Corte d'Appello Roma, sentenza 14/06/2024, n. 2397
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 14/06/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3032 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra
IN IN, in proprio e quale erede di RL CH con l'avv.
NAPPI GIOVANNI appellante
e
MINISTERO DELLA SA
appellato contumace
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, con sentenza n. 857 del 18.5.2021 Conclusioni : come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RB IN con ricorso al Tribunale di Velletri esponeva che: il dante causa MA RB, in qualità di ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana, aveva prestato servizio presso il 1° Regional Operation Command (R.O.C.) di Monte Venda dall'l .
1.1965 al 7.12.1969 nell'ambito di una missione caratterizzata da particolari e straordinarie condizioni ambientali ed operative durante il periodo di permanenza presso detta base militare, aveva prestato servizio all'interno di un'area ubicata nel c.d. “sito incavernato” in cui vi era un'atmosfera contaminata da una concentrazione di gas radon superiore anche di 20 volte rispetto allo soglia fissata dalla legge;
era stato esposto quindi per ragioni di servizio a notevoli quantità di sostanze tossicocancerogene, tra cui -
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soprattutto - il gas radioattivo radon;
tale esposizione aveva causato una “neoplasia polmonare destro” da cui è conseguita la morte dello RB in data 8.7.1993;
la presenza di radon e l'esposizione professionale dei militari trovava conferma negli atti dell'Autorità amministrativa e del giudizio penale n. 277/2016 R.G. incardinato davanti al Tribunale di VA (dichiarazioni testimoniali e consulenze tecniche acquisite in detto processo);
lo stesso Ministero della Difesa aveva riconosciuto, in favore di altri militari che avevano operato all'interno della base 1° ROC di Monte Venda, lo status di
“equiparati a vittime del dovere. Tanto esposto IN RB agiva in proprio e quale erede di MA SC, coniuge dello RB deceduta il 21.4.2012, al fine di sentire dichiarare il Ministero della Difesa tenuto al riconoscimento quale “equiparato a vittima del dovere” di IN ZI, deceduto in data 18.7.1993, in seguito a “neoplasia polmonare destra”;
conseguentemente dichiarare il Ministero della Difesa obbligato al riconoscimento dei benefici ex DPR 07.07.2006 n 243 e condannato al pagamento di tutte le somme dovute anche per ratei medio tempore maturati per assegno vitalizio per l'importo di € 500,00 ovvero, in subordine, di € 258,23, a decorrere dall'1.1.2006 e lo speciale assegno vitalizio per l'importo di € 1.033,00 oltre perequazioni ex lege, e su tutte le somme dovute riconoscere gli interessi legali;
la speciale elargizione per l'importo di € 200.000,00 oltre perequazioni e interessi legali dall'1.1.2007. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione. Affermava che il dies a quo da cui computare la prescrizione è da individuarsi nella data del 1° gennaio 2006 (giorno di entrata in vigore della L. n. 266/2005), in quanto il decesso del de cuius è avvenuto in data 18.07.1993, e sosteneva che il termine prescrizionale è definitivamente spirato, considerato che la ricorrente, per il tramite del fratello RB DR, ha presentato l'istanza di riconoscimento della causa di servizio e della correlata condizione di vittima del dovere del proprio genitore in data 24.05.2019. In ogni caso il Ministero eccepiva che la domanda iure proprio è da rigettarsi perchè la RB non era a carico del de cuius al momento del decesso di quest'ultimo. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 857 del 18.5.2021 accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero e rigettava il ricorso. Proponeva appello RB IN chiedendo l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado. Il Ministero della Difesa, sebbene regolarmente citato in appello, non si è costituito. All'udienza del 14.6.2024 la causa veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato. E' preliminare al merito della pretesa dell'appellante la risoluzione della questione relativa all'eccepita prescrizione “totale” del diritto connesso alla condizione soggettiva di equiparato alle vittime del dovere, questione peraltro distinta dalla prescrizione maturata con riferimento ai diritti patrimoniali consequenziali in relazione ai ratei precedenti il decennio dalla domanda. A risolvere i contrasti interpretativi presenti nella giurisprudenza di merito è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità per cui “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento,
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ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022). La pronuncia, avente una chiara finalità nomofilattica, è pienamente condivisa da questa Corte di merito che non intravede argomenti che possano condurre ad una sentenza di contrario avviso. Giova al riguardo richiamare testualmente quanto già considerato da questa Corte con sentenza n. 2702/2021, che qui si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. « |…| Come è noto la legge n. 266/2005, all'art. 1, commi 562-565, che hanno esteso i benefici assistenziali previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere", al comma 564, ha introdotto, ai fini della concessione dei suddetti benefici, la nozione di soggetto equiparato alle vittime del dovere ( di cui si discute nel presente giudizio). Infatti, mentre il precedente comma 563 descrive la nozione di “vittime del dovere” in senso stretto ovvero " i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.", il successivo comma 564 prevede invece i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere. La norma stabilisce: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". A sua volta, l'art. 1, D.P.R. n. 243 del 2006, cit. («Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»), precisa che: “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
|…| Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di legittimità, con plurime pronunce, si è preoccupata di precisare, in punto di riparto di giurisdizione, che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica
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soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione 'è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” ( Cass. SU 8982/2018;
cfr Cass. SU n. 15484/2017, Cass. SU n. 7761/2017;
Cass. SU 23396/2016).
|…| Poiché, dunque, la posizione giuridica soggettiva inerente allo status (usato a volte dalla Cassazione sia pure, ad avviso di molti commentatori, in senso atecnico: cfr Cass. S.U. 8982/2018) di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella