Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2025, n. 101
CA Milano
Sentenza
14 febbraio 2025
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La sentenza n. R.G. 1182/2024 della Corte d'Appello di Milano, emessa dalla Sezione Lavoro, affronta il ricorso di un lavoratore nei confronti di Poste Italiane s.p.a. Il ricorrente chiedeva il trasferimento presso un ufficio postale vicino al nonno, portatore di handicap grave, invocando il diritto previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92. La parte resistente, invece, sosteneva l'infondatezza della richiesta, evidenziando l'assenza di posti vacanti e le esigenze organizzative dell'azienda.
Il giudice ha accolto l'appello, sottolineando che il diritto al trasferimento non è assoluto, ma deve essere bilanciato con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro. Tuttavia, ha ritenuto che Poste Italiane non avesse fornito prove sufficienti per giustificare il rifiuto del trasferimento, evidenziando l'esistenza di posti disponibili nelle province richieste. La Corte ha quindi ordinato il trasferimento del lavoratore, condannando Poste Italiane alle spese legali. La decisione si fonda su un'interpretazione estensiva della normativa, che valorizza il diritto all'assistenza del familiare disabile.
Il giudice ha accolto l'appello, sottolineando che il diritto al trasferimento non è assoluto, ma deve essere bilanciato con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro. Tuttavia, ha ritenuto che Poste Italiane non avesse fornito prove sufficienti per giustificare il rifiuto del trasferimento, evidenziando l'esistenza di posti disponibili nelle province richieste. La Corte ha quindi ordinato il trasferimento del lavoratore, condannando Poste Italiane alle spese legali. La decisione si fonda su un'interpretazione estensiva della normativa, che valorizza il diritto all'assistenza del familiare disabile.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. IO PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. IO CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4660/24, est. Dott.ssa Maria Beatrice Gigli, posta in decisione all'udienza collegiale del 6/2/25 e promossa
DA
OV VA (c.f. [...]), nato a [...] il [...] e residente a Caposele (83040) (AV), Traversa Aldo Moro 16, rappresentato e difeso, come da procura allegata alla busta di deposito del ricorso in appello, dall'Avv. Manuel Galdo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Via Quintino Sella 4, Milano
APPELLANTE
CONTRO
POSTE ITALIANE s.p.a. (c.f. 97103880585 e P. Iva 01114601006), con sede legale in Roma (00144), Viale Europa, n.190, in persona del procuratore speciale, dottor Lasco Giuseppe, rappresentata e difesa, dall'avvocato Saverio Schiavone, giusta procura alle liti allegata alla memoria di primo grado e da intendersi apposta in calce alla stessa (doc. A-procura alle liti), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via delle Quattro Fontane,20
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“1. In riforma della sentenza gravata (n. 4660/24 RG.N. 6346/24 Tribunale di Milano), accogliere le domande rassegnate dal ricorrente nel precedente grado e, quindi, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere applicato presso l'ufficio postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o ad altro ufficio quanto più possibile ad esso vicino;
2. Per l'effetto, condannare Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a trasferire il ricorrente dalla sede lavorativa di Baggio, all'Ufficio Postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o in via successiva e gradata all'ufficio postale di Avellino De Santis, o altro ufficio più vicino all'indirizzo di residenza del nonno sig. IA IO, tra quelli siti nelle province di Avellino
o Salerno;
3. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali ed altri accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio;
In Via Istruttoria
A parere di questa difesa la causa appare documentale e, quindi, sufficientemente istruita;
così non dovesse essere ritenuto, si chiede ammissione delle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, qui da intendersi trascritte e coltivate.
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“rigettare il Ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, voler confermare l'impugnata sentenza n.4660/2024 pubblicata il 04/11/2024, resa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Beatrice Gigli a definizione del giudizio iscritto al RGN 6346/2024.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze così come formulate negli atti del primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 4660/24 rigettava, ponendo le spese di lite (liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge) a carico del soccombente, il ricorso presentato da IA IO - dipendente di Poste Italiane s.p.a. dal 2/11/22 con inquadramento nel Livello E e qualifica di Portalettere Junior presso il Centro Direzionale Milano Recapito Baggio, titolare dal settembre 2023 dei diritti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 a favore dell'omonimo nonno, residente a [...](Avellino) - che aveva agito in giudizio per ottenere il trasferimento presso l'ufficio postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o in subordine presso l'ufficio postale di Avellino De Santis o altro ufficio più vicino tra quelli siti nelle province di Avellino o Salerno, che gli era stato negato dalla datrice di lavoro a seguito della istanza avanzata con rar del 26/4/24.
Il giudice a quo, richiamato il disposto del 5^ comma dell'art. 33 della legge n. 104/92 - in forza del quale il lavoratore titolare dei permessi “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” - e la giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il diritto del dipendente alla scelta della sede più vicina non è un diritto assoluto, ma condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro, sicché in difetto di disponibilità del posto rivendicato il diritto alla scelta deve recedere a fronte delle esigenze organizzative datoriali (cfr. per tutte Cass. n. 24775/13), affermava che Poste Italiane s.p.a. aveva dimostrato sia la scopertura della sede a quo di Milano Baggio, sia l'assenza di posti vacanti nella provincia di Avellino, ove risiedeva il familiare del ricorrente (docc. 6 e 7 resistente); mentre non risultava provato l'assunto attoreo secondo cui vi erano scoperture nella sede ad quem e vi era un impiego costante di contratti a termine per far fronte a carenze di organico nella provincia di Avellino.
Con riferimento alla documentazione versata in atti dal lavoratore nel corso del giudizio (deposito del 15/7/24), osservava che “come correttamente rilevato da Poste nella propria nota autorizzata, tuttavia, la documentazione versata in atti dal ricorrente riguarda la mobilità nazionale volontaria e la relativa graduatoria, ove il ricorrente occupa la posizione n. 41. Egli non avrebbe quindi potuto, in ogni caso, ambire al trasferimento essendo i posti disponibili solo 8 (v. doc. 1 resist. e doc.ti 6 e 7 ric.). “
Con riferimento ai contratti a tempo determinato, rilevava invece che il ricorso agli stessi “risulta giustificato dell'esigenza di far fronte a carenze di personale non costanti ma che si verificano durante il periodo estivo (v. sempre doc. 4 ric.). “
Osservava, da ultimo, che l'eliminazione del requisito dell'esclusività e della continuità, in materia di benefici riconosciuti dalla legge n. 104/92 ai soggetti aventi lo status di portatore di handicap grave non rendeva irrilevante il fatto che ci potessero essere altri parenti in grado titolari dei medesimi doveri di assistenza e ciò proprio per evitare che la necessità di assistere un congiunto diventasse l'occasione per avere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall'Amministrazione di appartenenza non si sarebbe potuto ottenere (cfr. in tal senso CA MI n. 662/19; CA BS n. 218/21): “il ricorrente nulla riferisce in merito alla presenza di altri familiari in loco o residenti con il nonno il che non consente di apprezzare se la richiesta sia o meno volta a ottenere un trasferimento, nella sostanza, non spettante “
IA IO ha proposto appello, affidandosi a cinque ordine di censure.
Con il primo motivo - “DATI PERCENTUALI” (pag. 3 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano “ha ritenuto sufficiente la (presunta) prova in capo a Poste Italiane SpA dell'assenza di “posto disponibile” nell'ufficio di destinazione e/o presenza di carenza d'organico nell'ufficio di provenienza, per giungere al rigetto del ricorso, mentre avrebbe dovuto dare atto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. IO PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. IO CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4660/24, est. Dott.ssa Maria Beatrice Gigli, posta in decisione all'udienza collegiale del 6/2/25 e promossa
DA
OV VA (c.f. [...]), nato a [...] il [...] e residente a Caposele (83040) (AV), Traversa Aldo Moro 16, rappresentato e difeso, come da procura allegata alla busta di deposito del ricorso in appello, dall'Avv. Manuel Galdo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Via Quintino Sella 4, Milano
APPELLANTE
CONTRO
POSTE ITALIANE s.p.a. (c.f. 97103880585 e P. Iva 01114601006), con sede legale in Roma (00144), Viale Europa, n.190, in persona del procuratore speciale, dottor Lasco Giuseppe, rappresentata e difesa, dall'avvocato Saverio Schiavone, giusta procura alle liti allegata alla memoria di primo grado e da intendersi apposta in calce alla stessa (doc. A-procura alle liti), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Via delle Quattro Fontane,20
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“1. In riforma della sentenza gravata (n. 4660/24 RG.N. 6346/24 Tribunale di Milano), accogliere le domande rassegnate dal ricorrente nel precedente grado e, quindi, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere applicato presso l'ufficio postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o ad altro ufficio quanto più possibile ad esso vicino;
2. Per l'effetto, condannare Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a trasferire il ricorrente dalla sede lavorativa di Baggio, all'Ufficio Postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o in via successiva e gradata all'ufficio postale di Avellino De Santis, o altro ufficio più vicino all'indirizzo di residenza del nonno sig. IA IO, tra quelli siti nelle province di Avellino
o Salerno;
3. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, spese generali ed altri accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio;
In Via Istruttoria
A parere di questa difesa la causa appare documentale e, quindi, sufficientemente istruita;
così non dovesse essere ritenuto, si chiede ammissione delle istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, qui da intendersi trascritte e coltivate.
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“rigettare il Ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, voler confermare l'impugnata sentenza n.4660/2024 pubblicata il 04/11/2024, resa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Beatrice Gigli a definizione del giudizio iscritto al RGN 6346/2024.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze così come formulate negli atti del primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 4660/24 rigettava, ponendo le spese di lite (liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge) a carico del soccombente, il ricorso presentato da IA IO - dipendente di Poste Italiane s.p.a. dal 2/11/22 con inquadramento nel Livello E e qualifica di Portalettere Junior presso il Centro Direzionale Milano Recapito Baggio, titolare dal settembre 2023 dei diritti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 a favore dell'omonimo nonno, residente a [...](Avellino) - che aveva agito in giudizio per ottenere il trasferimento presso l'ufficio postale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) o in subordine presso l'ufficio postale di Avellino De Santis o altro ufficio più vicino tra quelli siti nelle province di Avellino o Salerno, che gli era stato negato dalla datrice di lavoro a seguito della istanza avanzata con rar del 26/4/24.
Il giudice a quo, richiamato il disposto del 5^ comma dell'art. 33 della legge n. 104/92 - in forza del quale il lavoratore titolare dei permessi “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” - e la giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il diritto del dipendente alla scelta della sede più vicina non è un diritto assoluto, ma condizionato alle esigenze organizzative del datore di lavoro, sicché in difetto di disponibilità del posto rivendicato il diritto alla scelta deve recedere a fronte delle esigenze organizzative datoriali (cfr. per tutte Cass. n. 24775/13), affermava che Poste Italiane s.p.a. aveva dimostrato sia la scopertura della sede a quo di Milano Baggio, sia l'assenza di posti vacanti nella provincia di Avellino, ove risiedeva il familiare del ricorrente (docc. 6 e 7 resistente); mentre non risultava provato l'assunto attoreo secondo cui vi erano scoperture nella sede ad quem e vi era un impiego costante di contratti a termine per far fronte a carenze di organico nella provincia di Avellino.
Con riferimento alla documentazione versata in atti dal lavoratore nel corso del giudizio (deposito del 15/7/24), osservava che “come correttamente rilevato da Poste nella propria nota autorizzata, tuttavia, la documentazione versata in atti dal ricorrente riguarda la mobilità nazionale volontaria e la relativa graduatoria, ove il ricorrente occupa la posizione n. 41. Egli non avrebbe quindi potuto, in ogni caso, ambire al trasferimento essendo i posti disponibili solo 8 (v. doc. 1 resist. e doc.ti 6 e 7 ric.). “
Con riferimento ai contratti a tempo determinato, rilevava invece che il ricorso agli stessi “risulta giustificato dell'esigenza di far fronte a carenze di personale non costanti ma che si verificano durante il periodo estivo (v. sempre doc. 4 ric.). “
Osservava, da ultimo, che l'eliminazione del requisito dell'esclusività e della continuità, in materia di benefici riconosciuti dalla legge n. 104/92 ai soggetti aventi lo status di portatore di handicap grave non rendeva irrilevante il fatto che ci potessero essere altri parenti in grado titolari dei medesimi doveri di assistenza e ciò proprio per evitare che la necessità di assistere un congiunto diventasse l'occasione per avere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall'Amministrazione di appartenenza non si sarebbe potuto ottenere (cfr. in tal senso CA MI n. 662/19; CA BS n. 218/21): “il ricorrente nulla riferisce in merito alla presenza di altri familiari in loco o residenti con il nonno il che non consente di apprezzare se la richiesta sia o meno volta a ottenere un trasferimento, nella sostanza, non spettante “
IA IO ha proposto appello, affidandosi a cinque ordine di censure.
Con il primo motivo - “DATI PERCENTUALI” (pag. 3 e seg.) - impugna la sentenza n. 4660/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano “ha ritenuto sufficiente la (presunta) prova in capo a Poste Italiane SpA dell'assenza di “posto disponibile” nell'ufficio di destinazione e/o presenza di carenza d'organico nell'ufficio di provenienza, per giungere al rigetto del ricorso, mentre avrebbe dovuto dare atto
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