Corte d'Appello Milano, sentenza 24/05/2024, n. 1502

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 24/05/2024, n. 1502
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1502
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo

N. 2300/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27.7.2023
DA

SERRA GAMES S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Ploaghe (SS), C.F. e P. IVA 02508020902 in persona del legale rappresentante pro tempore RT RA c.f
[...]ai fini del presente atto rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. Graziano Ruiu c.f. [...]con studio in Alghero alla via Oristano n. 7, il quale ai sensi della normativa vigente in materia indica il seguente indirizzo PEC graziano.ruiu@pecordineavvocati.ss.it presso il quale la parte elegge domicilio digitale;

APPELLANTE

CONTRO

CIRSA ITALIA S.p.A. (C.F. e P.IVA 03627380961), con sede legale in Basiglio (MI), Via
Ludovico il Moro, n. 6/C, palazzo Ferraris – CAP: 20079, in persona del suo Amministratore
Delegato, nonché legale rappresentante pro tempore Dott. Paolo Daniele Alfredo AZZINI (C.F. [...]), rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca GIACOBBE (C.F. [...]), del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso la PEC del summenzionato difensore (giacobbe@pec.sglaw.it) presente nel pubblico registro RegIndE, con studio sito in Roma (RM), Via Po, n. 10 – CAP: 00198;

1 APPELLATO
Oggetto: concessione di vendita
CONCLUSIONI: PER L'APPELLANTE:
“Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare per le causali in espositiva, previa ogni necessaria e richiesta statuizione anche in relazione alla disapplicazione del decreto direttoriale ADM del 15.01.2015, n. 4076/RU, inammissibile e comunque rigettare l'avversa domanda, dichiarando non dovute le somme richieste ed assolvendo in ogni caso l'appellante RA AM srl
UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore da ogni avversa pretesa;

Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria Si insta altresì affinché l' Ecc.ma Corte di Appello adita voglia ammettere ad istruzione della causa, senza inversione degli oneri probatori, interrogatorio formale del legale rappresentante della IR
AL S.p.A. sui seguenti capi di prova già dedotti nel giudizio di primo grado e non ammessi, preceduti dalla locuzione “Vero che”.


1- la CIRSA ITALIA SPA, nell'anno 2015 era titolare di 2.567 apparecchiature LT ex art. 110 comma 6 lett b) Tulps, installate in varie sale giochi nel territorio italiano, con stipula dei relativi contratti di noleggio con i rispettivi gestori (esercenti) delle stesse sale giochi;



2- le giocate effettuate dagli utenti nell'anno 2015 sulle apparecchiature da gioco di cui al precedente capo di prova costituiscono circa il 60 % dell'ammontare delle giocate complessive effettuate dagli utenti sugli apparecchi ex art 110 comma 6 lett a) (AWP) e lett b (LT) in capo alla IR AL”;


PER L'APPELLATA:
“In via principale:
1) Rigettare integralmente l'appello proposto dalla SERRA GAMES S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. e P. IVA 02508020902), in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, manifestamente infondato, e carente dei presupposti di legge;

2) Per l'effetto, confermare integralmente (i) la sentenza del Tribunale di Milano n. 5243/2023 del 25.06.2023 pubblicata in data 26.06.2023, e (ii) il decreto ingiuntivo n. 11544/2019 del 13.05.2019
(R.G.N. 9096/2019) emesso da parte del Tribunale di Milano;

3) Condannare, quindi, parte appellante al pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo (€ 98.562,49), oltre interessi, spese, IVA e CPA;

4) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata:
5) Rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, in quanto inammissibili, irrilevanti e vertenti su fatti già documentalmente accertati”;


MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. RA AM s.r.l. ha appellato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n.
5243/2023, pubblicata il 26.6.2023 e non notificata, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta nei confronti di IR AL s.p.a. con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto (n. 11544/2019) è stato emesso per l'importo di euro 98.562,49 quale somma dovuta a titolo di quota del prelievo forzoso gravante sul gestore della
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filiera del gioco lecito di complessivi 500 milioni di euro, imposto dall'art. 1, comma 649, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Con i motivi di opposizione la società RA AM ha dubitato della legittimità costituzionale del prelievo imposto da tale norma, rilevandone l'irragionevolezza e insistendo per la necessità della rinegoziazione del contratto quale condizione per l'efficacia della normativa in esame verso i gestori e gli altri soggetti della filiera del gioco lecito da intrattenimento.
Ha poi eccepito la mancanza di progressività del contributo imposto, non proporzionale all'effettiva reddittività dell'apparecchio, deducendo “un insanabile contrasto anche del Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015 (Prot. 4076/RU] con i più elementari principi della ragionevolezza, della libertà di iniziativa economica e con lo stesso art. 53 della Costituzione, per cui si demanda al Tribunale adito, anche in forza dei propri poteri officiosi, la disapplicazione”. L'opponente ha poi contestato la genericità della pretesa monitoria, avanzata a suo dire dal concessionario senza dimostrare né il numero degli apparecchi effettivamente gestiti e oggetto del contratto, né la loro redditività. IR AL s.p.a., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni motivo di opposizione formulato da RA AM rilevando che: a) tale società, nell'ambito della filiera del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento, ha rivestito il ruolo di gestore e ciò in forza del contratto intercorso con essa opposta, concessionaria del gioco, e del relativo addendum contrattuale;
b) che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 125/2015, a seguito dell'introduzione del comma 921 dell'art. 1 della L. 208/2015, il criterio di riparto, tra i diversi operatori della filiera del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento, del prelievo forzoso introdotto dalla precedente L.
190/2014 non è più affidato ad un incerto meccanismo di rinegoziazione degli accordi contrattuali ma è fissato direttamente, ex lege, in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali per l'anno 2015;
c) che, nella specie, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla scorta del numero complessivo degli apparecchi da gioco esistenti al 31.12.2014, ha determinato in € 1.207,27 la somma dovuta per ciascun apparecchio;
d) che conseguentemente essa opposta, in applicazione del predetto criterio di legge, ha determinato quanto dovuto dalla RA AM semplicemente moltiplicando il predetto importo € 1.207,27 per il numero di apparecchi di proprietà della opponente collegati alla rete alla data del 31.12.2014 e ripartendo, poi, il relativo risultato tra il gestore e se stessa secondo la percentuale di compenso spettante al gestore medesimo sulla scorta del contratto in essere e pari al
94,48%;
e) che conseguentemente il proprio credito era da ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria e richiamata giurisprudenza di merito della Sezione Settima Civile in punto di legittimità del prelievo forzoso, di complessivi 500 milioni di euro, imposto dall'art. 1, comma 649, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha rigettato l'opposizione proposta dal gestore RA AM per i seguenti motivi. Quanto ai dubbi sollevati in giudizio dall'opponente in ordine alla compatibilità della norma impositiva del prelievo statuale in oggetto con il diritto dell'Unione Europea, il primo giudice ha, innanzitutto, delineato il quadro normativo di riferimento e, in particolare, il contenuto del comma 649 dell'art. 1 della L. n. 109/2014 (Legge di stabilità 2015) come successivamente modificato dalla Legge di stabilità del 2016 (L. n. 208/2015) ed in particolare dai commi 920 e 921 dell'art. 1 della stessa. Affrontando quindi nel merito la questione della compatibilità, in sé, con il diritto unionale della misura economica in esame, ha richiamato la pronuncia resa in data 22.9.2022 dalla C.G.U.E. su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, con cui era stato chiesto alla Corte di pronunciarsi sui seguenti quesiti: se sia compatibile con l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dall'art. 49 del TFUE e con l'esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall'art. 56 TFUE l'introduzione di una normativa quale quella contenuta nell'art 1, comma 649, delle legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori,
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ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;
se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l'introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all'art 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un'amministrazione dello Stato ALno. Il Tribunale ha osservato che nella predetta sentenza la Corte, “privilegiando un esame degli interrogativi formulati dal Giudice del rinvio alla luce del solo art. 49 del TFUE in assenza di elementi circa l'astratta applicabilità alla
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