Corte d'Appello Roma, sentenza 05/04/2024, n. 1352
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 558/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa A T Presidente rel. Dott.ssa S M Consigliere Dott.ssa B M Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 05/04/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. P D, giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8214/2022, pubblicata in data 29/12/2022
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro,
[...]
esponeva di aver lavorato alle dipendenze di dal Pt_1 Controparte_2
4.4.2012 al 20.6.2015 e dal 20.5.2018 al 2.8.2019 come vetrinista e allestitore di stand all'interno dei negozi siti negli aeroporti, osservando l'orario dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 20,30 con un'ora di pausa pranzo. Svolte articolate deduzioni sulla natura subordinata del rapporto, assumeva di essere rimasto creditore ai sensi dell'art. 2070 c.c. ovvero degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., delle differenze retributive, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, dell'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti, dei compensi per lavoro straordinario e del TFR. Concludeva chiedendo, previa accertamento dei dedotti rapporti, la condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 55.514,44, oltre accessori e spese, da distrarsi.
rimaneva contumace, non costituendosi in giudizio e Controparte_1 nulla opponendo al ricorso.
Escussi i testi e preso atto della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, il Tribunale decideva la causa respingendo il ricorso. Osservava il Tribunale che dall'espletata istruttoria era emerso
l'espletamento di attività professionali sostanzialmente autonome, tanto è che il non era neppure presente sul luogo di espletamento della prestazione CP_1 lavorativa. Inoltre nulla era emerso sulla continuità e regolarità dell'attività, peraltro sconfessata da tenore dei messaggi whatsapp prodotti in atti.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello , Parte_1 assumendo che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la natura subordinata del rapporto, senza valutare gli indici sintomatici emergenti dai messaggi prodotti in atti e senza tener conto della contumacia della controparte e della omessa comparizione per rendere l'interrogatorio formale. Inoltre ha censurato la gravata sentenza per erronea valutazione delle deposizioni testimoniali acquisite. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellato è rimasto contumace anche nel grado.
2
Corte di Appello di Roma
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è in parte fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che, secondo l'art. 2094 c.c., «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa A T Presidente rel. Dott.ssa S M Consigliere Dott.ssa B M Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 05/04/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. P D, giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8214/2022, pubblicata in data 29/12/2022
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro,
[...]
esponeva di aver lavorato alle dipendenze di dal Pt_1 Controparte_2
4.4.2012 al 20.6.2015 e dal 20.5.2018 al 2.8.2019 come vetrinista e allestitore di stand all'interno dei negozi siti negli aeroporti, osservando l'orario dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 20,30 con un'ora di pausa pranzo. Svolte articolate deduzioni sulla natura subordinata del rapporto, assumeva di essere rimasto creditore ai sensi dell'art. 2070 c.c. ovvero degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., delle differenze retributive, dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, dell'indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti, dei compensi per lavoro straordinario e del TFR. Concludeva chiedendo, previa accertamento dei dedotti rapporti, la condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 55.514,44, oltre accessori e spese, da distrarsi.
rimaneva contumace, non costituendosi in giudizio e Controparte_1 nulla opponendo al ricorso.
Escussi i testi e preso atto della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, il Tribunale decideva la causa respingendo il ricorso. Osservava il Tribunale che dall'espletata istruttoria era emerso
l'espletamento di attività professionali sostanzialmente autonome, tanto è che il non era neppure presente sul luogo di espletamento della prestazione CP_1 lavorativa. Inoltre nulla era emerso sulla continuità e regolarità dell'attività, peraltro sconfessata da tenore dei messaggi whatsapp prodotti in atti.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello , Parte_1 assumendo che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la natura subordinata del rapporto, senza valutare gli indici sintomatici emergenti dai messaggi prodotti in atti e senza tener conto della contumacia della controparte e della omessa comparizione per rendere l'interrogatorio formale. Inoltre ha censurato la gravata sentenza per erronea valutazione delle deposizioni testimoniali acquisite. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellato è rimasto contumace anche nel grado.
2
Corte di Appello di Roma
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è in parte fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che, secondo l'art. 2094 c.c., «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi