Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/04/2024, n. 19

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/04/2024, n. 19
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 19
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. G FI Presidente
Dott. S M Consigliere
Dott. L C Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 06.08.2023 iscritta al n. 248/2023 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
25.01.2024
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Parte_1
Frescura del foro di Verona, domiciliataria giusta delega in atti.
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
retribuzione c o n t r o
in persona
Controparte_1
del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 515 del 2023 del Tribunale di
Bergamo.


- 2 -
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 515 del 15 giugno 2023, il Tribunale di
Bergamo ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna appellante nei
confronti del per sentir dichiarare la Controparte_2
nullità/invalidità/illegittimità dell'atto di accertamento
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e del decreto del 29.12.2021
relativo alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per sentirlo
condannare al versamento della retribuzione maturata dal giorno della
sospensione fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, oltre al
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed al rimborso
della spesa dei tamponi o, in via subordinata, per sentirlo condannare
alla corresponsione immediata dell'assegno alimentare ai sensi del
TU n. 3 del 1957 nella misura della metà dello stipendio percepito o
nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il Tribunale ha ritenuto
infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale della disposizione
che ha introdotto l'obbligo vaccinale sollevate dalla ricorrente,
richiamando sul punto le sentenze n. 14 e 15 del 2023 della Corte
Costituzionale. Ciò posto, il primo giudice ha ritenuto legittimo il
- 3 -
provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa e della
retribuzione, non avendo la ricorrente adempiuto all'obbligo
vaccinale. Inoltre, il giudice a quo ha escluso che il avesse CP_2
violato l'obbligo di adibire la lavoratrice a mansioni diverse, non
avendo la lavoratrice individuato alcuna specifica mansione
alternativa a cui avrebbe potuto essere adibita e che non implicasse il
rischio di diffusione del contagio. Il Tribunale ha altresì rigettato la
domanda subordinata di condanna del al versamento CP_2
dell'assegno alimentare, sia perché escluso dall'art. 4 ter comma 3 del
d.l. n. 44 del 2021, sia per l'impossibilità di applicare analogicamente
gli artt. 82 e 91 del D.P.R. n. 3 del 1957, in quanto dettati per ipotesi
diverse e speciali.
Con ricorso depositato il 6 agosto 2023, ha proposto appello
, chiedendo la riforma della sentenza con accoglimento Parte_1
dell'originario ricorso o, comunque, l'integrale compensazione delle
spese di lite tra le parti.
Con memoria del 2 novembre 2023, si è costituito il
, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
***
All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa e,
all'esito della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo.
***
L'appello proposto da è fondato nei limiti che Parte_1
seguono.
In fatto la vicenda è pacifica.
- 4 -
L'appellante è collaboratrice scolastica in servizio presso
l . Controparte_3
La stessa si trovava in malattia dal 13 al 21 dicembre 2021, con
prosecuzione sino al 2 gennaio 2022. Il 22 dicembre 2021 riceveva
dalla Dirigente Scolastica invito a produrre documentazione circa
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. rispondeva Parte_1
tramite il difensore, chiedendo di far ripartire il procedimento per
l'osservanza dell'obbligo vaccinale al termine della malattia in corso.
La dirigente scolastica sospendeva quindi l'appellante per mancato
assolvimento dell'obbligo vaccinale dal 29 dicembre 2021 al 15
giugno 2022, con provvedimento comunicatole il 29 dicembre 2021.
Il 3 febbraio 2022, contraeva il covid e rientrava al Parte_1
lavoro una volta guarita il 15 febbraio 2022. Per il periodo dal 29
dicembre 2021 al 15 febbraio 2022, l'appellante non percepiva la
retribuzione.
Ciò premesso in fatto, per quanto attiene al diritto conviene
partire da una breve sintesi delle norme di riferimento, le quali sono
state adottate nell'ambito delle misure in materia di tutela della salute
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, valutata
come “pandemia” dalla dichiarazione dell' Organizzazione_1
ell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli
[...] Org_2
di diffusività del virus e gravità raggiunti a livello globale.
L'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo di
sottoposizione alla vaccinazione per Covid-19 per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, “in
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considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
comunque”, inizialmente, “non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Nello specifico, l'art. 4, al comma 1, stabilisce che “la vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per
lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti
obbligati”, mentre, al comma 2, dispone che “solo in caso di
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la
vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere
omessa o differita.”. Nell'iniziale formulazione dell'art. 4 era inoltre
previsto, al comma 6, che l'adozione dell'atto di accertamento da
parte dell'azienda sanitaria locale del mancato adempimento
dell'obbligo vaccinale, determinava la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti
interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di
diffusione del contagio da Il comma 8 prevedeva che il Per_1
datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione di accertamento
dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adibisse il lavoratore, ove
possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle comportanti
contatti interpersonali e che non implicassero rischi di diffusione del
contagio, stabilendo che quando ciò non fosse stato possibile, per il
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periodo di sospensione non sarebbero stati dovuti la retribuzione né
altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il comma 10
disponeva, infine, che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al
comma 1 era omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, il datore di lavoro adibisse i soggetti di cui al comma 2, ossia
quelli esentati dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, a mansioni
anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da
evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Successivamente, il D.L. 44 del 2021 è stato modificato dal
D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 che: 1) ha prorogato la durata
dell'obbligo vaccinale estendendola ai sei mesi successivi al 15
dicembre 2021;
2) ha mutato competenze e procedimento in ordine
all'accertamento dell'inadempimento ed ha disposto che l'atto di
accertamento dell'inadempimento adottato dall'ordine professionale
territorialmente competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e
comporta l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni
sanitarie con la precisazione che “per il periodo di sospensione non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,
comunque denominati” (art. 4, comma 5);
3) ha limitato l'obbligo di
assegnazione di mansioni anche diverse ai soli lavoratori ai quali, a
causa dell'accertato pericolo per la salute, la vaccinazione debba
essere omessa o differita (art. 5, comma 7);
4) ha esteso l'obbligo
vaccinale ad altre categorie di lavoratori (lavoratori comunque
impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie
- art. 4 bis -, personale delle strutture di cui all'art. 8 ter del d.lgs.
- 7 -
502/1992 - art. 4 ter -, personale scolastico, del comparto difesa,
sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale alle
dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
all'interno degli organismi penitenziarti, personale delle università,
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e
degli istituti tecnici superiori, nonché dei corpi forestali delle regioni
a statuto speciale - art. 4 ter 1 -, personale docente ed educativo della
scuola - art. 4 ter 2 -, studenti dei corsi di laurea impegnati nello
svolgimento di tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie). In particolare,
l'art. 2 del suddetto D.L., introducendo l'art. 4 ter al D.L. 44/2021, ha
provveduto ad estendere l'obbligo vaccinale a decorrere dal 15
dicembre 2021, al “personale scolastico del sistema nazionale di
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017
n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore”. Anche per il personale scolastico è stato quindi stabilito
che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attività lavorative” (art. 4 ter n. 2) e che in caso di
inosservanza dell'obbligo vaccinale “l'atto di accertamento
dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di
svolgere
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