Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/07/2024, n. 1450

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/07/2024, n. 1450
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 1450
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 191/2024 R. G.,
promosso da
nato a [...] il 1ottobre 1961 e residente in [...]Parte_1
Adriatico (RN) via Enrico Fermi 63 (CF ), con il patrocinio C.F._1
dell'avv. Luciana Petrella
- appellante -
Contro
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Clemente (RN) via Spagna 24 ( ) con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Mario Casabona e dell'avv. Michele Sorci.
- appellata -
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 746/2023 del 6-26 luglio 2023 del
Tribunale di Rimini.

La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1-Su ricorso di il Tribunale di Rimini, dopo la sentenza non Parte_1
definitiva n.372/2022 del 7-20 aprile 2022, con la quale aveva pronunciato la cessazione
degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dal predetto e da Pt_1
il 8 settembre 1990, ha emesso la sentenza n. 746/2023 del 6-26 Controparte_1
luglio 2023, con la quale ha posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, l'importo di 500,00 Euro mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli
indici Istat;
ha, altresì, dichiarato interamente compensate, tra le parti, le spese
processuali.
Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, per quel che in questa sede interessa, (l'appello
del investe la statuizione della sentenza definitiva con la quale è stato riconosciuto alla Pt_1
l'assegno divorzile e, in via consequenziale, il regolamento delle spese di lite), ha CP_1
evidenziato:
che la domanda di , mirante al riconoscimento di assegno divorzile, Controparte_1
doveva essere accolta;

che, seguendo l'orientamento inaugurato a partire da Cass. S.U. n. 18287 del 2018,
l'accertamento del diritto all'assegno divorzile postulava un giudizio relativistico e comparativo
di adeguatezza dei mezzi del coniuge, che tutti i criteri enunciati dall'art. 5 c.6 l. div.
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concorrevano a delineare, assumendo rilievo tanto sul piano determinativo, quanto su quello
attributivo dell'assegno;

che nella valutazione dell' an e del quantum dell'assegno assumeva rilievo il c.d. criterio
assistenziale – compensativo, alla stregua del quale l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge non
doveva essere assunta come parametro assoluto, né essere parametrata al tenore di vita goduto
in costanza di matrimonio, ma doveva essere calata nell'effettività della concreta situazione
familiare, anche in relazione alle aspettative derivanti dal contributo di ciascun coniuge al
patrimonio comune della famiglia, ormai disgregata;

che occorreva consentire al coniuge debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo
conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune;

che, in buona sostanza, l'assegno doveva tendere al riequilibrio della disparità delle posizioni
economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, attribuendo all'ex
coniuge che non fruisse di mezzi adeguati una somma che tenesse conto anche del contributo
prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge e del sacrificio delle
aspettative personali e professionali in ragione della scelta di vita con l'altro condivisa;

che, ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno, era necessario, in primo luogo, accertare
la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati, da apprezzarsi in relazione al
significativo squilibrio con la posizione dell'altro e al contributo di ciascuno al patrimonio
comune e dell'altro, nonché all'eventuale corrispondente sacrificio delle ambizioni professionali
di ciascuno e, in secondo luogo, quantificare l'assegno alla luce di tutte le circostanze del caso
concreto: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed
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economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio;

che il giudizio sulla spettanza dell'assegno divorzile postulava, dunque, l'indagine sulle
condizioni dei coniugi, essendo sufficiente a tal fine un'attendibile ricostruzione della
complessiva situazione patrimoniale, sulle ragioni della decisione, sulla durata del rapporto di
coniugio e sul contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno ovvero comune;

che, alla luce di quanto esposto, apparivano sussistere i presupposti per il riconoscimento di un
assegno divorzile in favore della convenuta;

che, infatti, risultava evidente la sussistenza del requisito della mancanza di mezzi adeguati in
capo alla in ragione della rilevante disparità economica tra le parti: la stessa nel CP_1
2021 aveva percepito un reddito lavorativo lordo appena superiore a 20.000,00 euro, a fronte di
un reddito
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