Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/12/2024, n. 670

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/12/2024, n. 670
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 670
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

1
N. 622/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio
e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 10.5.2024) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 824/2023 pubblicata il
29/6/2023 dal Tribunale di Palmi - Sez. Lavoro vertente
TRA
TR GI , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Francesca Sprizzi, CF SPR
MFR 74T70 H224N, pec studiolegale.sprizzi@pec.it, fax 096622194, e dall'Avv. Antonio
Papalia, CF [...], pec antoniopapalia@pec.it, fax 096622194, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in via Rocco Pugliese n. 66, Palmi
(RC), giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado appellante
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore con gli Avv.ti Angela Maria Rosa,
Dario Adornato, Valeria Grandizio e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente- Notificazioni e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Angela Maria Rosa Fazio: avv.angelamaria.fazio@postacert.inps.gov.it appellato

CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.


2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



1. Il giudizio di primo grado
.
Con l'originario ricorso la TR esponeva che in Varapodio operava da molti anni una complessa e vasta realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia IN di Varapodio, che esercitava la propria attività attraverso tre Aziende Agricole: 1) la IN US (c.f.
[...], Partita IVA 01344540800), con sede legale in via Belguardo n. 19 di
Varapodio (RC);
2) la IN CE (c.f. [...], Partita IVA
00420440802), con sede legale in via Garibaldi n. 11 di Varapodio;
3) la IN RI (c.f.
[...], P. IVA 01245550809), con sede legale in via Belguardo n. 19 di
Varapodio (RC).
Essa ricorrente aveva prestato la propria attività presso l'Azienda LA IN
(come da contratti e buste paga prodotti), per gli anni dal 2016 al 202° per 102 giornate lavorative, come dimostrato dalle buste paga e dal contratto di assunzione.
Aveva svolto e svolgeva la propria attività di bracciante, seguendo le direttive del datore di lavoro, il titolare o comunque di altro soggetto a questo fine preposto dal datore di lavoro, lavorando per circa sette ore giornaliere (tra le ore 8.00 e le ore 16.00 circa), compresa un'ora di pausa per il pranzo e venendo retribuita secondo paga sindacale, sui terreni nella disponibilità dell'azienda, siti nei Comuni di Varapodio e di Terranova Sappo Minulio, consistenti sia in terreni coltivati all'aperto che in serre, in particolare uliveti, agrumeti (limoni), vitigni, prugni
e piante orticole protette.
Le mansioni svolte concernevano la coltivazione dei fondi, la pulizia degli stessi e la raccolta dei frutti, variando a seconda delle esigenze del terreno, della stagione, delle direttive impartite dal datore di lavoro.
L'INPS aveva elevato Verbale Unico di Accertamento e notificazione alle aziende interessate e, in particolare, 1) il n. 2021003163/DDL del 4/06/2021 a IN US;
2) il n. 2021004103/DDL dell'8/06/2021 a IN CE;
3) il n.2021004331/DDL del
15/06/2021 a IN RI.
I dipendenti dell'Azienda LA IN US erano stati – previo disconoscimento del rapporto – ricondotti d'ufficio alla IN CE e, tanto per questi ultimi, quanto per i dipendenti della IN RI, le predette giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato emergerebbe “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale
Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di OP, MO e AU”.
Con distinte raccomandate pervenute ad aprile del 2022, l'INPS le comunicava la cancellazione delle seguenti giornate:
per l'anno 2016, un numero di 14 giornate lavorative;

3
per l'anno 2017, un numero di 10 giornate lavorative;

per l'anno 2018, un numero di 19 giornate lavorative;

per l'anno 2019, un numero di 20 giornate lavorative;

per l'anno 2020, un numero di 14 giornate lavorative.
I provvedimenti di cancellazione delle giornate erano del tutto infondati, illegittimi ed immotivati, atteso che aveva prestato regolarmente ed effettivamente la propria attività lavorativa in tutte le giornate debitamente comunicate dal datore di lavoro.
I provvedimenti erano stati assunti arbitrariamente dall'INPS, in quanto l'accertamento svolto era stato rimesso ad inaccettabili automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti.
In definitiva, il disconoscimento del rapporto di lavoro in relazione alle predette giornate, con quanto ne conseguiva in termini di eventuale recupero o omessa liquidazione di somme maturate e cancellazione delle annualità lavorative a fini pensionistici, era indebito.
Affermava, infine, che il ricorso era tempestivo e non si era verificata alcuna decadenza, posto che l'avente diritto poteva rivolgersi al Giudice del Lavoro entro 120 giorni dalla definitività del provvedimento di cancellazione, termine, questo, non spirato.
Concludeva, chiedendo di accertare che aveva prestato la propria attività lavorativa di bracciante in favore della Azienda LA IN US per 102 giornate per gli anni
2016, 2017,2018 , 2019 e 2020, dichiarare nullo ed illegittimo dei provvedimenti di disconoscimento impugnati e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il predetto numero di giornate , con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione.
Sempre per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento contrario, riconoscendo tutti i benefici riconnessi alla legittima iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici. Condannare, conseguentemente, l'INPS a provvedere alla relativa iscrizione ed alla liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori che dichiaravano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Costituitosi, l'INPS eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, osservando che la ricorrente aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità di provvedimenti che avevano natura amministrativa e cioè la reintegrazione nelle giornate colpite da ciascun provvedimento di disconoscimento. Il giudice ordinario non aveva il potere di sostituirsi alla
P.A. revocandone un provvedimento ovvero disponendo la reintegra della parte ricorrente in una posizione giuridica, potendosi limitarsi esclusivamente alla disapplicazione.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 03.02.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n. 83.
4
Riportava le risultanze degli accertamenti ispettivi che avevano interessato le Aziende
Agricole IN US, IN CE e IN RI, riferendo che con il verbale unico di accertamento e notificazione si era proceduto, nel rispetto della prescrizione quinquennale, ad annullare per intero i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda
IN US negli anni 2015 (IV Trimestre), 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
L'esito dell'attività ispettiva aveva consentito di accertare che l'unico elemento mancante nell'impresa agricola di IN CE era l'impiego di capitale umano, vale a dire della manodopera dipendente.
Per contro, tale ultimo aspetto connotava unicamente l'impresa agricola IN
US: dalla documentazione esaminata non risultava essere diretta alla produzione e allo scambio di prodotti agricoli;
non possedeva beni strumentali di sua proprietà;
denunciava nel
Mod. D.A. oltre dodici ettari di terreni, la maggior parte dei quali di proprietà del figlio
CE e che quest'ultimo dichiarava interamente di gestire e di condurre nel Fascicolo
ARCEA;
presentava esclusivamente costi per personale dipendente, peraltro di notevole entità,
e nessun ricavo accertato;
era totalmente inadempiente nei confronti dell'Istituto circa le obbligazioni contributive riferite ai dipendenti denunciati.
Si era, quindi, ritenuto che la ditta IN US avesse instaurato negli anni rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato all'unico scopo di consentire all'azienda
IN CE l'elusione contributiva per la manodopera effettivamente impiegata. Detta operazione aveva evitato la compensazione degli aiuti comunitari erogati in agricoltura dall'AGEA con i contributi previdenziali dovuti e non versati da parte dell'impresa agricola beneficiaria oltreché qualsivoglia forma di aggressione dei beni immobili facenti parte dell'azienda agricola di US e non di sua proprietà da parte di eventuali creditori.
Si era proceduto , nel rispetto della prescrizione quinquennale, ad annullare per intero i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda IN US negli anni 2015 (IV
Trimestre), 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, considerando che: ha.aa.ca.

8.63.24 della consistenza aziendale complessiva (pari ad ha.aa.ca 12.61.84) denunciata dal IN US nel Mod. D.A. trasmesso all'Istituto ai fini dell'assunzione della manodopera dipendente erano di proprietà del figlio CE ed i restanti ha.

3.98.60 dello stesso US;

con contratto di comodato d'uso gratuito CE aveva concesso al padre
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