Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 4560
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta NO -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1190/22 r. g. l., vertente
TRA
ON LO, rappresentato e difeso dagli avv.ti US RO e NS NO, presso i quali elettivamente domicilia, in Pozzuoli, via Campi Flegrei n. 50
APPELLANTE
E
SA Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ferrajuolo, presso il quale elettivamente domicilia, in
Napoli, c.so Sirena, n. 115
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ON LO proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 5141 del 2021 del Tribunale di Napoli Nord, tesa al conseguimento della pensione di invalidità
1
erogata dalla SA, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento delle prestazioni previdenziali, a decorrere dal 13 febbraio 2013, data di presentazione della domanda amministrativa.
Censurava detta pronuncia, che aveva ritenuto l'insufficienza della certificazione medica allegata alla domanda amministrativa, la quale invece esaustivamente riportava le patologie da lui sofferte e il livello di invalidità raggiunto. Per il resto ribadiva la pretestuosità delle argomentazioni poste dalla controparte SA circa la conformità di detta certificazione medica alla modulistica predisposta e richiamata dal Regolamento.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita, anche nella presente fase, la SA Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità ai sensi dell'art.
436 bis c.p.c..
All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta NO -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1190/22 r. g. l., vertente
TRA
ON LO, rappresentato e difeso dagli avv.ti US RO e NS NO, presso i quali elettivamente domicilia, in Pozzuoli, via Campi Flegrei n. 50
APPELLANTE
E
SA Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante
p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ferrajuolo, presso il quale elettivamente domicilia, in
Napoli, c.so Sirena, n. 115
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ON LO proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 5141 del 2021 del Tribunale di Napoli Nord, tesa al conseguimento della pensione di invalidità
1
erogata dalla SA, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento delle prestazioni previdenziali, a decorrere dal 13 febbraio 2013, data di presentazione della domanda amministrativa.
Censurava detta pronuncia, che aveva ritenuto l'insufficienza della certificazione medica allegata alla domanda amministrativa, la quale invece esaustivamente riportava le patologie da lui sofferte e il livello di invalidità raggiunto. Per il resto ribadiva la pretestuosità delle argomentazioni poste dalla controparte SA circa la conformità di detta certificazione medica alla modulistica predisposta e richiamata dal Regolamento.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita, anche nella presente fase, la SA Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità ai sensi dell'art.
436 bis c.p.c..
All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del
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