Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2024, n. 4192
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. AN Venarubea Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'udienza del 12.06.2024 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 8053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
TE ND (c.f. [...]), domiciliato presso lo studio dell'avv. PIETRICOLA FRANCESCO che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. PIETRICOLA OSVALDO giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
CA DI (c.f. [...])
APPELLATO CONTUMACE
E
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (c.f. 00818570012), in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DELL'ANNO ANTONIO FILIPPO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1147/2019 resa in data 7/05/2019 dal
1
Tribunale di Latina.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato alla IP in data 9.12.2019 TE
ND ha proposto appello contro la sentenza n.1147/2019 pubblicata in data
7/05/2019 dal Tribunale di Latina, resa nell'ambito del procedimento civile rubricato al
r.g.n.300332/2012, promosso dall'odierno appellante nei confronti del DI e di
IP assicurazioni spa, avente ad oggetto sinistro stradale verificatosi il 4 luglio
2008 sulla strada provinciale diretta a MP.
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, TE AN conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Latina — Sezione distaccata di Terracina — DI IN e la
s.p.a. Unipol Assicurazioni <
Provinciale LE-MP. Esponeva l'attore: che nel giorno, ora e luogo indicato, nel mentre percorreva alla guida del proprio motociclo Yamaha ZT 600 tg.
LT074264, la strada Provinciale <
che a seguito dell'urto, la cui responsabilità cedeva a carico del DI IN, il
TE AN rovinava al suolo unitamente al motociclo riportando danni alla persona ed al motociclo;
che vane erano riuscite le bonarie richieste di risarcimento danni. Instauratosi il giudizio, risultato contumace il convenuto DI IN, si costituiva la Unipol Assicurazioni s.p.a. che impugnava e contestava estensivamente le domande, la documentazione prodotta nonché le avverse pretese da ritenersi illegittime, eccessive ed ingiustificate. Chiedeva, previo accertamento sulla veridicità come dedotto dall'attore, il rigetto delle domande avanzate dal TE AN nei confronti della s.p.a. Unipol Assicurazioni perché illegittime, infondate e non provate nel merito. Nel corso dell'istruzione venivano acquisiti documenti;
veniva espleta prova per testi (interrogatorio formale di CA IN e di TE AN;
audizione del teste LL NO), espletata C.t.u. medico-legale sulla persona di TE
AN. Precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali
2
(gg.60) e repliche (ulteriori gg.20)”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Dichiara la contumacia del convenuto DI IN. 2) In parziale accoglimento della domanda giudiziale, dichiara la corresponsabilità del sinistro stradale di cui alla presente controversia nella misura del 25% a carico dell'attore TE AN e la responsabilità del sinistro stradale nella misura del 75% a carico del convenuto
DI IN e, per l'effetto, condanna in solido DI IN e la
s.p.a. Unipol Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di TE AN della somma complessiva di euro 14.450,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo. 3) condanna
DI IN e la s.p.a. Unipol Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido, alla refusione delle spese legali che liquida, tenendo conto della compensazione tra le parti delle spese di lite in 1/4, in complessivi €.
1.800,00 di cui €. 300,00 per spese, oltre i successivi oneri di legge. 4) Pone definitivamente le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, in solido tra le parti costituite nei confronti del C.T.U. dott. Frainetti Antonio ed
a carico della s.p.a. Unipol Assicurazioni nei rapporti interni con TE AN.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto DI IN il quale, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si è costituito nel giudizio e la validità dell'atto introduttivo, di costituzione della parte convenuta, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. ln particolare nell'atto introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato.
Ancora in limine litis devono ritenersi proponibili le domande risarcitorie essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni ed è trascorso lo spatium deliberandi.
Ciò premesso, nel merito della res controversa, le domande sono parzialmente fondate e devono, pertanto, trovare accoglimento per quanto di ragione.
Le legittimazioni attiva e passive sono state provate con l'espletata prova
(interrogatorio reso dal CA IN e dal TE AN) e con la costituzione della convenuta.
Sull'an.
3
La versione dell'incidente prospettata dall'attore ha trovato conferma nella deposizione resa dal teste oculare LL NO (seguiva con il suo scooter i motocicli coinvolti nel sinistro) che ha dichiarato di aver visto: "nel mentre il motociclo guidato da TE AN percorreva un tratto rettilineo della Strada Provinciale con direzione
LE MP (strada larga m.3 — m. 1,5 per ogni senso di marcia) alla velocità di 40, 50 e/o 60 km/h, veniva in collisione con lo scuter guidato da DI
IN che dopo aver quasi effettuato la manovra di sorpasso rientrava nella propria carreggiata di marcia;
la collisione tra i veicoli avveniva tra il terminale di scarico dello scooter e la ruota anteriore del motociclo;
l'incidente avveniva su strada tortuosa, priva di segnali stradali sia orizzontali che verticali di divieto di sorpasso: a seguito dell'urto il motociclo riportava sensibili danni <
Nulla viene riferito dai testi escussi in ordine al comportamento tenuto dall'attore
<
Va inoltre evidenziato che non ha trovato conferma l'esistenza sulla strada del segnale di divieto di sorpasso.
Orbene, alla luce delle suesposte risultanze, non è dimostrato che l'intera responsabilità sia ascrivibile al conducente del motociclo ZU MA e per tale motivo ben può individuarsi il concorso di colpa specifica a carico di uno dei conducenti con una colpa presunta a carico dell'altro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare legittimo attribuire una corresponsabilità a carico dell'attore nella misura del 25%.
Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che lo scooter UK MA tg.DA82930 di proprietà di DI IN era assicurato con la Unipol
Assicurazioni s.p.a. — già Aurora s.p.a. - e ne deriva che i convenuti vanno solidalmente condannati a risarcire i danni subiti dalla parte attrice nella misura di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi