Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 3988
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 19.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3417/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv. Enzo Morrico e Giosafat Riganò, come da procura in atti appellante
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
, CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18
rappresentati e difesi dagli avv.
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
Giovanni Giovannelli, Alessandro Villari, Pier Luigi Panici, come da procura in atti appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8010/2021 pubblicata il 6.10.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.6.2020, e ritualmente notificato, Controparte_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
, chiedevano l'accertamento e la declaratoria del diritto CP_19 Controparte_20 CP_21
1
di ogni singolo ricorrente al riconoscimento nel computo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. di tutte le somme corrisposte mensilmente in dipendenza del rapporto di lavoro in applicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori, con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, e computando in particolare nella base di calcolo del t.f.r., per intero, la retribuzione erogata per premio di produttività, lavoro supplementare, lavoro straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per prestazioni eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta, liquidazione permessi ex festività, indennità turni sfalsati, nonché per le indennità di cui all'art. 43 del CCNL attualmente vigenti (e già previste nei precedenti accordi collettivi nazionali di volta in volta applicati ai rapporti di lavoro);
conseguentemente, l'emanazione dell'ordine ad di procedere, mediante versamento ai fondi di Parte_1
competenza, al ricalcolo del trattamento di fine rapporto spettante a ciascuno a far tempo dall'assunzione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, somme da esattamente quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Deducevano i ricorrenti a sostegno delle rispettive pretese:
- che le indicazioni contabili relative all'ammontare del t.f.r., così come inserite nei listini retributivi
e nelle certificazioni uniche dei redditi, contenevano soltanto un ammontare lordo, sprovvisto di qualsivoglia specificazione circa la base di calcolo del trattamento;
- che solo a seguito della costituzione in altro giudizio con il medesimo oggetto, promosso da alcuni dipendenti addetti al terzo tronco autostradale, la società aveva reso noti i criteri attualmente applicati per il calcolo e l'accantonamento del t.f.r.;
- che dovrebbero “essere computate nella base di calcolo del t.f.r. alcune delle indennità ex art. 43
CCNL - e specificamente: indennità turni spezzati (lett. b), indennità di reperibilità (lett. f), indennità antigienica (lett. i), indennità particolare (lett. m) - lo straordinario;
le maggiorazioni per richiamo in servizio;
l'indennità di trasferta (con esclusione dei rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio), compresi compensi forfettari e ore di guida;
l'indennità turni sfalsati;
le somme liquidate per permessi non goduti;
le maggiorazioni per ricorso a clausole elastiche;
- che invece queste voci di retribuzione, pur corrisposte in via certamente non occasionale, anzi, di fatto, in via continuativa, non sono state computate nel calcolo del t.f.r., benché nessuna norma collettiva ne prevedesse l'esclusione;
- che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la non occasionalità di cui all'articolo 2120 c.c. non si identifica con la ripetitività regolare e continua e con la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, ma deve escludersi solo quando questi ultimi risultino sporadici ed occasionali, cioè collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite;
devono
2
all'opposto computarsi ai fini della determinazione del t.f.r. gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, quale è senza dubbio la retribuzione del lavoro straordinario” (Cass. 6591/2018;
12411/2002).
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza nel merito delle Parte_1
pretese attoree di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Deduceva la società, al fine di contrastare gli assunti di controparte:
- che i ricorrenti non avevano assolto l'onere probatorio della non occasionalità delle voci reclamate, su di loro gravante, non potendosi ritenere a ciò bastevole la produzione delle buste paga del solo anno 2019;
- che il concetto di “non occasionalità” di cui all'art. 2120 cc presupporrebbe la natura obbligatoria della prestazione, sicché non sarebbe sufficiente neppure la continuità di fatto della stessa, essendo necessario lo svolgimento in forza di un titolo non occasionale;
a ciò conseguirebbe l'inidoneità delle buste paga versate in atti a supportare la prova della natura non occasionale dello straordinario reclamato e l'incomputabilità di alcune indennità ex art. 43 CCNL in quanto legate a prestazioni occasionali, in specie richiamo in servizio (feriale diurno, feriale notturno e festivo diurno/notturno);
trattamenti economici di trasferta (ore guida, ore guida, compensi forfettari per esattori comandati in trasferta > 35 km o < 35 km dalla sede;
maggiorazioni 10% per ricorso a clausole elastiche;
liquidazione permessi ex festività e art. 15 CCNL;
indennità turni sfalsati;
- sono per contro computate nel t.f.r., in quanto ritenute non occasionali, le prestazioni supplementari del personale a tempo parziale;
premio di produttività mensile;
talune indennità previste dall'art.43 del CCNL, per previsione del citato punto 32;
indennità lavori complementari
(art. 43 lettera a);
indennità di zona (art. 43 lettera c);
indennità di mensa (art. 43 lettera g);
indennità alta montagna (art. 43 lettera h);
d) l'indennità maneggio denaro (art. 43 lettera d);
e)
l'indennità vacanza contrattuale prima del 2011.
Deduceva, altresì, che talune delle voci retributive reclamate non devono essere computate nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto per espressa previsione collettiva: in specie alcune indennità previste dall'art. 43 CCNL (in precedenza, nel CCNL 1990 e 1995, l'articolo di riferimento era il 39), quali: a) “pernottamento posto di manutenzione” (esclusa dall'art. 43 lettera e del CCNL che stabilisce che “tale compenso non fa parte a nessun effetto della retribuzione”;
b)
“indennità domenicale” (esclusa dall'art. 43 lettera n del CCNL che stabilisce che ”detta indennità non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto”);
c) il premio di produttività annuale, perché escluso dagli accordi (accordo 26.2.2004;
lettera a OSL
18.7.2005;
lettera a OSL 17.7.2006;
accordo 8.3.2007;
accordo 18.3.2008;
accordo 25.7.2009;
accordo 4.2.2010;
accordo 22.3.2011;
accordo 22.5.2012;
accordo 18.7.2013;
accordo 18.7.2014-
3
stralcio;
accordo 21.7.2015-stralcio;
accordo 1.8.2013;
accordo 28.6.2017;
accordo 21.3.2018;
accordo 19.7.2018-stralcio;
accordo 10.7.2019);
d) l'ERT 46 (introdotta con accordo del 4.8.2011, esclusa dalla base di calcolo del TFR come previsto dall'art. 46 ccnl a mente del quale ”… gli importi corrisposti a tale titolo non hanno alcun riflesso su altri istituti contrattuali e di legge”).
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, così statuiva:
“accerta e dichiara il diritto di ogni singolo ricorrente al riconoscimento nel computo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. delle somme corrisposte mensilmente in dipendenza del rapporto di lavoro in applicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori, in particolare computando nella base di calcolo del TFR lavoro supplementare, lavoro straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per trattamenti eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta - con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese - liquidazione permessi ex festività, indennità turni sfalsati, nonché per le indennità di cui all'art. 43 del CCNL attualmente vigenti (e già previste nei precedenti accordi collettivi nazionali di volta in volta applicati ai rapporti di lavoro), in particolare indennità turni spezzati, indennità di reperibilità ed indennità particolare;
conseguentemente, ordina ad in persona del Parte_1 legale rappresentante “pro tempore”, di procedere, mediante versamento ai fondi di competenza, al ricalcolo del trattamento di fine rapporto spettante a ciascuno a far tempo dall'assunzione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, somme da esattamente quantificarsi
e liquidarsi in separa-to giudizio.
Compensa per la metà le spese di lite e, per l'effetto condanna alla Parte_2
refusione in favore dei ricorrenti del residuo 50%, liquidato in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
A fondamento della decisione poneva le seguenti ragioni:
- la norma regolatrice della materia è l'art.2120 cc (come modificato nel 1982) a mente del quale devono ritenersi comprese nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,
a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a
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