Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1250
CA Napoli
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3420/2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO ANTONINO , studio in VIA C.F._2
RAIMONDO ANNECCHINO, 180 80078 POZZUOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. DI MARCO ANTONIO ), studio in VIA C C.F._4
FLEGREI 68 80078 POZZUOLI, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4.9.2023 ricorse al Tribunale di Napoli per ottenere la pronuncia della separazione Parte_1 personale dal coniuge . Premesso che, in data 12.8.1991, aveva contratto Controparte_1 matrimonio con il , e che dall'unione erano nati i figli e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 rispettivamente il 5.8.1992, il 29.4.1994 e il 18.3.1996, la ricorrente espose che il matrimonio si era rivelato subito infelice per il carattere autoritario e violento del marito;
dedusse, in specie, di essere stata fatta oggetto spesso di aggressioni fisiche, anche alla presenza della prole, e di insolenze, tanto da avere
sporto plurime denunce, in relazione alle quali il coniuge era stato imputato per i reati di cui agli artt.
572 e 582, 576 n. 5 cod. penale.
Quanto alle condizioni economiche, la espose che era inoccupata e comproprietaria, con il marito Pt_1 di un appartamento sito alla via Grotta dell'Olmo 8/23, locato per il canone mensile di € 450,00, mentre il marito, gestore di una rivendita di generi alimentari, era proprietario di vari immobili, locati per il canone complessivo di circa € 3.000,00, oltre ad essere titolare di polizze assicurative.
La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse: a) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b) assegnare alla la casa familiare, sita alla via Umberto Saba 71, in Pozzuoli;
Pt_1
c) porre a carico del un assegno di € 3.000,00, da rivalutare annualmente secondo indici CP_1
ISTAT, quale contributo per il mantenimento della moglie e della prole, con vittoria di spese.
Costituitosi con comparsa di risposta del 5 ottobre 2023, il , premesso che non erano CP_1 veritiere le circostanze riferite dalla moglie, mentre era quest'ultima ad avere manifestato disinteresse nei confronti dei familiari, rilevò che i redditi da lui percepiti erano alquanto esigui, come risultava dalle dichiarazioni reddituali per gli anni di imposta dal 2020 al 2022, mentre era usufruttuario del deposito sito alla via Carlo Rosini, in Pozzuoli, allo stato non locato, di un cortile antistante l'esercizio commerciale da lui gestito, di un appartamento ubicato alla via Grotte dell'Olmo, in Giugliano, dal quale percepiva il canone mensile di € 250,00 e, infine, di un immobile alla via dell'Europa Unita, in
Pozzuoli, di cui era comproprietario con una quota del 29%, per cui le relative entrate erano modeste.
Quanto ai figli erano ormai economicamente autosufficienti e, in particolare, il quale dimorava Per_3 presso l'abitazione dei nonni materni alla via Ripuaria, in Giugliano, si occupava di vendite on line di capi di abbigliamento e prodotti di bellezza. La moglie, dal canto suo, venditrice di prodotti su incarico di un'azienda, era comproprietaria di un immobile alla via Ripuaria, in Giugliano in Campania.
Su queste basi, il chiese che fosse rigettata la domanda di addebito della separazione CP_1 nonché la domanda di determinazione di assegno di mantenimento a suo carico, assegnazione a lui della casa coniugale alla via Umberto Saba 71, in Pozzuoli e vittoria di spese.
All'udienza del 3 novembre 2023, il g.i., autorizzati i coniugi a vivere separati, pose a carico del
[...]
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 500,00 per il suo Parte_2 mantenimento.
Disposta l'audizione dei figli quali persone informate sui fatti, il Tribunale, con sentenza deliberata il 31 maggio e depositata il 17 giugno 2024: a) pronunciò la separazione dei coniugi con addebito al
[...]
; b) pose a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al CP_1 mantenimento di quest'ultima, un assegno mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT costo della vita;
c) rigettò nel resto il ricorso;
d) dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio.
Per quanto qui interessa, il Tribunale, nel motivare, in merito alla richiesta di assegno avanzata dalla rilevò: a) che il , come da prodotta documentazione fiscale, aveva percepito, Pt_1 CP_1 nell'anno 2021 un reddito annuo per l'attività di impresa di € 670,00 e nell'anno 2022 di € 3.184,00; b) che le entrate effettive del resistente erano, quindi, correlate alla titolarità di modesti canoni di locazione, non specificatamente contestati dal coniuge;
c) che, quindi, gli introiti complessivi del marito nell'anno di imposta 2020 erano pari a € 9.306,00, nel 2021 di € 9.726,00 e nel 2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3420/2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO ANTONINO , studio in VIA C.F._2
RAIMONDO ANNECCHINO, 180 80078 POZZUOLI, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. DI MARCO ANTONIO ), studio in VIA C C.F._4
FLEGREI 68 80078 POZZUOLI, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4.9.2023 ricorse al Tribunale di Napoli per ottenere la pronuncia della separazione Parte_1 personale dal coniuge . Premesso che, in data 12.8.1991, aveva contratto Controparte_1 matrimonio con il , e che dall'unione erano nati i figli e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 rispettivamente il 5.8.1992, il 29.4.1994 e il 18.3.1996, la ricorrente espose che il matrimonio si era rivelato subito infelice per il carattere autoritario e violento del marito;
dedusse, in specie, di essere stata fatta oggetto spesso di aggressioni fisiche, anche alla presenza della prole, e di insolenze, tanto da avere
sporto plurime denunce, in relazione alle quali il coniuge era stato imputato per i reati di cui agli artt.
572 e 582, 576 n. 5 cod. penale.
Quanto alle condizioni economiche, la espose che era inoccupata e comproprietaria, con il marito Pt_1 di un appartamento sito alla via Grotta dell'Olmo 8/23, locato per il canone mensile di € 450,00, mentre il marito, gestore di una rivendita di generi alimentari, era proprietario di vari immobili, locati per il canone complessivo di circa € 3.000,00, oltre ad essere titolare di polizze assicurative.
La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse: a) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b) assegnare alla la casa familiare, sita alla via Umberto Saba 71, in Pozzuoli;
Pt_1
c) porre a carico del un assegno di € 3.000,00, da rivalutare annualmente secondo indici CP_1
ISTAT, quale contributo per il mantenimento della moglie e della prole, con vittoria di spese.
Costituitosi con comparsa di risposta del 5 ottobre 2023, il , premesso che non erano CP_1 veritiere le circostanze riferite dalla moglie, mentre era quest'ultima ad avere manifestato disinteresse nei confronti dei familiari, rilevò che i redditi da lui percepiti erano alquanto esigui, come risultava dalle dichiarazioni reddituali per gli anni di imposta dal 2020 al 2022, mentre era usufruttuario del deposito sito alla via Carlo Rosini, in Pozzuoli, allo stato non locato, di un cortile antistante l'esercizio commerciale da lui gestito, di un appartamento ubicato alla via Grotte dell'Olmo, in Giugliano, dal quale percepiva il canone mensile di € 250,00 e, infine, di un immobile alla via dell'Europa Unita, in
Pozzuoli, di cui era comproprietario con una quota del 29%, per cui le relative entrate erano modeste.
Quanto ai figli erano ormai economicamente autosufficienti e, in particolare, il quale dimorava Per_3 presso l'abitazione dei nonni materni alla via Ripuaria, in Giugliano, si occupava di vendite on line di capi di abbigliamento e prodotti di bellezza. La moglie, dal canto suo, venditrice di prodotti su incarico di un'azienda, era comproprietaria di un immobile alla via Ripuaria, in Giugliano in Campania.
Su queste basi, il chiese che fosse rigettata la domanda di addebito della separazione CP_1 nonché la domanda di determinazione di assegno di mantenimento a suo carico, assegnazione a lui della casa coniugale alla via Umberto Saba 71, in Pozzuoli e vittoria di spese.
All'udienza del 3 novembre 2023, il g.i., autorizzati i coniugi a vivere separati, pose a carico del
[...]
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 500,00 per il suo Parte_2 mantenimento.
Disposta l'audizione dei figli quali persone informate sui fatti, il Tribunale, con sentenza deliberata il 31 maggio e depositata il 17 giugno 2024: a) pronunciò la separazione dei coniugi con addebito al
[...]
; b) pose a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al CP_1 mantenimento di quest'ultima, un assegno mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT costo della vita;
c) rigettò nel resto il ricorso;
d) dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio.
Per quanto qui interessa, il Tribunale, nel motivare, in merito alla richiesta di assegno avanzata dalla rilevò: a) che il , come da prodotta documentazione fiscale, aveva percepito, Pt_1 CP_1 nell'anno 2021 un reddito annuo per l'attività di impresa di € 670,00 e nell'anno 2022 di € 3.184,00; b) che le entrate effettive del resistente erano, quindi, correlate alla titolarità di modesti canoni di locazione, non specificatamente contestati dal coniuge;
c) che, quindi, gli introiti complessivi del marito nell'anno di imposta 2020 erano pari a € 9.306,00, nel 2021 di € 9.726,00 e nel 2022
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