Corte d'Appello Catania, sentenza 19/07/2024, n. 746

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 19/07/2024, n. 746
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 746
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 683/2021 R.G. promossa
DA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA (C.F. 01661590891), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIULIANA FAUSTO;

Appellante
CONTRO
TT TI (C.F. [...]) e VA ME (C.F.
[...]), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore IR RE, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti CORRADO VALVO e CHIARA CALABRESE;

Appellati
E NEI CONFRONTI DI
1
REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO
REGIONALE DELLA SALUTE e ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, in persona degli Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

Appellati
AVENTE AD OGGETTO: disabilità gravissima - assegno di cura;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, con appello depositato il 07/06/2021, impugnava la sentenza n. 715/2021 del Tribunale di Siracusa, sez. Lavoro, pubblicata il
27/04/2021 e notificata a mezzo pec in data 10/05/2021, con la quale il Tribunale adito – pronunciandosi sul ricorso proposto da IR NT e AT ME, quali genitori del minore IR RE, e avente ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo alla corresponsione della prestazione assistenziale prevista dal DM 26.09.2016
(c.d. “assegno di cura”) – disattese preliminarmente le eccezioni sollevate da parte resistente, all'esito dell'attività istruttoria, così statuiva: “… ritenuta la propria giurisdizione: - dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, dell'Assessorato Regionale della Salute e dell'Assessorato Regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro;
- dichiara IR RE persona con disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 DM 26.9.2016 dalla data del 27.5.2019;
- condanna

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle somme dovute (assegno di cura) con la stessa decorrenza;
- condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Benincasa, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e

CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
- pone

2 definitivamente a carico dell'ASP di Siracusa le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto;
- Compensa le spese processuali con le altre parti
”.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, gli odierni appellati resistevano al gravame.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 27/06/2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di gravame, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa censura il capo della sentenza impugnata che ha disatteso l'eccezione sollevata dalla stessa concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
precisa al riguardo che la controversia per cui è causa non ha ad oggetto un diritto soggettivo assoluto automaticamente conseguibile bensì un interesse legittimo inteso come una posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita che necessita dell'intermediazione della P.A. e quindi presuppone l'esercizio di un potere discrezionale di quest'ultima concernente an, quid e quomodo dei benefici da riconoscere, in considerazione anche degli stanziamenti predisposti annualmente nel bilancio nazionale e regionale;
rileva, altresì, che la cognizione e la tutela dei diritti non appare comunque estranea all'ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, qualora il loro concreto esercizio implichi l'espletamento di poteri pubblicistici preordinati alla garanzia della loro integrità sicché nel caso di specie deve essere riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
evidenzia, infine, che da quanto sopra consegue la fondatezza dell'eccepita decadenza per decorso del termine generale di impugnazione degli atti amministrativi.

2. Sotto altro profilo l'A.S.P. di Siracusa censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Siracusa, a fronte della eccezione di non integrità del contraddittorio e della richiesta di integrazione nei confronti del Comune di Siracusa, non ha provveduto in tal senso né si è pronunciato su di essa;
richiama a tal fine l'art. 1 c.3 della
3
L.R. n. 4/2017 e la circostanza secondo cui la destinazione dei fondi stanziati dalla Regione
Siciliana (Fondo regionale per la disabilità) avviene previa ammissione al beneficio da parte del Comune di residenza.

3. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha statuito sulle spese di lite e sulle spese della C.T.U., ponendole a carico della stessa.

4. L'appello è infondato.

5. Il primo motivo di gravame, afferente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non può trovare accoglimento.

6. Va premesso che nella fattispecie in esame non rileva il principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella recente sentenza
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