Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/12/2024, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/12/2024, n. 14
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 14
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore
dott. Laura Vanzani Consigliere onorario
dott. Davide Ardu Consigliere onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 322 del ruolo generale degli affari di volontaria giu-
risdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Teulada ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Gian-
franco Trullu che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
e
(c.f. ), residente a [...]ed elet- CP_1 C.F._2
tivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Gian Nicola Dessì,
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
pagina 1 di 13 con la partecipazione di
avv. Cristina Boi, in qualità di tutore e difensore dei minori Parte_2
(c.f. ), (c.f
[...] C.F._3 Parte_3
), (c.f. ) e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Pt_5
(c.f. ), elettivamente domiciliati a Cagliari
[...] C.F._6
presso il proprio studio, ammessi al patrocinio a spese dello Stato in via antici-
pata e provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ca-
gliari del 1° ottobre 2024,
appellati
e con la partecipazione del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO, in persona del
sostituto procuratore generale dott. , Controparte_2
intervenuto per legge
* * *
1. A mezzo di un unico atto, , con l'avvocato Gianfran- Parte_1
co Trullu, e Gian Nicola Dessì, hanno proposto tempestiva im- CP_1
pugnazione contro la sentenza n. 66 del 24 luglio 2024, con cui il Tribunale per
i Minorenni di Cagliari, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 8/2020 ADS
(cui erano riunite le procedure iscritte ai nn. 9, 10, 11 e 14/2002), promosso dal
Pubblico Ministero aveva -tra l'altro- dichiarato lo stato di adottabilità dei mi-
nori , , e con decadenza dei geni- Persona_1 Parte_3 Pt_4 Per_2
tori e dalla responsabilità genitoriale. CP_1 Parte_1
Con un unico motivo di impugnazione, rivolto genericamente contro
l'impianto complessivo della pronuncia, i ricorrenti hanno lamentato:
pagina 2 di 13
- la violazione del diritto dei minori di vivere con la famiglia di origine;

- l'insussistenza della condizione di abbandono morale e materiale rappre-
sentata dai servizi sociali;

- la riconducibilità delle difficoltà della famiglia a questioni economiche;

- la sostanziale mancanza di disponibilità dei servizi sociali, incapaci di
rispondere alle loro richieste di aiuto degli anni 2018 e 2019, e di instau-
rare un solido rapporto fiduciario con loro;

- la mancata considerazione della condizione di disagio psicofisico del
Loi, incapace –a seguito di un incidente motociclistico- di condividere
coscientemente il rapporto personale con la propria compagna e con i
suoi figli;

- che detenzione di sostanze stupefacenti, risultante dalla sentenza penale
di condanna non passata in giudicato, era finalizzata esclusivamente a
Cont uso terapeutico del
- che questi non si era disinteressato degli incontri con il c.t.u. e degli in-
terventi proposti dai servizi sociali, ma non aveva potuto parteciparvi
con costanza e puntualità in ragione della mancanza di un mezzo privato
e per le citate difficoltà psicofisiche;

- che la era stata valutata dal c.t.u. sulla base di un solo incon- Parte_1
tro e malgrado ella avesse sempre giustificato l'assenza agli altri appun-
tamenti;

- la mancata considerazione della volontà dei minori, fortemente legati ai
genitori e desiderosi di stare con loro.
Infine, pur riconoscendo la presenza di criticità, i ricorrenti hanno lamentato
pagina 3 di 13
che il Tribunale per i minorenni fosse giunto alla estrema soluzione, senza va-
lutare attentamente i presupposti e con maggior rigore altre soluzioni che con-
sentissero comunque ai genitori biologici di rivestire un ruolo importante e
complementare nella vita dei minori e nell'interesse dei medesimi, avendo
l'Autorità preposta il dovere di fare tutto il possibile per consentire progressi-
vamente il recupero e la conservazione del rapporto con i figli.
Richiamati, ancora una volta, i principi basilari in materia assunti violati
dalla sentenza, i ricorrenti hanno chiesto di:
- annullare la sentenza n. 66/2024 del Tribunale per i minorenni di
Cagliari e, per l'effetto,
- dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità;

- revocare la sospensione dalla responsabilità genitoriale;

e in via subordinata
- di annullare la cit. sentenza n. 66/2024 e, per l'effetto,
- adottare i provvedimenti più idonei che consentano di evitare il
definitivo allontanamento dei minori dalla famiglia di origine e
salvaguardare il radicato e solido legame affettivo con i genitori,
imponendo eventualmente a questi ultimi un percorso di soste-
gno, individuale e di coppia alla genitorialità, con interventi di
sostegno e monitoraggio familiare
*
Nella qualità indicata, ha resistito all'impugnazione l'avv. Cristina Boi, la
quale ha sottolineato come, durante i quattro anni di svolgimento del procedi-
mento per la dichiarazione di adottabilità e, ancora prima, durante il corso dei
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procedimenti di volontaria giurisdizione che avevano interessato il nucleo fa-
miliare, fosse progressivamente emerso, nonostante i molteplici e prolungati
aiuti al nucleo effettuati dai servizi sociali incaricati e dai vari professionisti
coinvolti nel supporto, un oggettivo, prolungato ed irreversibile stato di abban-
dono morale e materiale dei minori, non superabile attraverso ulteriori inter-
venti di supporto ai genitori.
* *
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