Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2024, n. 2261

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2024, n. 2261
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 2261
Data del deposito : 5 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. G R Presidente est.
Dott.ssa F D V AETO Consigliere
Dott. V R C Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1039 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. C P e Parte_1 dall'avv. C L, elettivamente dom.to presso lo studio del primo in
Via Ciro Menotti, 24 – Roma
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro n.
7181/2020, pubblicata il 4.11.2020
Conclusioni delle parti come in atti
1


RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Parte_1 sezione lavoro n. 7181/2020, pubblicata il 4.11.2020, in relazione al procedimento iscritto al n. 18544/2019 RG, al quale sono stati riuniti i procedimenti n. 18545/19,
n. 18546/19 R.G., con la quale, pur essendo stato riconosciuto il diritto di credito del
, di €.3.542,32, oltre accessori, così come domandato dal ricorrente per i titoli Pt_1 di cui al ricorso introduttivo, nei confronti del Controparte_2
da lui prestato, tale credito è stato compensato, con il maggior credito,
[...] di €. 7.833,40 domandato dal resistente, per quote di mantenimento, asseritamente dovute, con compensazione delle spese processuali.
Il è rimasto contumace. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Il capo di sentenza oggetto di impugnazione riguarda la seguente statuizione: <<

L'eccezione di compensazione va accolta, limitatamente ai ricorrenti in Parte_2 quanto gli artt. 145, 188 e 213 c.p. prevedono che dalla mercede vadano prelevate
(entro una certa percentuale) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato, e parte resistente ha specificato l'entità delle spese sostenute e non ancora recuperate per ciascuno dei suddetti ricorrenti, pari ad € 7.833,40 per
I suddetti importi, documentati dalle certificazioni dei vari Parte_3
Istituti di Detenzione in atti, non sono stati specificamente contestati dai ricorrenti,
e devono pertanto ritenersi provati……Nulla è invece dovuto a , i Parte_1 cui debiti eccepiti in compensazione dal convenuto superano i rispettivi CP_1 crediti>>.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto in sentenza pienamente fondata la domanda, così come formulata e quantificata dall'attuale appellante.
L'unica questione che deve essere esaminata riguarda la prospettata erroneità della pronuncia laddove ha accolto l'eccezione di compensazione avanzata dal per crediti a titolo di spese di mantenimento e per una somma CP_1
superiore a quella riconosciuta al ricorrente, come dovuta.
Afferma, in particolare, l'appellante che il giudice non avrebbe potuto compensare il debito per le spese di mantenimento in carcere. essendo la relativa eccezione tardiva, non provata ed essendo competente il giudice civile: afferma ancora che per le spese di mantenimento in carcere non è
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possibile opporre la compensazione fintanto che non si sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione del debito, dunque prima della definizione del procedimento previsto dall'art. 6 d.p.r. n. 115/2002, il controcredito della P.A. non sarebbe certo ed esigibile.
La Suprema Corte, pronunciando in tema di compensazione delle somme dovute al detenuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 35 ter legge n.
354/1975 con gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di mantenimento, ha avuto modo di affermare (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17277 del 02/07/2018, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018, Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 5341 del 26/02/2021) che: a) nulla osta, in linea di principio,
a che il credito indennitario vantato dal detenuto per aver subito un trattamento inumano o degradante si estingua per compensazione con un controcredito vantato nei suoi confronti dall'Amministrazione, non ricorrendo una delle ipotesi in cui la compensazione, ai sensi dell'art. 1246
c.c., è preclusa;
b) tuttavia, in disparte la questione se il controcredito dell'Amministrazione maturato per il mantenimento del detenuto in carcere dia luogo ad un caso di compensazione in senso tecnico, ovvero di c.d. compensazione impropria, traendo fonte entrambi i rispettivi crediti dalla detenzione, sta di fatto che il credito per il mantenimento è suscettibile di compensazione — nell'uno o nell'altro senso — solo ove dotato, anzitutto, del carattere della certezza;
c) l'art. 188 c.p. prevede che “Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili”, mentre l'art.
227 ter d.p.r. 115/2002 dispone che il recupero delle spese di mantenimento sia effettuato con riscossione mediante ruolo “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto”;
d) l'art. 6 d.p.r. 115/2002 prevede tuttavia un'ipotesi di remissione del debito, che il detenuto può invocare se si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, presentando un'istanza apposita “fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso”;
e) ne consegue che, fintanto che
l'Amministrazione non abbia agito per il recupero e non si sia consumata la
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facoltà dell'interessato di chiedere la remissione, non può dirsi che il credito concernente le spese di mantenimento sia effettivamente sussistente.
Applicando i riportati principi al caso di specie, ne deriva che la compensazione disposta fra i crediti riconosciuti del detenuto e le spese di mantenimento in carcere è stata effettuata in carenza di ogni verifica dei presupposti, anche considerato che al momento della pronuncia il era Pt_1
ancora detenuto, per cui deve ritenersi che la procedura di riscossione non fosse perfezionata.
Dunque è erronea la detrazione operata a titolo di compensazione delle spese di mantenimento in carcere.
In definitiva, annullata la disposta compensazione, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della somma di € 3.542,32 oltre alla maggior somma tra la rivalutazione e gli interessi legali dalle singole annualità sino al soddisfo.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
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