Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2024, n. 1157

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2024, n. 1157
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1157
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1221/2022 R.G. promossa
DA
COUTOT ROEHRIG SOCIETE' PAR ACTION SIMPLIFIEE, in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Parigi, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Stefano Tomasello e Giulia Diletta Bertazzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia, San Marco 2570, in forza di procura unita all'atto di citazione in appello;

APPELLANTE
CONTRO
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NA ID (c.f. [...]), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Nicola Perrotti e Vittoria Lanfranchi, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, corso Martiri della Libertà n. 23, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione;

APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 951/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 19 maggio 2022.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, richiamate espressamente e singolarmente le domande ed eccezioni tutte proposte in primo grado ex art. 346 cpc, in riforma della sentenza n. 951/2022 resa dal Tribunale di Venezia in data 16 maggio 2022 e pubblicata in data 19 maggio 2022, notificata in data 23 maggio 2022, accertare e dichiarare
l'inadempimento della signora AR DO rispetto agli obblighi assunti con la scrittura privata dalla stessa sottoscritta in data 7.6.2012 e, conseguentemente ed in ogni caso, previo accertamento, anche a mezzo di espletanda CTU, del valore netto dell'attivo dell'eredità del defunto sig. LF DO DO, nato a
Calvisano (BS) il 31.8.1954 e deceduto in Calvisano (BS) il 5.1.2012, condannare la signora AR DO al pagamento in favore della OU HR di una somma pari al 30 % più IVA della quota di attivo netto dell'eredità del defunto sig.
LF DO DO da essa percepita, ovvero della diversa somma che in corso di causa, anche ad esito della dedotta istanza ex art. 210 cpc e/o dell'espletanda
CTU, risulterà comunque dovuta alla stessa società attrice in forza della scrittura privata sottoscritta dalla convenuta in data 7.6.2012 e/o altro diverso titolo obbligatorio o contrattuale, anche di fatto, scaturito da contatto sociale e da determinarsi, per quanto di necessità, anche in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre interessi come per legge ex art. 1284 comma 4 cc e maggior danno ex art. 1224 cc.
Il tutto, in ogni caso, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento in favore della OU HR di tutti i danni dalla stessa subiti per l'inadempimento della signora AR DO nella misura di giustizia che risulterà in corso di causa e
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da determinarsi, per quanto di necessità, anche in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre interessi e rivalutazione come per legge. In via subordinata, condannare la signora AR DO al pagamento in favore della società attrice di un indennizzo ex art. 2041 cc per l'arricchimento che la signora DO ha tratto ingiustificatamente dall'attività svolta in suo favore dalla OU HR e pari alla correlativa diminuzione patrimoniale per ciò subita da quest'ultima anche in ragione della sua mancata remunerazione e/o di ogni somma e/o risarcimento a qualsiasi altro titolo dovuto anche ex art. 1175 cc e/o 2043 cc. Il tutto da determinarsi in corso di causa anche ad esito di espletanda CTU, tenuto conto dell'attività svolta dalla società attrice e della sua qualità, del valore della quota di attivo netto dell'eredità LF DO DO percepita dalla convenuta nonché del compenso contrattuale così come quantificato nella scrittura privata sottoscritta dalla signora DO in data 7.6.2012 e/o comunque, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi come per legge ex art. 1284 comma 4 cc, nonché rivalutazione e maggior danno ex art. 1224 cc. In via istruttoria, ordinare alla signora AR DO e/o al curatore dell'eredità giacente LF DO
DO, dott. Stefano Capra, l'esibizione, ex art. 210 e ss cpc, della dichiarazione di successione presentata dagli eredi in linea materna, signori CO JO BA
TR, Angela AU TR e Fabrizio VI TR;
del rendiconto dell'eredità giacente LF DO DO;
e disporre, se del caso, ove necessario, consulenza tecnica tesa ad accertare l'effettivo valore dell'attivo netto dell'eredità
LF DO DO e/o della quota di esso percepita dalla signora DO. Vinte le spese e i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA e, per l'effetto, con conseguente condanna della signora DO alla restituzione della somma versata alla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado pari a euro 19.595,98.= o a quella diversa somma comunque ripetibile per effetto della regolazione delle spese decisa nel presente grado di appello, oltre interessi legali come per legge”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
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“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc per tutti i motivi di impugnazione e per il motivo di impugnazione n. 2) anche in forza dell'art. 345 cpc, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza. Nel merito, in via principale, rigettare integralmente il gravame avversario per ciascuno degli argomenti dedotti in narrativa, essendo infondato in fatto ed in diritto, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie riproposte in citazione e confermando per l'effetto l'impugnata sentenza n. 951/22, emessa dal Tribunale di
Venezia il 16.5.2022, nella parte in cui respinge le richieste dell'odierna appellante
OU HR a danno della signora AR DO in relazione al contratto di mandato in oggetto. In via istruttoria, in ogni caso, previa acquisizione del proprio fascicolo di primo grado, rigettare integralmente le istanze istruttorie avversarie, ivi compreso l'esperimento della consulenza tecnica dell'ufficio, sia per quanto riguarda le prove orali, inammissibili e in ogni caso irrilevanti, siccome valutative
e documentali, come ampiamente illustrato in narrativa. Con vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE

OU HR Societé par Actions Simplifieé, impresa di diritto francese, con atto di citazione notificato il 22 giugno 2022, ha interposto appello avverso la sentenza n. 951/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 19 maggio 2022 e notificata il successivo 23 maggio 2022, con cui è stata rigettata la domanda di pagamento azionata nei confronti di AR DO, regolandosi secondo soccombenza le spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.430,00.=, oltre accessori.
Nel giudizio di prime cure, la società allegava di operare fin dal 1985 nel settore della ricerca genealogica finalizzata a rintracciare titolari di diritti successori ignari dell'esistenza di eredità aperte a loro beneficio;
di essere stata
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contattata nel maggio del 2012 dal curatore dell'eredità giacente di certo LF
DO DO, deceduto il 5 gennaio 2012 in quanto non in grado di reperire eventuali chiamati all'eredità in linea paterna;
di avere così reperito, a seguito di ricerche, quale chiamata all'eredità la signora AR DO che, incontrata il 7 giugno 2012, era informata di una sua chiamata successoria e della possibilità di sottoscrivere contratto avente ad oggetto la rivelazione del diritto successorio e di tutte le informazioni relative, nonché l'attestazione incontrovertibile della sua chiamata e lo svolgimento, previo rilascio di procura notarile, di tutta l'attività necessaria per l'acquisizione e la liquidazione di quanto di spettanza per il caso di accettazione. OU HR, rammentava che, in pari data, dietro insistenza per
l'immediata rivelazione di tutte le informazioni necessarie per far valere i propri diritti successori, AR DO aveva sottoscritto il contratto ed anche firmato la rinuncia all'esercizio del diritto di ripensamento, fornendo il proprio documento di identità ed il nominativo di notaio di fiducia per la formalizzazione della procura. L'attrice lamentava che la controparte DO, dapprima comunicava di non poter presenziare alla sottoscrizione notarile della procura e, quindi, comunicava a mezzo raccomandata la sua volontà di recedere dal contratto, successivamente accettando l'eredità con atto pubblico di data 4 luglio 2012 e, quindi, vendendo i beni immobili ereditati. Così, OU HR evocava in giudizio AR DO facendo valere l'inefficacia della revoca dell'incarico e l'inadempimento del contratto da parte della stessa, concludendo per la condanna della convenuta al pagamento del compenso pattuito, pari al 30 % del valore netto della quota successoria spettante, ovvero per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 2041 cc, per il caso di inesistenza, nullità, annullabilità del contratto menzionato.
Costituendosi dinnanzi al Giudice di prime cure, AR DO evidenziava che le ricerche genealogiche erano state effettuate dalla controparte su incarico del curatore dell'eredità giacente e di essere stata rintracciata da incaricata della società mentre ella era in villeggiatura, convinta a sottoscrivere in tutta fretta la documentazione presentatale senza possibilità di valutarne la rilevanza;
che al
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ritorno presso la propria abitazione in data 16 giugno 2012 aveva trovato missiva di certo notaio Ghidoni, incaricato di gestire l'eredità giacente, con cui era avvisata di prendere contatti al fine di formalizzare l'accettazione dell'eredità;
che a seguito del colloquio con il notaio aveva scoperto che il diritto di accettare non era sottoposto a termini di decadenza brevi, come invece rappresentatole dalla controparte, e che l'incarico dato a quest'ultima non era presupposto necessario per vedere tutelati i diritti successori;
che, così, si era decisa di esercitare il recesso dal contratto. Inoltre, AR DO affermava che OU HR, diversamente a quanto previsto in contratto, non aveva fornito alcuna utile informazione ed
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