Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2024, n. 393

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2024, n. 393
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 393
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 2026/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2026/2021 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
AH CH (C.F. [...]), OR CH (C.F. [...]), RI ND (C.F. [...]), con il patro- cinio dell'avv. TARABELLA LEONARDO
APPELLANTE contro
SIENA NPL 2018 SRL (C.F. 14535321005) rappresentata da CE CREDIT GE SPA (Già JULIET SPA) (C.F. 06374460969), rappresentato e difeso dall'Avv. MENCHETTI ROBERTA
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1029/2021 del Tribunale di Lucca pubblicata il 23/11/2021
CONCLUSIONI
In data 30 novembre 2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
Per la parte appellante AH CH, OR CH, RI ND :
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Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca – Dott. Lucente, n. 1029/2021 pubbl. il 23.11.2021, RG 2543/2015 – Rep. n.2666 pubblicata il 23.11.2021, ed in accoglimento dei motivi d'appello sviluppati con il presente atto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN RELAZIONE AL PRIMO E AL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
(I) In via principale: - accertata (seppur nell'ottica della sollevata eccezione riconven- zinale di nullità) la nullità/invalidità/inefficacia dei contratti di fideiussione per tutte le causali meglio indicate in narrativa da intendersi ivi integralmente riportate (e svilup- pate nel PRIMO e nel SECONDO MOTIVO DI APPELLO);
dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo in quanto privo di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, con la conseguente riforma dell'impu- gnata sentenza e annullamento della condanna posta a carico dell'appellante.
IN RELAZIONE AL TERZO MOTIVO D'APPELLO
(II) In via subordinata:
A) In relazione alla posizione delle sigg.re DI AN e HE AH: - accertato che parte ingiungente opposta ha agito nei confronti delle sigg.re DI AN e HE AH in spregio alla limitazioni proprie dell'accettazione con beneficio d'in- ventario, ovverosia della responsabilità limitata "intra vires hereditatis";
- accertato che le sigg.re DI AN e HE AH hanno accettato con beneficio di inventa- rio ex art. 484, 485 et 490 c.c. l'eredità del de cuius HE LO;
- accertata la fonda- tezza dell'eccezione di limitazione di responsabilità intra vires hereditatis" alla luce del- la documentazione versata in atti;
- accertata, in ogni caso, la nullità delle singole clausole contrattuali della fideiussione (in specie, tra le altre, la clausola di reviviscen- za, la clausola di sopravvivenza, nonché la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - di cui agli art. 2, 6 e 8 del testo predisposto dall'ABI e dalle associazioni dei consumatori) per tutte le motivazioni riportate in atto, di guisa che ne discenda l'accertamento della violazione del dettato normativo di cui all'art. 752 c. c per avere parte convenuta opposta richiesto la condanna solidale di parte attrice op- ponente per l'intero e presunto debito ereditario e non per la propria quota parte di eventuale competenza (sempre intra vires hereditatis);
- dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, il decreto ingiuntivo op- posto e per l'effetto revocarlo in quanto privo di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA, CAP e spese generali co- me per legge”;

B) In relazione alla posizione del sig. HE LO. A) In via principale: - accertato, in ogni caso, che il sig. HE LO non ha accettato l'eredità, che mai è entrato nel possesso dei beni del compendio ereditario e che conseguentemente non ha assunto la qualità di erede;
- accertato che nei confronti del chiamato all'eredità non è esperibile alcuna azione avente ad oggetto ipotetiche obbligazioni contratte dal de cuius dal mo- mento che non ha ancora acquisito lo status di erede;
- accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dichiarando illegittimo, nullo e/o annullabile, per tutti i moti- vi esposti in fatto ed in diritto, il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo in
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quanto privo di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico. B) In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui la S. V. Ill.ma, ritenesse di non accogliere, in relazione alla posizione del sig. HE LO, la domanda formulata in via principale: - accertato che in base al disposto dell'art. 510 c.c. la redazione dell'inventario da parte di uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici e che, pertanto, gli effetti di limitazione della responsabilità si estendono a tutti gli altri chiamati;
- ac- certata, in ogni caso – seppur in via subordinata anche rispetto alle questioni attinenti all'art. 510 c. c. (oltre che a quanto eccepito e richiesto sub II, A) - l'applicabilità al sig. HE LO, beneficario di amministrazione di sostegno, dei principi e delle gua- rentigie di cui agli artt. 471 et 472 c. c. o, comunque, ritenuto lo stesso incapace natura- le ex art. 428 c. c.;
- accertata, in tale ultima prospettiva, la nullità delle singole clauso- le contrattuali della fideiussione per tutte le motivazioni riportate in atto (in specie, tra le altre, la clausola di reviviscenza, la clausola di sopravvivenza, nonché la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. - di cui agli art. 2, 6 e 8 del testo predisposto dall'ABI e dalle associazioni dei consumatori), di guisa che ne discen- da, in ogni caso, l'accertamento della violazione del dettato normativo di cui agli artt. 752 et 754 c. c per avere parte convenuta opposta richiesto la condanna solidale di par- te attrice opponente per l'intero e presunto debito ereditario e non per la propria quota parte di eventuale competenza (sempre intra vires hereditatis);
- valutata e dichiarata, comunque, ed in via ulteriormente subordinata, l'annullabilità – ex art. 412 c. c. o 428 c. c. di qualsivoglia ipotetico atto dispositivo eccedente l'ordinaria amministrazione po- sto in essere dallo stesso in violazione del decreto di nomina dell'amministratore di so- stegno o, comunque, in quanto incapace naturale al momento dell'apertura della suc- cessione e successivamente;
- dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile, per i motivi esposti in fatto ed in diritto , il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo in quanto privo di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico.
In ogni caso, con la conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
IN RELAZIONE AL QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Parte attrice opponente/appellante chiede altresì che la S.V. Ill.ma condanni

contro

- parte, ex art. 96 comma 3 c. p. c., al risarcimento del danno in favore di parte attrice opponente, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, stante il comportamento processuale ed extraprocessuale della stessa tenuto, certamente contrario ai doveri di lealtà e probità processuale, alla luce di tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente atto, nonché alla luce della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Con vittoria di onorari e spese sia del primo che del presente grado di giudizio” di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ammissibile, ritualmente formu- lata e fondata l'eccezione di incompetenza formulata, si chiede che la Corte d'Appello, ex art. 295 cpc, sospenda il presente giudizio ai fini di consentire l'introduzione della causa innanzi al Tribunale delle imprese
Per la parte appellata SIENA NPL 2018 SRL :
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Piaccia alla Corte adita, per le motivazioni di cui all'atto di costituzione respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto confermando la sentenza di primo grado e quindi il decreto opposto in ogni sua parte con vittoria di competenze di causa;
in ipotesi nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare i debi- tori opponenti HE LO, HE AH, DI AN o chi di loro obbligato e/o sia ritenuto avere spiegato valida opposizione a pagare alla Siena NPL 2018 srl in persona di Cerved Credit Management spa attesa la qualità di mandataria e procura- trice speciale, in persona del suo rappresentante legale, ed in solido tra loro la somma di €.132.000,00= per le causali di cui al decreto ed in narrativa del presente atto, oltre accessori ed interessi come da decreto, respingendo le domande tutte avanzate dall'opponente, anche di nullità della fideiussione o decadenza dall'azione, in quanto nulle inammissibili, improcedibili e prescritte e comunque infondate in fatto e diritto;
in ipotesi ulteriore, in caso di accoglimento anche parziale delle ragioni degli opponen- ti, e di revoca del decreto ingiuntivo condannare i debitori opponenti HE LO, HE AH, DI AN o chi di loro ritenuto obbligato e/o sia ritenuto aver svolto valida opposizione al pagamento, in favore della concludente come sopra identi- ficata, ed in solido o pro-quota al pagamento della somma maggiore o minore che ri- sulterà determinata in corso di causa oltre accessori ed interessi come da decreto;
con vittoria di competenze di entrambi i gradi di giudizio
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado

1. AH HE e AN DI, in proprio e quale amministratore di sostegno di
LO HE proponevano opposizione al decreto n. 477/2018 del Tribunale di Lucca con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido a favore di Siena NPL 2018 di €
132.000,00 quali eredi di LO HE, fideiussore sino a tale importo di CH
ND S.R.L., debitrice di complessivi €.193.780,43.= di cui €.5.490,12.= per saldo debitore del conto corrente 3864.79 ed €.188.290,31.= per saldo debitore del conto cor- rente 6735.61, entrambi
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