Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 90

CA Brescia
Sentenza
3 febbraio 2025
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CA Brescia
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 90
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 90
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 855/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO: ROMEO EDITORE S.R.L. e IO IA, rappresentate e difese diffamazione a mezzo dall'avv. FEROLA RENATO, elettivamente domiciliate in VIA VIVAIO 22 stampa 20122 MILANO presso il difensore avv. FEROLA RENATO, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione d'appello

APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o pagina 1 di 13 DE PASQUALE FABIO, rappresentato e difeso dall'avv. DI BIASE
CHIARINA e dall'avv. BOGLIONE ANTONELLA
([...]) C/O DR.CANNIZZO VIA SABOTINO N.2 24100
BERGAMO;
elettivamente domiciliato in VIA P. ANDREANI, 4 MILANO
presso il difensore avv. DI BIASE CHIARINA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello

APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Prima Sezione Civile)
n. 1842/23.
CONCLUSIONI
Delle appellanti principali
“Accogliere l'appello principale e respingere quello incidentale e per
l'effetto: nel merito, respingere integralmente le domande attoree;
sulle spese,

porle a carico dell'attore per il doppio grado, oltre oneri di legge e rifusione
del C.U.”
Dell'appellato e appellante incidentale
“Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla Romeo ED s.r.l. e da
AN OL, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi indicati
in atti, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Brescia n.
1842/2023 per quanto di ragione. In via d'appello incidentale riformare il
pagina 2 di 13 capo della suddetta sentenza, esplicitato alle pagine 6 e 7 della statuizione,
relativo al rigetto della domanda del dott. De SQ con riferimento
all'articolo pubblicato il 13 gennaio 2021 su Il Riformista, recante in prima
pagina il titolo: “Né lunare né solare: arriva il calendario delle manette” e a
pagina 7 “L'INIZIATIVA DEL FATTO QUOTIDIANO Manette e pm star: c'è
anche il calendario”, nella parte e per i motivi dedotti in atti e,
conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni: accertato
incidentalmente e dichiarato che l'articolo pubblicato sul quotidiano Il
Riformistain data 13 gennaio 2021 a firma di AN OL, intitolato a
pagina 1: “Né lunare né solare: arriva il calendario delle manette”, e a
pagina 7 “L'INIZIATIVA DEL FATTO QUOTIDIANO Manette e pm star: c'è
anche il calendario”, costituisce diffamazione aggravata ai sensi degli artt.
595, 185 cod. pen., 2043, 2049, 2059 cod. civ., e della L. n. 47/1948, ai danni
del dott. FA De SQ nei passi specificamente indicati al paragrafo 2B
dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale;- condannare AN OL e la
Romeo ED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in
solido tra loro, a risarcire al dott. FA De SQ il danno non
patrimoniale subito per effetto del suddetto articolo riconosciuto di natura
diffamatoria e per i fatti e le conseguenze dedotte in atti, quantificando tale
danno in misura non inferiore ad € 16.000,00, da liquidarsi anche in via
equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del fatto alla
pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza pagina 3 di 13 sino all'effettivo soddisfo;- ordinare, a cura e spese della Romeo ED s.r.l.
e della sig.ra AN OL, la pubblicazione integrale dell'emananda
sentenza sui quotidiani Corriere della Sera, La Repubblica, Il Riformista.Col
favore delle spese e competenze sia del procedimento di mediazione che del
doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali e gli
accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1842/23 il Tribunale di Brescia condannava, in solido fra loro,
la giornalista AN OL e l'editore Romeo ED srl al pagamento in favore di De SQ FA, all'epoca dei fatti procuratore aggiunto presso la
Procura della Repubblica di Milano, della somma di euro 16.000, a titolo di risarcimento del danno subito per le espressioni diffamatorie contenute nell'articolo pubblicato il 23 luglio 2020 sul quotidiano “ Il Riformista”,
nonché alla pubblicazione, a proprie cure e spese, della sentenza, per una sola volta, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “ La Repubblica” e “ Il
Riformista”.
Argomentava il primo giudice che, attraverso un richiamo parziale ed impreciso ai fatti occorsi nel 1993, relativi al suicidio in carcere dell'allora presidente dell'Eni, RI AG – che il De SQ “aveva interrogato
cinque giorni prima, lasciando intendere di essere disponibile alla sua
scarcerazione, ma poi cambiando idea” – la giornalista finiva, di fatto, con pagina 4 di 13
l'attribuire al magistrato la responsabilità del tragico accaduto.
Inoltre, collegando eventi del passato ( inchiesta Eni del 1993) al processo riguardante Eni, celebrato dinanzi al Tribunale di Milano all'epoca della pubblicazione dell'articolo, la giornalista, laddove aveva fatto riferimento al “
sapore della vendetta” e all'ossessione del P.M. per l'Eni, aveva utilizzato
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