Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2024, n. 516
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Testo completo
n. 156/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. F R - Presidente dr. M D C - Consigliere relatore
d.ssa E V - Consigliera all'udienza del 14/12/2023 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. PATRIZIO VALERIA, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
-appellante-appellato in via incidentale-
e
, rappresentata e difesa da: avv. TEDESCO Controparte_1
DAVIDE, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-appellante incidentale-
, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA Controparte_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
-appellata-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 173/2022 del 05/10/2022, emessa dal
Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14/12/2023.
Con ricorso depositato il 4/4/2023 medico-chirurgo, già professore associato Parte_1 presso ed in servizio presso la Controparte_2 Controparte_3 in regime di convenzionamento quale dirigente medico dell'u.o. di
[...] chirurgia generale dell' di L'Aquila fino al 31/10/2019, quando era stato collocato in CP_4
pensione, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 5/10/2022, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda, proposta con ricorso
Cont del 1/12/2020, di condanna dell' e della datrici di lavoro al pagamento in CP_2 proprio favore dell'indennità per le ferie maturate negli anni dal 1991 al 2019 e non godute all'atto del pensionamento, in misura di 307 giorni.
L'impugnata sentenza ha ritenuto l'insussistenza del diritto del al pagamento Pt_1 dell'indennità richiesta sia in considerazione del divieto di cd. monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5 c. 8 d.l. n. 95/2012, sia in quanto il non ne aveva mai chiesto la fruizione Pt_1
durante il rapporto di lavoro.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione dell'art. 5 c. 8 d.l. n. 95/2012, poiché egli non aveva il potere di auto-attribuirsi le ferie non essendo dirigente di primo livello, e non aveva mai rinunciato alla fruizione di esse, ma non ne aveva goduto per esigenze di servizio, sicché, contrariamente a quanto ritenuto Cont nell'impugnata sentenza, non avendo la e l'Università appellate dimostrato di avergliene consentito la fruizione, sussisteva il proprio diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
La si è costituita in giudizio riproponendo le eccezioni Controparte_1 di difetto di giurisdizione dell'a.g.o. ex artt. 3 e 63 c. 4 d.lgs. n. 165/2001 e di difetto di legittimazione passiva, proposte in primo grado, vertendosi in materia di rapporto di impiego di professore universitario operante presso u.o. a direzione universitaria, la cui gestione era demandata all'Università, e formulando al riguardo appello incidentale avverso la sentenza impugnata, che aveva omesso ogni pronuncia al riguardo;
nel merito chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e
l'infondatezza dell'appello principale, ed ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. delle pretese dell'appellante relative a periodi di lavoro anteriori al 20/11/2014, già sollevata in primo grado, avendo egli avanzato richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva solo il 20/11/2019.
L si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello, deducendo la propria estraneità alle vicende del giudizio, in quanto le presenze Cont in servizio e le richieste di ferie dei docenti convenzionati con le sono gestite direttamente dalle aziende.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
1. L'appello incidentale proposto dalla è infondato. CP_1
1.1. È pacifico in giurisprudenza che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5 c. 2 d.lgs. n. 517/1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui all'art. 63 c. 1 d.lgs. n. 165/2001, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (cfr.
Cass. Sez. U. nn. 18745 del 3/7/2023, 8633 del 07/05/2020 rv. 657632 – 01 e 10406 del
06/05/2013 rv. 626062 - 01).
1.2. La presente controversia non ha ad oggetto questioni inerenti al rapporto di impego tra il
e l'Università appellata, ma l'accertamento, nei confronti della , del diritto di Pt_1 CP_1
questi a percepire spettanze economiche derivanti dall'espletamento del rapporto lavorativo svolto nell'ambito dell'Azienda sanitaria quale dirigente medico, con conseguente sussistenza, Org_ in base ai principi appena richiamati, della giurisdizione dell' ..
1.3. Analogamente, quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, è pacifico in giurisprudenza che il personale universitario strutturato nel S.S.N., pur trovandosi in rapporto di impiego con l' , è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in CP_2
ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517/1999, è passivamente