Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/02/2024, n. 117
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 42/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati :
- dott. V P presidente
- dott. M M consigliere rel.
- dott. M G F consigliere riunita in camera di consiglio in data 10/11/2023, ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. D P e L P, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
:
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G L, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1.Il processo di primo grado.
1.1.Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di C, giudice del lavoro, , Parte_1 ex dirigente medico alle dipendenze dell' presso l'unità operativa semplice afferente il CP_1
Dipartimento di Prevenzione, collocato in quiescenza il 28/2/2019 per raggiunti limiti di età, lamentava la mancata erogazione dell'indennità sostituiva delle ferie non godute pari a n.71 giorni
-come da conteggi allegati-, deducendo di essere stato in congedo per malattia dall'1/2/2019 sino alla cessazione del servizio, e chiedendo la condanna della al pagamento in proprio favore CP_1
della stessa, oltre interessi e rivalutazione.
Chiedeva altresì la condanna dell' al pagamento in proprio favore dell'ulteriore somma di CP_1
€1.823,50 a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto.
La , nel costituirsi in giudizio, replicava che nulla era dovuto al ricorrente a titolo di una CP_1
tantum ex art. 90 ter CCNL di settore, essendo stata la relativa somma corrisposta con la busta paga del febbraio 2020, nonché la genericità del ricorso e l'infondatezza delle pretese.
Con sentenza in data 4/10/2022 il Tribunale di C, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla chiesta somma una tantum, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite.
2. L'appello e le difese della parte appellata.
Avverso siffatta sentenza interponeva appello il lamentandone l'erroneità per i seguenti Pt_1
motivi:
“1) ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE PER VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL CCNL ;
DELLA Controparte_2
DIRETTIVA 2003/88/CE;
DELL'ART. 36 COST. E DELL'ART. 2109 C.C.”;
“2) ILLEGITTIMA INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO”;
“3) QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITÁ SOSTITUTIVA DELLE FERIE
MATURATE E NON GODUTE”.
Argomentava diffusamente al riguardo, come da atto di appello che in parte qua si richiama e deve intendersi come qui riportato e trascritto, spiegando le seguenti conclusioni:
“1. accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto, in capo al dott. , di ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie Parte_1
maturate e non godute;
2. per l'effetto, condannare la - in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., con sede in C, via Ugo Petrella n. 1, alla corresponsione, in
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favore dell'appellante, della somma di €14.104,15 - così come specificata nei conteggi in atti - ovvero, in subordine, della diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
3. condannare la - in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede in C, via Ugo Petrella n. 1, a restituire le somme corrisposte dal dott. in esecuzione della sentenza n. 139/2022, pari ad €2.918,24;
Parte_1
4. condannare la - in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede in C, via Ugo Petrella n. 1, al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata si costituiva in giudizio contrastando il proposto appello, anch'essa diffusamente argomentando nella memoria di costituzione, che, del pari, in tali limiti si richiama e deve intendersi come qui riportata e trascritta.
All'esito dello scambio e del deposito telematico delle suddette note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo in atti.
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3.Ritiene la Corte che l'appello sia infondato dovendo essere la pronuncia di rigetto, odiernamente impugnata, confermata, anche se con motivazione in parte differente rispetto a quella di cui alla sentenza medesima.
Come dedotto e documentato dal ricorrente-odierno appellante, lo stesso, già dirigente medico di
I livello alle dipendenze dell' , è stato collocato in quiescenza in data 28/2/2019 per CP_1
raggiunti limiti di età.
3.1. Al riguardo occorre premettere alcune considerazioni di carattere generale concernenti la materia delle ferie.
Evidenzia la Corte che per la dirigenza medica la materia delle ferie è disciplinata dall'art. 21 del
C.C.N.L. dell'area dirigenza medica e veterinaria del comparto Sanità in data 5/12/1996 -in atti all'all. n.10 del fascicolo di parte ricorrente relativo al giudizio di primo grado-, il quale dispone, in particolare, al comma 8 che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionalmente nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre”.
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Al comma 11 lo stesso art. 21 prevede che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbino reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”.
Al comma 13, sempre l'art. 21, sancisce che “fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”.
Quest'ultima disposizione è stata incisa dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella
Legge n. 135/2012, intitolato “Riduzione di spese delle Pubbliche Amministrazioni”, applicabile al caso di specie -: il è cessato dal servizio successivamente all'entrata in vigore di tale Pt_2
norma-, che prevede :
“8.Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile…. Omissis”.
Detta norma ha pertanto previsto l'obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di fruire delle ferie ed il divieto assoluto di monetizzazione di quelle eventualmente non fruite in caso di cessazione del rapporto.
La ratio di siffatta disposizione normativa risiede evidentemente nell'esigenza di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.
Com'è noto, il diritto alle ferie è irrinunciabile ex art. 36 Cost. ed è garantito anche dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che, sotto il titolo "Ferie annuali", dispone: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o
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prassi nazionali.
2. Il periodo
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