Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2024, n. 2450

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2024, n. 2450
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 2450
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

n. 3392/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3392/2018 promossa da:
AN AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FERRARO MASSIMO APPELLANTE contro
AC AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPO LUCIA IF ADALGISA e IF NC, con il patrocinio dell'avv. MARCHESE MARIA IF ANNA, con il patrocinio dell'avv. ANNUNZIATA ALESSANDRO AC GIUSEPPE, contumace IF IMMACOLATA, contumace APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.03.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione notificato in data 04.11.2014 AN ES, nella qualità di proprietario di una particella di terreno sito in San IU Vesuviano
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(NA) alla via Martiri di Nassirya della estensione di circa 300 mq., contraddistinta in catasto con il n. 1680, asserendo di dedicarsi in maniera stabile e continuativa alla coltivazione di detto terreno con lavoro proprio e dei suoi familiari, esercitava il diritto di riscatto agrario sulla particella di terreno confinante contraddistinta in catasto con il n. 182, già di titolarità della sorella germana AN GI, la quale a suo dire, senza rispettare il proprio diritto di prelazione ex art. 7 Legge 817/1971, e senza notificargli proposta di alienazione ex legge 590/1965, vendeva detto terreno ad un terzo, EN
TO, per il prezzo di € 11.000,00 con atto per GE ET AN di
CE (NA) del 24.03.2014, registrato il 23.04.2014.
Tanto essenzialmente premesso, chiedeva dichiararsi la legittimità dell'esercitato riscatto per sussistenza del suo diritto di prelazione e, per
l'effetto, dichiararsi la inefficacia della vendita del terreno di cui sopra effettuata dalla sorella in favore di EN TO ed il trasferimento del terreno agricolo in suo favore per il prezzo di € 11.000,00.
Si costituiva l'acquirente EN TO deducendo la infondatezza della domanda attorea per mancanza sia del requisito soggettivo di coltivatore diretto in capo a AN ES, non avendo questi provveduto direttamente, in modo stabile e continuativo, a coltivare detto terreno almeno per gli ultimi due anni, sia del requisito oggettivo, non risultando che il terreno fatto oggetto della domanda di riscatto possa essere qualificato come fondo agricolo ovvero abbia caratteristiche tipologiche e dimensionali tali da renderlo suscettibile di una coltivazione economicamente conveniente, ovvero atta a produrre reddito per il coltivatore diretto, potendo tutt'al più tale piccola zonetta di terreno (della estensione di 299 mq) essere utilizzata come orticello domestico per produzione interna personale. Inoltre, escludeva che detto fondo avesse una destinazione agricola deducendo che sono esclusi dalla prelazione i terreni la cui destinazione, sebbene non edificatoria, sia comunque da considerare urbana in
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contrapposizione a quella agricola, Sottolineava, a riguardo, che detta piccola particella di terreno sarebbe posta in un'area urbanizzata caratterizzata dalla presenza di molti fabbricati ed opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria, come scuole, ristoranti, stazioni di servizio e negozi, e sottolineava anche il rapporto di pertinenzialità di tale zonetta di terreno (per le sue limitate dimensioni ed ubicazione), dato che il suo utilizzo come parcheggio, giardino o viale produrrebbe al proprietario di sicura vantaggi di molto superiori rispetto ad una utilizzazione agricola.
Ritenendo dunque non ricorrere i presupposti previsti dall'art.8 Legge 590/1965
e 7 legge 817/1971, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Interveniva volontariamente nel giudizio EN IU adducendo che lui, e non l'attore, era coltivatore diretto di fondo limitrofo e che pertanto aveva diritto al riscatto del fondo in oggetto, di cui chiedeva il trasferimento in suo favore.
Si costituivano altresì i chiamati in causa BI SA e BI NZ, quali eredi della deceduta AN GI già proprietaria del fondo oggetto della richiesta di riscatto dell'attore e dell'interventore volontario, che chiedevano il rigetto di dette domande di riscatto agrario.
Non si costituivano gli altri due eredi di AN GI chiamati in causa, tali BI NA ed AC.
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva l'attore AN ES, e ad esso subentrava, costituendosi in giudizio, la sua unica erede AN
ND che faceva proprie le domande e difese già spiegate dal suo dante causa.
Espletata ATP, sempre in corso di causa l'interventore volontario EN
IU rinunciava all'azione di riscatto da esso proposta.
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Con sentenza n. 640/2018, pubblicata in data 28.03.2018, il Tribunale di Nola rigettava le domande proposte per mancanza delle condizioni sia soggettive che oggettive richieste ex lege per l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte del proprietario del terreno confinante, compensando tra le parti le spese processuali.
Proponeva appello avverso detta sentenza AN ND, erede dell'originario attore AN CE al quale è succeduta in giudizio già nel corso del primo grado, deducendo essenzialmente quale motivo di gravame
l'errore del Tribunale laddove aveva ritenuto non sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accoglimento della domanda di prelazione e riscatto agrario.
In particolare ribadiva, sotto il profilo soggettivo, la qualità di coltivatore del suo dante causa AN ES asserendo che dalla stessa CTU sarebbe risultato che il terreno era ben tenuto e coltivato sia pure come orto ad uso domestico e personale, e contestando le risultanze dei rilievi fotografici prodotti da controparte (in
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