Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 514/2024 R.G. promossa da
AR TÜ (C.F. tedesco ID 95137012648), assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario KARL REITERER, con studio in via
Leonardo da Vinci n. 20/B, Bolzano
PARTE APPELLANTE contro
IMPIANTI A FUNE COL DI LANA S.P.A. (C.F. 00086260254), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario Stefano Cappa, con studio in p.tta
Guastalla, n. 7, Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 19 febbraio 2024, n. 80
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia la Corte
d'Appello di Venezia, in riforma totale della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello qui presentato, contrariis reiectis, decidere
come segue: A. In via preliminare:
1. in ragione della proposta querela di falso ex art. 221. c.p.c. – cfr. cap. IV pag. 43 atto di appello, confermata alla prima udienza del 11.09.2024 in forza di procura speciale conferita al difensore: - accertare l'esistenza dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso di cui all'art. 355 c.p.c. e quindi dichiarare che la querela del documento impugnato di falsità (Cartella Clinica numero 2017 420170040071 dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Belluno–Ospedale di RD, relativamente alla frase presente nella parte recante l'anamnesi patologica remota – pag. 4 del doc. 5 – attribuita alla NO ER
RB: “riferisce di essere in nota operatoria per artroprotesi d'anca sinistra”) è rilevante ai fini della decisione della causa in punto quantum debeatur;
- conseguentemente sospendere con ordinanza il procedimento di appello ex art. 355 c.p.c. e fissare alle parti un termine per la riassunzione dinnanzi al Tribunale competente in composizione monocratica. Per ragioni di incompatibilità si chiede espressamente che il Giudice del rinvio non sia individuato tra nessuno di quelli che hanno trattato la causa in primo grado
(Tribunale di Belluno – RG n. 415/2018. Dott. Fabio Santoro, dott.
Ruben D'Addio, dott. Beniamino Margiotta, GOP dott. Ferdinando
Perugini, dott. Susanna Bonello). B. In via principale nel merito:
1. accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva della convenuta società Impianti a Fune Col di Lana S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente occorso in data 19.01.2017 all'appellante ER
RB;
2. conseguentemente condannare la stessa società Impianti
a Fune Col di Lana S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice RB ER di tutti i danni subiti e subendi, sotto ogni profilo del danno biologico,
pag. 2/38
patrimoniale ed extrapatrimoniale ed ogni altro profilo di danno riconosciuto dal diritto, quale conseguenza dell'incidente di cui è causa, che allo stato vengono quantificati come segue: a) Danni subiti da ST RB: - danno biologico € 108.387,00 - danno morale € 50.000,00 - danno per riduzione della capacità lavorativa specifica e retribuzioni perse € 21.600,00 - spese mediche, cure, terapie, assistenza, etc. € 13.974,72 in totale € 193.961,72 o quella diversa somma, maggiore o minore, anche rispetto alle singole voci esposte, che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli art. 1284,
IV co., c.c., dalla data del sinistro al saldo effettivo;
dalla somma liquidata andranno detratti gli importi delle somme versati in forza dalla sentenza qui impugnata;
b) Danni subiti dal marito ST
RA: - spese per assistenza alla moglie, trasferte, giornate di lavoro perse, etc. € 25.480,68 - danni morali € 10.000,00 in totale €
35.480,68 importo costituente oggetto di cessione del credito, o in quella diversa somma, maggiore o minore, anche rispetto alle singole voci, che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli art. 1284, IV co.,
c.c., dalla data del sinistro al saldo effettivo. C. In via subordinata istruttoria:
1. insiste nella richiesta di riconvocazione/rinnovazione della CTU dott.ssa Pirrami per le ragioni dedotte con note congiunte per l'udienza del 23.03.2023 nel procedimento di primo grado (RG
415/2018 Tribunale di Belluno).
2. ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, come formulati con memoria n. 2 di data
10.01.2019: “16) “Vero che prima dell'incidente, l'attrice, appassionata di giardinaggio, si occupava autonomamente ed in prima persona della cura del proprio giardino e che dopo l'incidente non è più stata in grado di occuparsene ed è stata costretta ad
pag. 3/38 incaricare per tale attività una ditta specializzata (doc.48);
23) “Vero che prima dell'incidente l'attrice aveva una vita socioculturale molto attiva, in particolare frequentava regolarmente l'associazione cattolica
“Frauenbund Vilsheim”, che conta circa 150 iscritti, all'interno della quale ricopriva la carica di Presidente e con la quale organizzava e partecipava a molte manifestazioni ed iniziative di vario tipo: fra le altre frequenti gite in bus fuori Vilsheim, feste sociali e danzanti per le festività di Natale, Fine Anno, Carnevale e Pasqua” 24) “Vero che dal giorno dell'incidente l'attrice non ha più partecipato alle attività dell'associazione”;
25) “Vero che l'attrice, nel tempo libero, amava anche andare con il marito e/o con amici, al cinema, a teatro ed a sentire concerti di musica e spesso trovava il tempo per andare a ballare e che dopo l'incidente queste attività le sono precluse, per le difficoltà a restare seduta a lungo nella stessa posizione, stare a lungo in piedi e muoversi senza avere dolore alla gamba sinistra”;
26)
“Vero che, prima dell'incidente, la NO ER, trascorreva ogni anno almeno 5 o 6 settimane di vacanza all'estero, in compagnia del marito e/o degli amici e che dopo l'incidente si è vista costretta ad annullare alcuni viaggi già prenotati, perdendo i relativi acconti versati (docc. 12, 13, 14).” Con i testi indicati in memoria 2. Si chiede che, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, per
l'escussione dei testi germanici residenti all'estero, il Tribunale disponga l'assunzione di rogatoria internazionale nell'eventualità in cui non si rechino in Italia. D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
pag. 4/38 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: sulla querela di falso: accertare e dichiarare irrilevante, per la definizione del presente giudizio, la parte della cartella clinica dell'Ospedale di RD oggetto della proposta querela di falso e per l'effetto non sospendere il procedimento di appello;
dichiarare inammissibile, per assenza dei requisiti ex art. 221 c.p.c., la proposta querela di falso. Nel merito: - respingersi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza nr.
80/2024 del Tribunale di Belluno;
- in ogni caso respingersi le domande svolte dall'appellante nei confronti della scrivente società perché infondate in fatto e in diritto e, in subordine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle pretese di parte appellante, accertato a mezzo di CTU medico-legale a firma della dott.ssa Pirrami il danno effettivamente subito dall'attrice a causa dell'infortunio del
19/01/2017, accertato altresì il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento dannoso, diminuire proporzionalmente il risarcimento in ipotesi dovuto dalla Impianti a Fune Col di Lana
s.p.a., deducendo in ogni caso dal dovuto gli importi già percepiti per effetto dell'operatività di altre polizze assicurative/cassa malattia. Con vittoria di compensi professionali e spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 19 febbraio 2024, n. 80/2024 il Tribunale di
Belluno ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla sciatrice RB ST nei confronti d'Impianti a fune Col di Lana S.p.a. per il sinistro occorsole alle ore 12:40 circa del
19 gennaio 2017 nella stazione a valle della seggiovia Cherz 2 in località Passo Campolongo (BL). Dopo aver oltrepassato i cancelletti cadenzatori della seggiovia, l'attrice era stata colpita dalla seggiola
pag. 5/38
biposto in arrivo, era caduta a terra ed era stata trascinata per alcuni metri sul tappeto mobile, riportando la frattura del femore sinistro.
1.1 Secondo la ricostruzione attorea, la causa della caduta era da ricondursi esclusivamente al ritardato arresto della seggiovia da parte dell'addetta all'impianto, la quale non era presente né comunque attenta alle operazioni di imbarco. Costituitasi in giudizio, Impianti a fune Col di Lana S.p.a. aveva replicato che il sinistro era invece imputabile a esclusiva responsabilità della danneggiata, per aver la sciatrice oltrepassato il cancelletto in fase di chiusura ed essere così giunta in ritardo al consueto punto d'imbarco. Nulla poteva imputarsi all'addetta, la quale aveva arrestato immediatamente la seggiovia.
1.2 Assunta prova per testi tramite rogatoria e disposte una CTU ricostruttiva affidata all'ing. Alberto Sartori e una CTU medico-legale affidata alla dott.ssa Letizia Pirrami, il Tribunale ha concluso che la società che gestisce l'impianto risponde ai sensi dell'art. 1681 c.c. dell'infortunio ma che sussiste un apprezzabile concorso del fatto colposo della sciatrice, stimabile nel 50%:
- la società non aveva dimostrato di aver attuato tutte le condotte idonee a impedire il verificarsi del sinistro. Percepita la situazione di pericolo, costituita dalla forzatura del cancelletto in fase di chiusura,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. 514/2024 R.G. promossa da
AR TÜ (C.F. tedesco ID 95137012648), assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario KARL REITERER, con studio in via
Leonardo da Vinci n. 20/B, Bolzano
PARTE APPELLANTE contro
IMPIANTI A FUNE COL DI LANA S.P.A. (C.F. 00086260254), in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario Stefano Cappa, con studio in p.tta
Guastalla, n. 7, Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 19 febbraio 2024, n. 80
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia la Corte
d'Appello di Venezia, in riforma totale della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello qui presentato, contrariis reiectis, decidere
come segue: A. In via preliminare:
1. in ragione della proposta querela di falso ex art. 221. c.p.c. – cfr. cap. IV pag. 43 atto di appello, confermata alla prima udienza del 11.09.2024 in forza di procura speciale conferita al difensore: - accertare l'esistenza dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso di cui all'art. 355 c.p.c. e quindi dichiarare che la querela del documento impugnato di falsità (Cartella Clinica numero 2017 420170040071 dell'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Belluno–Ospedale di RD, relativamente alla frase presente nella parte recante l'anamnesi patologica remota – pag. 4 del doc. 5 – attribuita alla NO ER
RB: “riferisce di essere in nota operatoria per artroprotesi d'anca sinistra”) è rilevante ai fini della decisione della causa in punto quantum debeatur;
- conseguentemente sospendere con ordinanza il procedimento di appello ex art. 355 c.p.c. e fissare alle parti un termine per la riassunzione dinnanzi al Tribunale competente in composizione monocratica. Per ragioni di incompatibilità si chiede espressamente che il Giudice del rinvio non sia individuato tra nessuno di quelli che hanno trattato la causa in primo grado
(Tribunale di Belluno – RG n. 415/2018. Dott. Fabio Santoro, dott.
Ruben D'Addio, dott. Beniamino Margiotta, GOP dott. Ferdinando
Perugini, dott. Susanna Bonello). B. In via principale nel merito:
1. accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva della convenuta società Impianti a Fune Col di Lana S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente occorso in data 19.01.2017 all'appellante ER
RB;
2. conseguentemente condannare la stessa società Impianti
a Fune Col di Lana S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore dell'attrice RB ER di tutti i danni subiti e subendi, sotto ogni profilo del danno biologico,
pag. 2/38
patrimoniale ed extrapatrimoniale ed ogni altro profilo di danno riconosciuto dal diritto, quale conseguenza dell'incidente di cui è causa, che allo stato vengono quantificati come segue: a) Danni subiti da ST RB: - danno biologico € 108.387,00 - danno morale € 50.000,00 - danno per riduzione della capacità lavorativa specifica e retribuzioni perse € 21.600,00 - spese mediche, cure, terapie, assistenza, etc. € 13.974,72 in totale € 193.961,72 o quella diversa somma, maggiore o minore, anche rispetto alle singole voci esposte, che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli art. 1284,
IV co., c.c., dalla data del sinistro al saldo effettivo;
dalla somma liquidata andranno detratti gli importi delle somme versati in forza dalla sentenza qui impugnata;
b) Danni subiti dal marito ST
RA: - spese per assistenza alla moglie, trasferte, giornate di lavoro perse, etc. € 25.480,68 - danni morali € 10.000,00 in totale €
35.480,68 importo costituente oggetto di cessione del credito, o in quella diversa somma, maggiore o minore, anche rispetto alle singole voci, che sarà determinata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, anche ai sensi degli art. 1284, IV co.,
c.c., dalla data del sinistro al saldo effettivo. C. In via subordinata istruttoria:
1. insiste nella richiesta di riconvocazione/rinnovazione della CTU dott.ssa Pirrami per le ragioni dedotte con note congiunte per l'udienza del 23.03.2023 nel procedimento di primo grado (RG
415/2018 Tribunale di Belluno).
2. ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, come formulati con memoria n. 2 di data
10.01.2019: “16) “Vero che prima dell'incidente, l'attrice, appassionata di giardinaggio, si occupava autonomamente ed in prima persona della cura del proprio giardino e che dopo l'incidente non è più stata in grado di occuparsene ed è stata costretta ad
pag. 3/38 incaricare per tale attività una ditta specializzata (doc.48);
23) “Vero che prima dell'incidente l'attrice aveva una vita socioculturale molto attiva, in particolare frequentava regolarmente l'associazione cattolica
“Frauenbund Vilsheim”, che conta circa 150 iscritti, all'interno della quale ricopriva la carica di Presidente e con la quale organizzava e partecipava a molte manifestazioni ed iniziative di vario tipo: fra le altre frequenti gite in bus fuori Vilsheim, feste sociali e danzanti per le festività di Natale, Fine Anno, Carnevale e Pasqua” 24) “Vero che dal giorno dell'incidente l'attrice non ha più partecipato alle attività dell'associazione”;
25) “Vero che l'attrice, nel tempo libero, amava anche andare con il marito e/o con amici, al cinema, a teatro ed a sentire concerti di musica e spesso trovava il tempo per andare a ballare e che dopo l'incidente queste attività le sono precluse, per le difficoltà a restare seduta a lungo nella stessa posizione, stare a lungo in piedi e muoversi senza avere dolore alla gamba sinistra”;
26)
“Vero che, prima dell'incidente, la NO ER, trascorreva ogni anno almeno 5 o 6 settimane di vacanza all'estero, in compagnia del marito e/o degli amici e che dopo l'incidente si è vista costretta ad annullare alcuni viaggi già prenotati, perdendo i relativi acconti versati (docc. 12, 13, 14).” Con i testi indicati in memoria 2. Si chiede che, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, per
l'escussione dei testi germanici residenti all'estero, il Tribunale disponga l'assunzione di rogatoria internazionale nell'eventualità in cui non si rechino in Italia. D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
pag. 4/38 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: sulla querela di falso: accertare e dichiarare irrilevante, per la definizione del presente giudizio, la parte della cartella clinica dell'Ospedale di RD oggetto della proposta querela di falso e per l'effetto non sospendere il procedimento di appello;
dichiarare inammissibile, per assenza dei requisiti ex art. 221 c.p.c., la proposta querela di falso. Nel merito: - respingersi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza nr.
80/2024 del Tribunale di Belluno;
- in ogni caso respingersi le domande svolte dall'appellante nei confronti della scrivente società perché infondate in fatto e in diritto e, in subordine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle pretese di parte appellante, accertato a mezzo di CTU medico-legale a firma della dott.ssa Pirrami il danno effettivamente subito dall'attrice a causa dell'infortunio del
19/01/2017, accertato altresì il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento dannoso, diminuire proporzionalmente il risarcimento in ipotesi dovuto dalla Impianti a Fune Col di Lana
s.p.a., deducendo in ogni caso dal dovuto gli importi già percepiti per effetto dell'operatività di altre polizze assicurative/cassa malattia. Con vittoria di compensi professionali e spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 19 febbraio 2024, n. 80/2024 il Tribunale di
Belluno ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla sciatrice RB ST nei confronti d'Impianti a fune Col di Lana S.p.a. per il sinistro occorsole alle ore 12:40 circa del
19 gennaio 2017 nella stazione a valle della seggiovia Cherz 2 in località Passo Campolongo (BL). Dopo aver oltrepassato i cancelletti cadenzatori della seggiovia, l'attrice era stata colpita dalla seggiola
pag. 5/38
biposto in arrivo, era caduta a terra ed era stata trascinata per alcuni metri sul tappeto mobile, riportando la frattura del femore sinistro.
1.1 Secondo la ricostruzione attorea, la causa della caduta era da ricondursi esclusivamente al ritardato arresto della seggiovia da parte dell'addetta all'impianto, la quale non era presente né comunque attenta alle operazioni di imbarco. Costituitasi in giudizio, Impianti a fune Col di Lana S.p.a. aveva replicato che il sinistro era invece imputabile a esclusiva responsabilità della danneggiata, per aver la sciatrice oltrepassato il cancelletto in fase di chiusura ed essere così giunta in ritardo al consueto punto d'imbarco. Nulla poteva imputarsi all'addetta, la quale aveva arrestato immediatamente la seggiovia.
1.2 Assunta prova per testi tramite rogatoria e disposte una CTU ricostruttiva affidata all'ing. Alberto Sartori e una CTU medico-legale affidata alla dott.ssa Letizia Pirrami, il Tribunale ha concluso che la società che gestisce l'impianto risponde ai sensi dell'art. 1681 c.c. dell'infortunio ma che sussiste un apprezzabile concorso del fatto colposo della sciatrice, stimabile nel 50%:
- la società non aveva dimostrato di aver attuato tutte le condotte idonee a impedire il verificarsi del sinistro. Percepita la situazione di pericolo, costituita dalla forzatura del cancelletto in fase di chiusura,
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