Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 679

CA Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025
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CA Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 679
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 679
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6331/2017 R.G., vertente
TRA
RA DI, nato a [...] il [...], c.f:
[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Iacono Agostino, c.f.:
[...], e dall'Avv. Jessica Maria Lavista, in virtù di mandato in atti;

Appellante
E
NU MA, nata a [...] il [...], C.F.:
[...], LO CA, nata a [...] il [...],
C.F. CLSLRT72B617U, e SC CA, nato a [...] il
1.07.1938, rappresentati e difesi dall'Avv. Zabatta Luciana, in virtù di mandato in atti;

Appellati
NONCHE'
VI CI DI, nato a [...]il [...]; C.F.:
[...];
Appellato Contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 24.10.2024, ai sensi dell'art
127 ter cpc

FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado


Con atto di citazione notificato in data 01.02.2012 AT IA, CA ES
e CA LO convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione
Distaccata di Ischia, DI NC IO e DI RA, per ivi sentire emettere i seguenti provvedimenti: “- dichiarare DI NC IO e DI
RA, entrambi o chi di ragione, debitori degli istanti della complessiva somma di
€. 6.203,34; - per l'effetto, condannare DI NC IO e DI RA, entrambi o chi di ragione, alla restituzione dell'importo azionato oltre interessi, rivalutazione monetaria. Favore di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore degli antistatari avvocati”.
A sostegno della domanda le parti attrici esponevano:- che gli istanti e CA
DO, tra gli anni 2000 e 2001, avevano prestato a DI RA e DI
NC IO parte dei loro risparmi con la promessa di vederseli restituire a breve;

-che DI RA e DI NC IO avevano consegnato agli istanti e a
CA DO degli effetti cambiari a garanzia dell'adempimento, in parte a firma di DI RA e in parte a firma di “DI AN;
-che tra il 2002 ed il 2003
i fratelli DI erano riusciti a pagare parzialmente il prestito ricevuto come da allegate ricevute;
- che, in data 12.02.2004, nel consegnare un assegno di euro 774, 68, quale ulteriore acconto sull'importo da saldare, avevano promesso a CA LO e a
AT IA che avrebbero pagato il saldo a breve;
- che DI RA, a seguito di procedura monitoria, aveva successivamente corrisposto tutte le somme portate dagli effetti cambiari a sua firma relativamente al credito vantato da CA
DO e AT IA;
-che i restanti effetti cambiari degli attori erano risultati parzialmente insoddisfatti;
-che CA LO e AT IA, in relazione al prestito di lire 10.000.000, avevano percepito acconti per complessivi euro 2.433,00, residuando un saldo di euro 2.730,78;- che CA ES e AT IA, in relazione all'ulteriore prestito di lire 10.000.000, avevano percepito acconti per complessivi euro 1692,00, residuando un saldo di euro 3472,56; -che DI RA aveva riconosciuto in più occasioni il debito residuo e aveva promesso a mezzo fax- email di provvedere alla restituzione dell'importo ricevuto;
- che nell'intrapreso
giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo DI NC IO aveva dichiarato di non aver sottoscritto alcuna cambiale e di essere estraneo alla vicenda;
- che detto giudizio si era concluso con la cancellazione da ruolo per inattività delle parti.
Si costituivano DI RA e DI NC IO, impugnando l'avversa pretesa creditoria in quanto del tutto infondata e pretestuosa. Concludevano per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Concesso il termine per il deposito di memorie contenenti modificazioni, precisazioni e integrazioni delle conclusioni di parte, nonché successivo termine per il deposito di repliche e indicazione di prove e per produzioni documentali e ulteriore termine per il deposito di memorie contenenti indicazione di prova contraria, le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 183 VI co cpc negli indicati termini. Espletata la prova orale, sulle definitive conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
II. La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 4408/2017, pubblicata il 13.04.2017, il Tribunale di Napoli, Sezione
Distaccata di Ischia, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro
6.203,34, oltre interessi legali dal 12.02.2004; condannava, altresì, i convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori delle spese di giudizio, spese liquidate in complessivi euro 3.700, 00, oltre al rimborso del C.U., oltre il 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA.
III. Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello DI RA, chiedendo la “sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex art. 351, co. 2 e 283 c.p.c.
e, nel merito, di annullare e riformare la sentenza di condanna pronunciata a suo carico.
Più precisamente;
l'appellante ha chiesto di riformare le parti della sentenza testualmente riportate di seguito: “Il rapporto sottostante (corrispondente alle cartule de quibus) è stato quindi dimostrato mediante le dichiarazioni testimoniali di CA
DO e CA CE, che hanno personalmente assistito alla consegna delle somme mutuate agli odierni convenuti. In particolare, entrambe le testimoni hanno confermato che, in data 12.02.2004, nel consegnare l'assegno di euro 774,68, quale ulteriore acconto sull'importo da saldare, (i convenuti) promettevano a CA LO
e alla sig.ra AT ZI che a breve avrebbero pagato il saldo. Tale dichiarazione è efficace ex art. 2944 c.c. (e risulta quindi infondata la eccezione di prescrizione, articolata ex adverso, prescrivendosi il diritto alla restituzione delle somme mutuate in dieci anni ex art 2946 c.c.. Il proc. attoreo ha altresì documentato come i pagamenti in acconto, delle somme dovute in restituzione del prestito, avvenissero, e sempre, da parte dei sigg.ri DI RA e LU. E ciò indipendentemente dalla firma apposta sul titolo cambiario richiamato in quietanza.
Tale circostanza dimostra che l'assunzione dell'impegno di restituzione fosse stata assunta, e di volta in volta parzialmente adempiuta, solidalmente dagli obbligati. La odierna
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