Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1653

CA Roma
Sentenza
14 marzo 2025
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CA Roma
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1653
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1653
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel. dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 949/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
S.E.A. S.R.L. - SOCIETÀ EUROPONT APPALTI (C.F.06810411006 ) rappresentata e difesa dall'avv. Scattone Maurizio per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e GENERAENERGIA SRL (C.F. 11171381004) rappresentata e difesa dagli avv.ti Ulisse Riccardo e Segna Susanna per procura in calce alla comparsa di risposta appellata

oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.1052/2020 pubblicata in data 16.7.2020.
FATTO E DIRITTO La vicenda oggetto di causa può essere riassunta come segue. ER s.r.l. chiedeva al Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico della S.E.A. s.r.l. Società Europont Appalti per € 5.942,21 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese processuali, sulla base della fattura n. 182 del 29.11.2016 di € 515,16 e della fattura n. 183 del 29.11.2016 di € 5.427,05, rispettivamente emesse per fornitura impianti elettrici e rimborso ritenute applicate nel
SAL n. 4 del 28.2.2016, e per manodopera impianti elettrici e rimborso ritenute applicate nel medesimo SAL, relativo al rapporto di subappalto nell'ambito dell'appalto principale per la realizzazione del centro residenziale per le cure palliative


Strada Provinciale Braccianese km 64,800 Civitavecchia. La ricorrente deduceva di essersi impegnata con l'A.T.I. costituita tra la S.E.A. e la AR Alessandro EI RU S.R.L. per la posa in opera di impianti elettrici e speciali presso la realizzanda struttura per un totale di € 12.000,00 e di avere provveduto alla fornitura di materiali elettrici e speciali alla medesima A.T.I. per l'importo di € 88.968,01, restando creditrice verso la S.E.A. s.r.l. di € 5.942,21. Avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9275/2017 proponeva opposizione la S.E.A. s.r.l. (d'ora in poi per brevità SEA), esponendo che il 10.9.2015, nella veste di mandataria dell'A.T.I. da essa costituita con la AR Alessandro EI RU s.r.l. - aggiudicataria del contratto con la Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un Centro Residenziale per cure palliative nel Comune di
Civitavecchia - aveva affidato alla ER la posa in opera di impianti elettrici e speciali per un importo di € 12.000,00. Nella stessa data, con conferma d'ordine 2015GE275IE, l'ATI aveva commissionato alla ER S.R.L. la fornitura di impianti elettrici e speciali per un importo totale di € 193.000,00. Deduceva di avere pagato l'intero corrispettivo dovuto, tranne le ritenute a garanzia, mentre l'opposta era incorsa in gravissimo ritardo per il quale era stata diffidata e messa in mora e invitata a un sopralluogo per accertare contraddittorio i lavori eseguiti. Nella verifica eseguita erano emersi vari difetti per i quali era stata comunicata la risoluzione dei contratti e respinte le fatture n.182 e 183 del 2016, con riserva di agire per il risarcimento dei danni. L'opponente riferiva di aver dovuto provvedere a sue spese al completamento delle opere e chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento del diritto a trattenere le somme ritenute a garanzia, la risoluzione dei contratti e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni. ER si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie, contestando in particolare che si fosse mai concluso un contratto sulla conferma d'ordine 2015GE275IE e deducendo che la fornitura, senza posa in opera, dei materiali elettrici era stata eseguita in forza di ordini di volta in volta ricevuti in cantiere come emergenti dai documenti di trasporto;
contestava inoltre la legittimità delle ritenute operate da SEA e, sotto vari profili, l'esistenza dei contestati inadempimenti. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente a pagarle una somma ulteriore per la redazione dei progetti degli impianti elettrici e speciali e della variante di progetto.
§ 2. - La causa - alla quale era riunita l'opposizione proposta da A.R. Alessandro EI RU s.r.l. all'analogo decreto ingiuntivo n.9228/2017 ottenuto da ER nei suoi confronti - veniva istruita, oltre che per documenti, mediante l'espletamento di prove orali e una c.t.u.. All'esito, il Tribunale dichiarava inammissibili le domande c.d. “riconvenzionali” dell'opposta; revocava entrambi i decreti e condannava le società opponenti a pagare a ER le minori somme accertate come dovute;
accertava il mancato perfezionamento del contratto sulla conferma d'ordine 2015GE275IE e rigettava le domande di risoluzione e risarcimento
danni proposte sulla base di tale preteso contratto e del coevo contratto di subappalto per la sola posa in opera di impianti elettrici e speciali;
poneva le spese di c.t.u. interamente a carico delle opponenti che condannava altresì a rifondere all'opposta le spese dei rispettivi giudizi monitori e di opposizione. A motivo della decisione – per quanto ancora interessa- il Tribunale accertava che la conferma d'ordine 2015GE275IE del 10.9.2015 recava solamente la sottoscrizione della A.R. Alessandro EI RU S.R.L. e non quella di ER e conteneva una mera elencazione di materiali di fornitura e di prezzi, senza espressione di impegni negoziali e di termini di inizio e di fine della fornitura nonché di pagamento della stessa, e non era seguita dalla comunicazione di accettazione, per cui non poteva considerarsi un contratto, peraltro nemmeno autorizzato dalla stazione appaltante. Accertava che presumibilmente, proprio per non incorrere nel divieto di cui all'art.21 L.n.646/1982 le parti, in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante, avevano formulato per iscritto una mera puntuazione incompleta procedendo poi per le vie brevi alla consegna dei materiali di volta in volta ordinati, a seconda della progressione dei lavori. Accertava che le ritenute a garanzia non erano previste dal contratto di subappalto – che
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