Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 51

CA Reggio Calabria
Sentenza
16 gennaio 2025
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CA Reggio Calabria
Sentenza
16 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 51
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 51
Data del deposito : 16 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 109/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
AN OT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. IRACA' GRAZIA
appellante e
NC IF SP (C.F. 02505630109), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO
appellato

CONCLUSIONI
per parte appellante: accertare e dichiarare che il contratto 4430111 del 06.06.2006 è nullo per mancanza di sottoscrizione autografa del sig. TT, per l'effetto annullarlo in ogni sua parte. Con risarcimento del danno a favore del sig. TT. - Dichiarare
l'illegittimità della pena pecuniaria di Euro 20,00;
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario;

per parte appellata: In via pregiudiziale di rito: Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in atti.
In via pregiudiziale di merito: Dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in atti.
Nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. TT AN, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1024/2019 (n. 2695/2014 R.G.) resa dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 15.07.2019 e pubblicata in pari data.
In ogni caso: Rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, deduzione, domanda e richiesta ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre a
IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
18.09.2014, AN TT citava in giudizio Banca Ifis spa affermando di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento n. 4430111, disconoscendo le sottoscrizioni apposte allo stesso, e chiedeva l'accertamento della nullità del contratto nonché la condanna della convenuta al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno, causato dall'illegittima iscrizione del proprio nominativo al CRIF.
Si costituiva Banca IF S.p.A., che eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione per incerta individuazione della parte convenuta e concludeva nel merito per il rigetto delle domande formulate dall'attore.
All'esito della consulenza grafologica, che confermava l'autenticità della firma del.
TT, parte opponente depositava querela di falso. Il giudice assegnava termine per il deposito telematico della stessa, ed all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, dichiarava inammissibile la querela di falso.
Con sentenza n. 1024/2019 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da TT AN sul contratto di finanziamento n. 4430111 del 06.06.2006, rigettando le domande dell'attore, con condanna del
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