Corte d'Appello Roma, sentenza 01/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 01/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo

R.G. N. 6465/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 15130/2020 del
Tribunale di OM, pubblicata in data 29.10.2020, proposto con atto di appello
notificato in data 02.12.2020, da: Di IC EN (C.F. [...]),
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Catini ([...]), ed
elettivamente domiciliato in OM via Giosuè Borsi n. 4 presso il suo studio, giusta
procura in atti.
Appellante
Contro
OM TA (C.F. 02438750586) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Sportelli (C.F.
[...]) e Fioravante Carletti (C.F. [...]),
elettivamente domiciliata in OM via Cola Di Rienzo n. 28 presso lo studio dell'avv.
Fioravante Carletti, giusta procura in atti.
1 Appellata
Sara Assicurazioni PA (C.F. 00408780583), in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alessi (C.F. [...]) e
Rosario Livio Alessi (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso il
loro studio in OM, Via Monte Zebio n. 28, come da procura.
Appellata
Prima Appalti Srl(P.I. 08546231005), in persona del legale rappresentante p.t..
Appellata contumace
All'udienza cartolare del 04.07.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in
atti, da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado Di IC EN ha citato innanzi il Tribunale di OM il
Comune di OM TA, per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti
richieste: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: Nel
merito, accertato e dichiarato che la strada teatro del sinistro nel tratto di interesse
necessita delle dovute misure di prevenzione a tutela della sicurezza degli utenti in
ossequio alla normativa vigenti, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
Comune di OM in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto,
condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni
conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore sig. EN Di IC nella
seguente misura;
IP 22% Euro 69.811,76 ITT gg. 90 Euro 9.729,00 ITP gg. 120 Euro

6.486,00, danno morale Euro 40.000,00 danno ciclomotore Euro 1.931,14 oltre spese
mediche documentate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio”.
2
Ha premesso l'attore: -che in data 01.06.2016, alle ore 17:30 circa, mentre percorreva
a bordo del proprio scooter Aprilia Scarabeo Tg. DK36080 la via Bresadola, con
direzione via Federico Del Pino, in corrispondenza del civico 82, a causa della
disconnessione della “sede tramviaria a raso” ivi presente finiva con la ruota anteriore
del motociclo in una serie di buche adiacenti il binario del tram, per cui la ruota
anteriore del ciclomotore si “impuntava” sulla rotaia, causando il catapultarsi del
motociclo stesso, che ricadeva sul conducente, sbalzato dalla guida;
-che poco dopo sul
luogo del sinistro intervenivano i Vigili Urbani del V Gruppo di OM TA;
mentre
l'infortunato, Di IC EN, veniva immediatamente trasportato a mezzo
autoambulanza presso l' “Ospedale Sandro Pertini”, dove era ricoverato con la diagnosi
di “frattura del III distale di tibia e perone destro”, con prognosi iniziale di giorni 30;
-
di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con FEA e vite
interframmentaria della frattura del pilone tibiale destro e perone destro;
-di essere stato
nuovamente ricoverato altre due volte, il 17.08.2016 ed il 02.09.2016, per sottoporsi ad
altri due interventi;
- di essersi sottoposto a visita medico legale, all'esito della quale la
dott.ssa Patrizia Palumbo ha espresso la seguente valutazione medico-legale: ITT GG.
90 ITP GG. 120 con una IP del 22%;
-che anche il ciclomotore di proprietà dell'attore
riportava danni per euro 1.931,14;
-di aver inviato a mezzo raccomandata a.r. del
28.06.2016 richiesta di risarcimento danni al Comune di OM, rimasta tuttavia senza
riscontro, motivo per cui era costretto all'azione in esame.
§1.1-Si è costituita OM TA, deducendo che la strada in cui si è verificato il
sinistro è oggetto di contratto di manutenzione e sorveglianza, stipulato con la Prima
Appalti s.r.l., con conseguente responsabilità di quest'ultima per i danni lamentati dal
Di IC;
essendo la società contrattualmente tenuta a manlevare OM TA per i
danni eventualmente cagionati ai terzi nell'utilizzo del tratto stradale, per cui ha chiesto
3
l'autorizzazione a chiamarla in causa, per essere manlevata e garantita in ipotesi di
accoglimento della domanda.
L'ente comunale ha poi contestato la domanda attorea nel merito, segnalando che la
responsabilità del sinistro fosse da ascriversi alla condotta di guida imprudente del Di
IC nonché l'eccessivo importo delle poste risarcitorie richieste.
§1.2-Si è costituita anche Prima Appalti s.r.l., quale capogruppo dell'ATI con la Road
95 & C. s.r.l., evidenziando la non ipotizzabilità di qualsivoglia responsabilità ex artt.
2051
e 2043 c.c., l'imprudente condotta di guida del Di IC e l'eccessività
dell'importo risarcitorio richiesto. Ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare
in causa la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, Sara Assicurazioni
S.p.A., al fine di essere dalla stessa manlevata e garantita in ipotesi di accoglimento
della domanda.
§1.3-Si è costituita Sara Assicurazioni S.p.A. e ha contestato la domanda attorea per i
medesimi motivi già dedotti dalle altre convenute. Ha poi contestato la misura del
risarcimento richiesto, segnalando che il Di IC è titolare di due distinte polizze
infortuni, una stipulata con la UnipolSai S.p.A. e l'altra con Global Assistance S.p.A.,
in ragione delle quali già è stato risarcito per il medesimo incidente oggetto di lite.
In ogni caso, la polizza intervenuta con la chiamante-assicurata prevede una franchigia
assoluta di euro 5.000,00.
§1.4-Il primo giudice, istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle
parti;
raccolto l'interrogatorio formale dell'attore;
escusso il teste dallo stesso addotto;

disattesa la richiesta di disporre CTU medico-legale, ha deciso con la sentenza qui
impugnata, che ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
Il tribunale, infatti, ha ritenuto che “è risultato provato che l'attore conosceva
perfettamente lo stato dei luoghi dal momento che percorreva frequentemente la strada
4 abitando poco più avanti, che vi era luce sufficiente, essendo le ore 17,30 del mese di
giugno, mese in cui il tramonto si verifica per effetto dell'ora legale dopo le ore venti,
anche se il tempo era nuvoloso, come attestato dalla Polizia Municipale intervenuta.
[…….] Anche dalle fotografie prodotte dall'attore, che rappresentano lo stato dei
luoghi al momento dell'incidente, le buche accanto le rotaie del tram appaiono
perfettamente visibili ed evitabili in quanto le stesse si trovano in adiacenza dei binari
del tram, circostanza idonea ad indurre una particolare attenzione e cautela nei
motociclisti considerata la notoria pericolosità delle rotaie del Tram in relazione alle
ruote del motociclo che anche se più larghe della fessura esistente nelle stesse, sono
comunque in grado di creare problemi di equilibrio essendo in acciaio”.
Il primo giudice ha anche ritenuto inattendibile quanto riferito dal teste escusso e, in
particolare, poco credibile che il conducente del veicolo procedesse alla velocità riferita
dal teste di 20-30 km/h, poiché, se così fosse stato, il motociclo non si sarebbe
catapultato e i danni riportati non sarebbero stati dell'entità descritta in atti, così
pervenendo alla determinazione che: “….l'incidente si sia verificato a causa del
comportamento negligente dell'attore che pur vedendo la presenza delle buche e delle
rotaie
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