Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 645/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
EN ZU (C.F. [...]),
EL AR, (c.f. [...])
OB ZU, (c.f. [...])
IA ZU, (c.f. [...])
MA IL, (c.f. [...]) , tutti assistiti e difesi dall'Avv. VITI
GIANCARLO che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello,
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
appellanti
e
COMUNE DI NOCERA UMBRA (C.F. 00417870540), assistito e difeso dall'Avv.
MARCHETTI MARCO LUIGI elettivamente domiciliato in VIA BONTEMPI 17
06100 PERUGIA presso lo studio del difensore
appellato CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli appellanti, creditori della società F.LI LO di LO AZ e IO snc, dopo
aver notificato al Comune di Nocera Umbra sequestro conservativo presso terzi avente
ad oggetto i crediti da questi vantati nei confronti dell'Ente ed a seguito di dichiarazione
positiva del terzo (debitore dei soci LO AZ e IO per l'importo di euro
210.094,45 a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma del 1997) e dopo che il
sequestro si era convertito in pignoramento, ottenevano ordinanza di assegnazione
somme.
Detta ordinanza, separatamente impugnata, non veniva sospesa;
nelle more però il
Comune corrispondeva ai signori LO le somme, ritenendo che si trattasse di importi a
destinazione vincolata e dunque non pignorabili.
I creditori OL MarteLI e LiLI azionavano quindi l'ordinanza di assegnazione nei
confronti del Comune, provvedendo a pignoramento mobiliare in data 26.9.2017,
eseguito alla presenza del difensore del Comune avv. Marchetti e dell'ing. Enrico
Benedetti, responsabile dell'area tecnica del Comune, pignoramento che, su indicazione stessa dell'ingegnere, colpiva due opere d'arte asseritamente facenti parte del
patrimonio disponibile del Comune di Nocera Umbra.
Il Comune tuttavia proponeva ricorso in opposizione ex art. 615 co. II c.p.c. sostenendo
l'impignorabilità dei beni, l'impignorabilità della somma esecutata, l'inesistenza del titolo esecutivo, la carenza di legittimazione in capo al Comune e l'insussistenza di un
credito certo, liquido ed esigibile.
pag. 2/8
I creditori opposti contestavano la domanda osservando che essa concretizzava, in
realtà, un'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di impugnazione e quindi
era tardiva, senza contare che già pendeva opposizione per i medesimi motivi dinanzi al
Tribunale di Perugia.
Nel corso del giudizio di primo grado, disposta la sospensione della procedura esecutiva
con ordinanza confermata anche in sede di reclamo collegiale ex art. 669 terdecies
c.p.c.
, i sig.ri EL/OL/LiLI manifestavano la volontà di rinunciare al precetto
ed al pignoramento oggetto del giudizio di opposizione, a spese compensate. Il Comune
non accettava la compensazione ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza n. 206/2022 il Tribunale di Spoleto dichiarava l'intervenuta cessazione
della materia del contendere e, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, condannava l'opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
7.795,00 oltre accessori di legge.
Con atto di citazione notificato il 25.10.2022 i signori OL EL e LiLI hanno
proposto appello avverso detta sentenza.
Con il primo motivo contestano l'errata applicazione del principio della soccombenza
virtuale.
Osservano che l'ordinanza collegiale si è pronunciata solo sulla legittimità del
provvedimento di sospensione, senza alcuna valenza decisoria sulle doglianze sollevate
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