Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/08/2024, n. 347

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/08/2024, n. 347
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 347
Data del deposito : 23 agosto 2024

Testo completo

N. R.G. 71/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. D V Presidente rel. dott. A V Consigliere dott. S C Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 71/2024 promossa con ricorso in appello depositato il 1.3.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANNACHIARA Parte_1 C.F._1
TORA, presso il cui studio in Spilimbergo, Via Mazzini n. 3, risulta elettivamente domiciliato, per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MARIA Controparte_1 C.F._2
VIRGINIA MACCARI, presso il cui studio in Udine, Via Liruti n. 12, risulta elettivamente domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1258/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata il
27.12.2023 e notificata il 7.2.2024 – “divorzio”
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Per l'appellante: come in ricorso in appello, e quindi:
- nel merito: in accoglimento dei motivi esposti, in parziale riforma della sentenza n. 1258/23 Part notificata al sig. personalmente il 7.2.24, pubblicata il 27.12.23, emessa dal Tribunale di
Udine, Presidente dott.ssa Antonini, estensore dott.ssa Diamante, nel procedimento contenzioso di scioglimento del matrimonio rubricato r.g.n. 1240/2022 tra le parti e Parte_1 [...]
, riformando il capo/punto del provvedimento che pone dal mese successivo alla CP_1
Part pubblicazione della sentenza a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di assegno divorzile, in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00 CP_1
annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, disporre che nulla sia dovuto a tale titolo, con conseguente rigetto della relativa domanda elevata in primo grado dalla sig.ra ovvero CP_1
in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui si ravvisassero sussistere i presupposti richiesti per il beneficio, con riduzione ritenuta di giustizia dell'importo relativo in considerazione dei plurimi fattori previsti dall'art. 5 comma 6 legge sul divorzio. Per l'effetto disporre che la somma a tale titolo versata nelle more della presente impugnazione venga restituita all'appellante in quanto non dovuta.
- Con vittoria di spese di lite della presente impugnazione.
- In via istruttoria: disporre, se ritenuto necessario, anche tenuto conto del rigetto in primo grado
Part delle istanze istruttorie operate dal patrocinio del sig. nelle memorie ex art. 183, 6° comma nn. 2 e 3 c.p.c., la rinnovazione dell'istruttoria disponendo l'assunzione delle prove testimoniali ivi dedotte specificamente, con i capitoli espressi ed i testimoni ivi indicati, dando seguito altresì agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. ivi integralmente richiesti, con contestuale rinnovazione di tutte le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. nn.
Part 2 e 3 del sig. in primo grado che qui si intendono integralmente richiamate.
- In via istruttoria: - si chiede disporsi la trasmissione del fascicolo telematico d'ufficio
r.g.n.1240/22 - Tribunale di Udine”.
Come nell'istanza depositata il 5.7.2024, e quindi:
in via istruttoria:
-ordinarsi l'esibizione a controparte della CU24 relativa alla prestazione di attività lavorativa presso l'ortofrutta F D d C;

pagina 2 di 14 -ordinarsi l'esibizione a controparte e/o al terzo Società Agricola Odorico G, Gallo
Elena e Odorico Luca S.S.” corrente in Rivignano Teor (UD), via Sterpo n. 44, p.i.
del contratto di assunzione della presso Società Agricola Odorico P.IVA_1 CP_1
G, G E e Odorico Luca S.S.” corrente in Rivignano Teor (UD), fraz. Sivigliano, via Sterpo n. 44, p.i. con tutti gli annessi cedolini paga per l'attività prestata a far P.IVA_1
data dall'inizio del contratto compreso il periodo di prova;

- disporsi esame testimoniale degli investigatori privati della agenzia Discovering Investigazioni di Montebelluna (TV) che ha posto in essere l'attività investigativa nel concreto di cui alla relazione (doc. 11), ispettore e/o del sig. in forza Controparte_3 CP_4
presso la predetta, con i seguenti capitoli:
1) Vero che lei ha effettuato l'osservazione della sig.ra nel periodo di cui alla relazione CP_1
che le si rammostra (doc. 11)?
2) Vero che la sig.ra con gli orari indicati nella predetta relazione dalle 7.50 del mattino CP_1
fino alle 17.00 del pomeriggio svolgeva nelle date dal 26 giugno al 2 luglio oggetto della vostra osservazione attività lavorativa presso la serra della società agricola Odorico G, Gallo
Elena e Odorico Luca s.s. di Rivignano Teor, frazione Sivigliano, via Sterpo n. 4 con sistematicità?
3) Vero che nelle predette occasioni di cui al precedente capitolo l sig.ra svolgeva CP_1 all'interno della serra attività di invasatura delle piantine preparandole per la commercializzazione e vendita?”.
Per l'appellata: come in comparsa di costituzione in appello, e quindi:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Per i motivi di cui in parte narrativa, rigettare l'appello avversario essendo i motivi di appello proposti inammissibili e/o infondati e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n.
1258/2023 pubblicata in data 27.12.2023 e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto.
Competenze e spese professionali integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta avversaria di ammissione delle prove formulate con la II e III memoria ex art. 186 VI comma cpc, poiché generica.
pagina 3 di 14 In ogni caso, ci si oppone alle istanze istruttorie di cui alla II memoria ex art. 183 VI comma cpc avversaria per i motivi di cui alla III memoria ex art. 186 VI comma di data 1.12.2022.
Si insiste per l'ammissione delle prove formulate con la memoria ex art. 183 VI comma cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1258/2023 dd. 27.12.2023, il Tribunale di Udine pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Campoformido il 6.9.1987 tra il ricorrente Pt_1
e la resistente revocando con effetto dalla domanda l'obbligo del padre di
[...] Controparte_1
Parte concorrere al mantenimento del figlio, maggiorenne, e ponendo a carico del Per_1
l'obbligo di corrispondere alla l'assegno divorzile di Euro 250,00 mensili rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat.
Con riferimento a quest'ultima statuizione, la sola oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale riteneva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno, alla luce del divario economico tra le parti, persistente pur se attenuatosi nel corso del 2022, e quantomeno in parte imputabile alle scelte di vita che avevano caratterizzato la vita familiare.
In particolare, osservava il Collegio che il ricorrente aveva dichiarato, per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, un reddito derivante dall'attività di socio e amministratore della CP_5
eredi di e C. snc di circa Euro 1.800,00 netti mensili, e aveva iniziato a percepire, Persona_2
a seguito della messa in quiescenza nel mese di dicembre 2022, il rateo di pensione mensile di
Euro 1.149,00 netti mantenendo peraltro la carica di amministratore della predetta società, e vivendo nella casa in comproprietà con la madre ed il fratello senza sostenere alcun onere di locazione o mutuo.
La resistente, invece, già disoccupata all'epoca della separazione, aveva in seguito intrapreso attività lavorative, che le avevano assicurato redditi, comprensivi dell'assegno di mantenimento, di Euro 8.568,00 imponibili nel 2019, Euro 6.443,00 lordi nel 2020, Euro 10.532,00 nel 2021, giungendo, nel 2022, a migliorare la propria condizione economica grazie alla sottoscrizione di due distinti contratti di lavoro a tempo determinato e part-time, che le avevano assicurato una retribuzione, rispettivamente, di Euro 800,00/850,00 mensili e di Euro 150,00 mensili, rimasta sostanzialmente invariata anche per il 2023. La infine, viveva nell'immobile acquistato CP_1 con la somma di circa 40.000,00 Euro ottenuta dall'eredità materne.
pagina 4 di 14
Peraltro, la precarietà dei rapporti di lavoro della tale da impedire la percezione di una CP_1
retribuzione certa in forma stabile e continuata, unitamente all'età non più giovane e all'assenza di una qualifica specialistica, che le precludevano di reperire occupazioni più remunerative, rendevano evidente – ad avviso del Tribunale – lo squilibrio economico tra le parti, da ricondursi ragionevolmente alla scelta comune di riservare alla moglie l'impegno domestico, consentendo così al marito di dedicarsi proficuamente alla propria attività lavorativa.
2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello, rivolto – come anticipato – Parte_1 alla sola statuizione relativa all'assegno divorzile.
L'appellante ha in primo luogo allegato l'autosufficienza economica della che, CP_1
presuntivamente desumibile dalla rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione, era dimostrata dal sensibile miglioramento delle sue condizioni economiche nel corso del giudizio di divorzio, circostanza peraltro emersa, a causa della reticenza della resistente a palesare la propria situazione reddituale, solo a seguito del deposito, da parte dell'odierno appellante, di
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