto il rilievo sfornito di ogni supporto probatorio.
Hanno concluso per: l'accertamento della nullità delle fideiussioni con revoca del decreto ingiuntivo, insistendo per le istanze istruttorie (ctu) tese a stabilire il risarcimento del danno non patrimoniale e, in via subordinata, per l'accertamento del debito eventuale rideterminato all'esito della ctu;
l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi con cancellazione delle ipoteche iscritte.
Con comparsa del 13.3.2023 si è costituita in giudizio la banca eccependo la 4 tardività e, quindi, l'inammissibilità delle domande azionate dai garanti relativamente alla nullità delle fideiussioni. Ha eccepito l'inammissibilità delle richieste istruttorie perché già risolte con sentenza parziale.
La banca ha poi eccepito che le domande, ritenute riconvenzionali dal Giudice di primo grado (di cui ai punti nn. 11 e 12 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) fossero inammissibili, come le altre, per la tardività dell'opposizione, e non potessero quindi considerarsi autonome rispetto il thema decidendum. Ha poi sostenuto
l'infondatezza del gravame declinante la tesi della nullità (parziale) delle garanzie accessorie sottoscritte, ed eccependo la novità della domanda e la tardività, al pari delle richieste istruttorie e dei documenti asseritamente prodotti dagli appellanti soltanto nel presente grado di giudizio, nonché la carenza di prova sul collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed i contratti di fideiussione omnibus a valle.
Con comparsa del 13.3.2023 si è anche costituita l'altra appellata e cessionaria del credito 2 Worlds s.r.l., avanzando difese di identico tenore della banca.
Le parti hanno formulato le proprie conclusioni all'udienza del 18.4.2024, e la
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causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
Preme anzitutto evidenziare la portata della sentenza parziale n. 522/2019 del

9.7.2019 con la quale sono state dichiarate inammissibili le conclusioni da 1 a 10 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e di ogni altra richiesta non espressamente richiamata che non fosse da intendere come domanda riconvenzionale autonoma, con correlato ordine di proseguire il giudizio relativamente alle domande formulate ai punti nn. 11 e 12 - qualificate appunto come domande riconvenzionali - e consistenti nel “ […] condannare la Banca Popolare di Spoleto s.p.a., in persona del l.r.p.t., a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio”;
e nel
[…] dichiarare la nullità di ogni obbligazione o garanzia accessoria al rapporto principale ivi inclusa la fideiussione prestata dai sig.ri AN BE e PE LA per tutte le ragioni espresse in atti o, in subordine dichiarare la responsabilità de fideiussori nei limiti dell'eventuale debito che verrà ritenuto esistente all'esito del presente giudizio”.
La banca e, per essa, la cessionaria del credito, interveniente, hanno dubitato della qualificazione giuridica operata dal Tribunale e della loro autonomia rispetto la sorte 5 delle altre domande dichiarate inammissibili con la sentenza parziale richiamata, in quanto la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo involgerebbe l'inammissibilità di tutte le domande formulate con impedimento alla loro reviviscenza.
Tale rilievo sollecita l'esame, preliminare rispetto all'esame del merito, di almeno due questioni.
Non avendo la parte soccombente dichiarato di proporre riserva di
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