Corte d'Appello Ancona, decreto 07/03/2025
CA Ancona
Decreto
7 marzo 2025
Decreto
7 marzo 2025
0
0
05:06:40
CA Ancona
Decreto
7 marzo 2025
Decreto
7 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 95/25 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa Annalisa Giusti visti gli atti del procedimento n.r.g. 95/25 V.G. proposto da
ARTSANA S.p.A. – C.F. e P. IVA 00227010139 – con sede legale in
Grandate (CO), via Saldarini Catelli n. 1, in persona del Procuratore
Speciale dott. Niccolò Gilardini;
rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Goldoni e Nicolò Goldoni nei confronti di
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (CF 97591110586) in persona del
Ministro pro tempore ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 e successive modifiche, depositato in data 18.2.2025; esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che:
il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della società “BEAUTY
AND FASHION S.R.L.” con sentenza n. 80/14 del 23.7.2014, depositata il successivo 9 giugno 2014;
il 27.01.2015 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo, nel quale il credito della ricorrente, veniva ammesso al chirografo per complessivi
5.530,69 euro il 24.3.2024 veniva dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale, dal quale si desume che il credito della ricorrente rimaneva del tutto insoddisfatto;
la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa con decreto del
Tribunale di Ancona del 18.7.2024; ritenuta l'ammissibilità del ricorso in esame, non essendo decorso alla data di deposito dello stesso (18.2.2025) il termine semestrale di decadenza, dovendosi evidenziare che la sospensione nel periodo feriale si applica anche al termine di sei mesi per la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo (Cassazione civile sez. II, 02/05/2024, n.11777); che, invero, è insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dott.ssa Annalisa Giusti visti gli atti del procedimento n.r.g. 95/25 V.G. proposto da
ARTSANA S.p.A. – C.F. e P. IVA 00227010139 – con sede legale in
Grandate (CO), via Saldarini Catelli n. 1, in persona del Procuratore
Speciale dott. Niccolò Gilardini;
rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Goldoni e Nicolò Goldoni nei confronti di
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (CF 97591110586) in persona del
Ministro pro tempore ha emesso il seguente
DECRETO
Letto il ricorso ex art. 3 L. 24.03.2001, n. 89 e successive modifiche, depositato in data 18.2.2025; esaminata la documentazione prodotta;
rilevato che:
il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della società “BEAUTY
AND FASHION S.R.L.” con sentenza n. 80/14 del 23.7.2014, depositata il successivo 9 giugno 2014;
il 27.01.2015 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo, nel quale il credito della ricorrente, veniva ammesso al chirografo per complessivi
5.530,69 euro il 24.3.2024 veniva dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale, dal quale si desume che il credito della ricorrente rimaneva del tutto insoddisfatto;
la procedura fallimentare veniva dichiarata chiusa con decreto del
Tribunale di Ancona del 18.7.2024; ritenuta l'ammissibilità del ricorso in esame, non essendo decorso alla data di deposito dello stesso (18.2.2025) il termine semestrale di decadenza, dovendosi evidenziare che la sospensione nel periodo feriale si applica anche al termine di sei mesi per la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo (Cassazione civile sez. II, 02/05/2024, n.11777); che, invero, è insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il decreto di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi