Corte d'Appello Roma, sentenza 13/12/2024, n. 7890
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Testo completo
PROC. N. 4601/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati: Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4601/2018 R.G., vertente tra:
AN Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (c.f. e p.iva 00884060526), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Claudio Scognamiglio (c.f. [...]), presso il cui studio elettivamente domiciliata, come da procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
e IO SS (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bassoli
(c.f. [...]), e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma Viale
Regina Margherita 290 presso lo studio dell'Avv. Adriano Casellato, come da procura in calce alla comparsa per prosecuzione nel processo,
Appellato
e
GI AR, costituito in primo grado, contumace in appello
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina nr. 1090/2018 e pubblicata il 23.04.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
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Con atto di citazione ex art. 2 del D.Lgs. nr. 5/2003 IO SS ha convenuto in giudizio la
AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e AR GI per accertare la violazione da parte degli stessi degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 58/98 e dal Regolamento Consob n.
11522/98, in materia di diligenza e correttezza nonché trasparenza professionale ed in materia di obblighi informativi e di conflitto di interessi e di diritto di recesso - dalla quale deriva una responsabilità solidale a titolo precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, nonché per inadempimento agli obblighi di cui al mandato di cui agli artt. 1337, 1338,
1374, 1375, 1175, 1218, 1223, 1759 c.c. - e per l'effetto dichiarare la nullità del piano di investimento per violazione dell'art. 1418 c.c., in subordine l'annullabilità per dolo ex art.
1439 e ss. c.c. o per errore ex art. 1428 e ss. cc. con condanna al risarcimento dei danni pari ad euro €.178.409,59, oltre accessori, quale differenza tra il capitale investito e quanto parzialmente rimborsatogli ed in via alternativa alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. sempre per la somma di euro 178.409,59, ed in ogni caso al risarcimento del danno da lucro cessante ex art. 1224, comma 2 c.c. nella misura di euro 71.363,38, pari alla mancata possibilità di utilizzo dei risparmi in questione in altre forme di investimento e in caso di accoglimento ordinare la pubblicazione dell'estratto della sentenza su n.3 quotidiani a tiratura nazionale, ponendo le relative spese a carico di parte soccombente;
con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Al riguardo l'attore ha dedotto:
a) di aver aperto, in data 04.03.1999, il conto corrente di corrispondenza n. 103 CC 1320 presso la AN del Salento-filiale di Latina per il tramite del promotore finanziario AR
GI;
b) di aver contestualmente, stipulato un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari recante n.75727 collegato ad un dossier titoli in custodia con n.103 DT 100086 e nell'occasione di aver sottoscritto la scheda relativa al cd. “profilo di rischio” apponendovi tuttavia solo la firma, mentre le informazioni correlative, consistenti nello sbarrare le corrispondenti caselle su un modulo prestampato, sarebbero state asseritamente inserite a suo piacimento dal detto AR GI;
c) che in data 26.05.2000 la AN del Salento ed AR GI, senza ordine scritto, hanno negoziato per suo conto obbligazioni AP UN al prezzo unitario di € 95/85 per un valore nominale di € 50.000/00 pagate € 47.959/32 come da contratto n. 5858196;
Pagina 2 d) che in data 19.10.2000 AN 121 s.p.a. – nuova ragione sociale della AN del
Salento - ed AR GI hanno negoziato per suo conto un ulteriore quantitativo di dette obbligazioni al prezzo unitario di € 58/35 per un valore nominale di €
290.000/00 pagate € 184.344/84 come da fissato bollato n. 75 del 16.10.2000; senza il relativo contratto di negoziazione e la correlativa scheda afferente al cd. “profilo cliente”;
e) che l'acquisto di tali titoli è avvenuto su sollecitazione di AR GI, il quale ha indotto l'attore a sottoscrivere documenti di cui - anche a causa della sua scarsa formazione culturale in materia di intermediazione mobiliare - ignorava contenuto e conseguenze;
f) che già all'epoca le obbligazioni AP UN avevano un andamento negativo e peraltro - in quanto Junk Bonds - non potevano essere negoziate con privati risparmiatori ma solo con investitori professionali;
g) di non aver ricevuto né da parte dell'istituto di credito nè del promotore finanziario suddetti informazioni sull'andamento, nel corso del tempo, di tali titoli;
h) che in data 16.04.2002 la AP UN è stata ammessa a procedura in materia fallimentare, ed è stato stabilito un rimborso per i possessori di titoli obbligazionari solo parziale in misura pari al 23,20%;
i) di aver ricevuto solo il 23,20% delle risorse investite, ossia solo € 53.894/56 complessivi, con una conseguente perdita pari al 76,80% oltre ai correlativi interessi previsti;
l) che con atto di fusione per incorporazione del 19.12.2002 AN 121 s.p.a. è confluita in
AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
m) che i convenuti, dunque, con il loro contegno hanno violato, in particolare, gli artt. 21 e
30 del cd. “TUF” e relativa normativa secondaria di settore in materia di diligenza e correttezza nonché trasparenza professionale, in materia di obblighi informativi e di conflitto di interessi ed in materia di diritto di recesso.
Si è costituita la AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a. contestando le pretese attoree ed insistendo per il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale condizionata al loro eventuale denegato accoglimento, per la condanna di SS IO alla restituzione in proprio favore dei titoli qui controversi da questi asseritamente ancora detenuti unitamente agli importi medio tempore maturati a titolo di relativi interessi, il tutto oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite. Inoltre, con note ex art. 10 D. Lgs. n. 5/2003 s.m.i. la
AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha reiterato le ridette conclusioni, salva la relativa
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istanza di verificazione ex artt. 214 ss. c.p.c. circa le sottoscrizioni attoree di cui agli ordini di acquisto dei titoli AP UN.
Si è costituito AR GI che ha chiesto, anche nell'ottica della dedotta elevata esperienza dell'attore SS IO in materia di prodotti finanziari ed intermediazione mobiliare, il rigetto delle domande con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e tramite prova orale, ha così provveduto:
- ha accolto le domande attoree condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale in misura pari ad euro 178.409,59, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- ha dichiarato inammissibili le pretese attoree risolutorie ex art. 1453 c.c. e ss. e ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda attorea ex art. 2033 c.c., rigettando altresì le altre domande attoree;
- ha rigettato l'istanza di verificazione ex art. 214 e ss.