Corte d'Appello Roma, sentenza 18/01/2024, n. 356
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: CIMINI Dott. Biagio Roberto PRESIDENTE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE GELATO Dott. Elena CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 50368 R.G. degli affari da trattarsi in camera di consiglio del 2023, posta in deliberazione all'udienza del 9. 6. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA BACCANALE s. r. l. (cf. 12309761000) con sede in Roma Via della Giuliana n. 59, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Sig. BI Speranza (cf [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Via Bettolo n. 3 presso lo Studio dell'Avv. Luigi Molinaro (cf [...]) che la rappresenta e difende in virtù della procura speciale conferita in calce, su foglio separato – si dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria presso il seguente indirizzo di posta certificata avv.molinaro@legalmail.it RECLAMANTE
E
Fallimento BACCANALE s.r.l., in persona del Curatore Avv. Elisa
Serrao
RECLAMATO CONTUMACE
E
LARYSA LE
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, n. 39/2023 emessa il 23 gennaio 2023 CONCLUSIONI:
r.g. n. 1 Per la reclamante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente reclamo, disposta preliminarmente la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza n. 39/2023 dichiarativa della liquidazione giudiziale n. 14/2023 emessa a proprio carico dal Tribunale di Roma in data
23 gennaio 2023 per insussistenza, in capo alla reclamante, del presupposto soggettivo previsto dall'art. 121 Codice della Crisi;
con vittoria delle spese di lite a carico della parte che dovesse ritenere di costituirsi e resistere alla presente impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo proposto, con atto di appello depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 24. 2. 2023, dalla reclamante avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui in rubrica, in esito al ricorso presentato da LA KO, che aveva lamentato il mancato pagamento di differenze retributive in forza di sentenza del Tribunale di Roma n. 3552/2022.
Il Tribunale aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante.
Il reclamo proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
La reclamante ha dedotto un unico motivo di gravame, con il quale ha sostenuto di appartenere alla categoria delle c. d. imprese minori nei confronti delle quali non potrebbe trovare applicazione la procedura di liquidazione giudiziale, essendo la definizione dell'impresa minore contenuta nella lettera
d) dell'art. 2 del D Lgs. 14/2019 che qualifica come tali le imprese che presentano congiuntamente:
1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
r.g. n. 2
2. ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500 mila.
La nuova definizione di impresa minore corrisponderebbe sostanzialmente alla figura dell'imprenditore “sotto soglia” previsto dalla
Legge fallimentare, con l'unica modifica che, nel testo del Codice della crisi,
è stata eliminata l'espressione “ricavi lordi” (che per la sua ambiguità aveva suscitato quale dubbio interpretativo) ed ora si parla semplicemente di ricavi.
L'art. 121 Codice della crisi (titolato Presupposti della liquidazione giudiziale) esclude dal perimetro dei soggetti suscettibili di esser sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale gli imprenditori che possiedono
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