Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2024, n. 7595
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5933 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 16.10.2024, vertente
TRA ES IC (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Millelire 47 presso lo studio dell'avv. Isabella Aquino (C.F.: [...]), che lo rappresenta e difende per procura allegata in calce all'atto di citazione in appello;
– APPELLANTE –
E ST DELLA ZI (C.F. 97591110586), in persona del Ministro in carica p.t., AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro-tempore, entrambi elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) che lo rappresenta e difende come per legge;
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APPELLATO- NONCHE'
AL ZI S.P.A (C.F. 09982061005), in persona del Responsabile della Funzione Legale e Contenzioso, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19 presso lo studio dell'avv. Stefania Di Stefani (C.F. [...]), che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta;
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6832/2020, resa in data 04.05.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 10.11.2020, depositato in data 17.11.2020, AN ER ha proposto appello avverso la sentenza n. 6832/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data
04.05.2020, resa nel giudizio di primo grado recante n° R.G.28389/2017 promosso dal medesimo appellante nei confronti del Ministero della GI nonché nei confronti di IA GI S.p.a. ed Agenzia delle Entrate. I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“Con la citazione introduttiva della lite, la parte attrice in epigrafe ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 068 2016 00893626 27 002, emessa da IA GI S.p.A. e pervenutagli in notifica il 6 febbraio 2017, e chiesto al tribunale di: “dichiarare l'inefficacia e/o l'annullamento della cartella di pagamento n. 068 2016 00893626 27 002, notificata in data 06. 02. 2017, attesa l'insussistenza del diritto azionato per intervenuto decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 2946 c.c. e, per l'effetto, condannare l'agente della riscossione a cancellare, a propria cura e spese, le eventuali iscrizioni pregiudizievoli eseguite in danno al ricorrente, presso i pubblici registri”. A motivo dell'opposizione, ha esposto che: - la cartella oppugnata veniva emessa, da IA GI S.p.A., per il recupero delle spese di giustizia dovute, dall'opponente, in esito al procedimento penale definito con sentenza n. 2983, in data 26 settembre 2006, divenuta irrevocabile in data 12 dicembre 2006;
- conseguentemente, trattandosi di credito soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art. 2946
c.c.), la notificazione della cartella sarebbe dovuta sopravvenire entro il decennio dal passaggio in giudicato della sentenza, recante condanna al rimborso delle spese del procedimento;
- l'agente della riscossione IA
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GI S.p.A. avrebbe dovuto, a pena di decadenza dal potere di agire in executivis, iscrivere il credito al ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 227-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU Spese di GI), allorché vi aveva provveduto – invece - in data 9 marzo 2016;
- parimenti fosse prefigurabile la decadenza prevista dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. n.602/1973;
- la cartella fosse inoltre affetta da nullità, per “carenza di motivazione”, e per violazione dell'art. 3, l. n.241/1990;
- la cartella fosse inficiata da inesistenza
o da vizio di nullità, non risultando sottoscritta “dal soggetto competente ad emetterla”, in (presunta) violazione della l. n. 241/1990. Attivato il contraddittorio, entrambi le parti convenute si sono costituite in giudizio, ed hanno, per quanto di ragione, contestato le ragioni dell'opposizione, chiedendo declaratoria d'inammissibilità, ovvero di rigetto. Esteso il contraddittorio all'Agenzia delle Entrate, su istanza della difesa attrice, questa si è costituita in giudizio confutando le pretese avversarie. La causa è pervenuta all'udienza del 16 ottobre 2019, in cui le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da verbale. All'esito, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini di legge, per memorie conclusive e di replica.” All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“- dichiara inammissibile, per quanto di ragione, e per il resto rigetta l'opposizione proposta, da ER AN, avverso la cartella di pagamento n. 068 2016 00893626 27 002, notificata in data 06. 02. 2017;
- condanna l'attore a rifondere, alle parti convenute, le spese del grado, che liquida in € 5.737,00 per compensi legali (sul valore di € 330.000,00) quanto ad IA GI S.p.A. (costituita con difensore del libero foro), ed in € 8.000,00 per compensi legali (sul valore di cui sopra) quanto al Ministero della GI ed Agenzia delle Entrate, entrambi costituiti a ministero dell'Avvocatura dello Stato, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“2. questioni pregiudiziali.
2.1 I motivi di opposizione con cui il sig. ER AN ha paventato vizi formali della cartella di pagamento n. 068 2016 00893626 27 002 (v. all. 1 al suo fascicolo), o comunque vizi della procedura di esecuzione mediante ruolo, sono radicalmente inammissibili, oltreché infondati, per quanto di seguito considerato. Si allude, in particolare, al secondo, al terzo ed al quarto motivo di opposizione, con cui si è sostenuta: (a) l'omessa iscrizione del credito al ruolo, entro il termine indicato dall'art. 227-ter d.P.R. n.115/2002 (TU Spese di GI), e l'omessa notificazione della cartella, entro il termine decadenziale di cui all'art. 25, comma 1, d.P.R. n.602/1973;
(b) la “carenza di motivazione” della cartella, in dedotta
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violazione della l. n.241/1990;
(c) l'omessa sottoscrizione della cartella, dall'organo competente ad emetterla.
2.2 Trattasi di ragioni di contestazione che, per quanto attinenti al quomodo procedendum sit, sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., a pena d'inammissibilità (v. in tal senso, tra le tante, Cass. n.8402 del 04/04/2018: “in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi”;
Cass. n.21080 del 19/10/2015: “in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973”;
Cass. n. 15116 del 17/07/2015: “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”;
conf. Cass. n. 14528 del 10/06/2013;
Cass. n. 11338 del 11/05/2010: “l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, terzo comma,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4
cod. proc. civ.”;
conf. Cass. n. 27019 del 12/11/2008: “all'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli