Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2024, n. 2363
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Testo completo
Rg 79-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa A M P Presidente
dott. ssa P T Consigliere
dott. ssa S C Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 79- 2024 proposta con ricorso in appello depositato l'11.01.2024
DA
nato a Borgomanero (NO) il 11.06.1968 C.F.: residente Parte_1 C.F._1
a GOZZANO (NO).in Via Sottolusignana n. 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio
A del foro di Novara (C.F. ) presso il cui studio in Novara Via C.F._2
M R n 8 ha eletto domicilio, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
c.f.: , che risiede in Via Fiume n. 48 a Fagnano Controparte_1 C.F._3
Oona ed è rappresentata e difesa dall'Avv. S B del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio, in Gallarate via Sant'Antonio 2, ha eletto domicilio come da delega in atti allegata
APPELLATA
1 Rg 79-2024
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1946/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 19 dicembre 2023 pronunziata nella causa RG n. 2724/2023, pubblicata e notificata in data 21 dicembre 2023 all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio .
CONCLUSIONI APPELLANTE
In via pregiudiziale e cautelare, ricorrendo i presupposti di legge della manifesta fondatezza del presente ricorso sospendere e/o revocare la provvisoria esecutivà della Sentenza n. 1946/2023 depositata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 21 dicembre 2023 e notificata in pari data, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
In via preliminare accogliere quanto dedotto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare le nullità della
Sentenza n. 1946/2023 depositata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 21 dicembre 2023 per violazione dell'art. 36 co. 2 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della
Costituzione.
Nel merito, in via principale, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1946/2023 depositata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 21 dicembre 2023 nella causa RG n. 2724/2023, riformando il capo della impugnata Sentenza laddove prevede
“…rigetta la richiesta di determinava in euro 900,00 per figlio, con decorrenza giugno 2023, Pt_1
l'assegno a carico del padre comprensivo delle spese straordinarie, escluse quelle mediche” disporre, invece, la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a favore della prole .
In via subordinata, preso atto della proposta avanzata dal Giudice Istruttore all'udienza del 18 ottobre 2023, disporre l'obbligo in capo a di provvedere al mantenimento dei figli Parte_1
, e sino al giugno 2024 nell'importo mensile pari ad euro 275,00 Per_1 Per_2 Persona_3
ciascuno (così come disposto in Sentenza divorzile) disponendo altresì che, al maggio 2024, i figli
e diano prova al padre dell'avvenuta iscrizione universitaria, conditio sin equa Per_2 Per_3
non per la prosecuzione del mantenimento nella mensilità successive;
disporre inoltre a carico di
l'obbligo di rimborsare il 50% dei costi di istruzione e frequentazione di una Parte_1
Università statale da documentare
CONCLUSIONI APPELLATO
Respingere le domande di controparte e confermare quanto stabilito nella Sentenza n. 1946/2023 del Tribunale di Busto Arsizio. con vittoria di spese di lite, diritti, oneri, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. per entrambi i gradi di giudizio.
2 Rg 79-2024
CONCLUSIONI PROCURATORE GENERALE
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età Non vi è interesse a concludere dal parte di questo Ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. , con ricorso depositato in data 20.06.2023 al Tribunale di Busto Arsizio, Parte_1
ha chiesto la modifica del condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 716 del 2017 emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio e nello specifico :
A)-di cessare il versamento dell'assegno di mantenimento mensile per la prole stabilito in € 275,00 per ciascuno ;
B) – di disporre che la signora restituisca al signor ogni importo CP_1 Pt_1
indebitamente precedentemente ricevuto a titolo di mantenimento per la prole.
In subordine: C) di disporre che l'assegno di mantenimento per la prole dovuto per i figli non economicamente autosufficienti sia rivalutato e ciò tenuto conto delle capacità reddituale di ciascuno;
D) – di disporre che la signora restituisca al signor ogni importo CP_1 Pt_1
indebitamente precedentemente ricevuto a titolo di mantenimento per la prole, dovuto in misura inferiore.
A sostegno del suo ricorso il deduceva che : Pt_1
il figlio di anni 24 (nato il 30.12.1998) avrebbe iniziato a svolgere attività lavorativa a Per_2 tempo indeterminato e pieno dal 01.08.2022 presso l'Azienda Sanna Stefano avente sede legale nel
Comune di Fagnano Oona in Via Dante 88/C;
la figlia da anni 19 (nata il 28.07.2003) avrebbe iniziato a svolgere attività lavorativa Per_3
intermittente dal 22.09.2022 presso BAR SPORT S.N.C. di De Napoli Serena, Controparte_2
avente sede legale nel Comune di Fagnano Oona in Via Patrioti 9;
[...]
la figlia di anni 28 (nata il 30.04.1995) avrebbe svolto attività lavorativa non meglio Per_1
specificata .
2. Si è costituita la sig.ra che , nel chiedere il rigetto del ricorso, in via riconvenzionale ha CP_1
formulato domanda :
- di risarcimento del danno causato dal per avere abbandonato i suoi figli, chiedendo una Pt_1
somma da determinarsi in via equitativa;
3 Rg 79-2024
- di condanna del sig. a corrisponderle un contributo al mantenimento dei figli , Pt_1 Per_1
e pari ad € 400,00 ciascuno comprensivo anche del contributo alle spese Per_2 Per_3
straordinarie o di somma maggiore, valutata dopo aver conosciuto i redditi del sig. . Pt_1
3. Il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'istruttoria e degli interrogatori dei tre ragazzi, con la sentenza 1946/2023 emessa in data 19 dicembre 2023 all'esito del giudizio RG n. 2724/2023 di modifica delle condizioni del divorzio, ha così statuito : ha rigettato la richiesta del di Pt_1
restituzione delle somme indebitamente percepite;
ed in accoglimento della domanda riconvenzionale ha determinato in € 900,00 per figlio, con decorrenza giugno 2023, l'assegno a carico del padre comprensivo delle spese straordinarie, escluse quelle mediche;
ed ha condannato il
alle spese di lite. Pt_1
4. Avverso la sentenza n. 1946/2023 del Tribunale di Busto Arsizio notificata in data 21 dicembre
2023 il sig. ha proposto appello lamentando : Pt_1
4.A) Illogicità, incoerenza ed apparenza della motivazione. in violazione dell'art. 36 co. 2 n. 4 del
D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione.
Sul motivo sostiene l'appellante che la sentenza è nulla poiché il Tribunale, senza motivazione, ha quantificato in € 900,00 al mese il contributo per ciascun figlio in palese contrato con quanto dallo stesso Giudice suggerito nel corso di giudizio, all'esito della udienza del 18 maggio 2023, allorquando è stato proposto l'assegno di mantenimento dei tre figli sino al 30 giugno 2024 e , dal mese di luglio 2024, alcun assegno di mantenimento per confermandolo per e Per_1 Per_2
fino all'inizio della loro attività lavorativa con impegno del padre a rimborsare il 50% dei Per_3 costi per l'iscrizione e la frequentazione di una università statale.
Rileva l'appellante che il Giudice di Prime cure in motivazione non dà in alcun modo atto di quanto dichiarato nel corso dell'istruttoria dalla prole che, sentita in autonomia , fornisce elementi senz'altro rilevanti che, alla luce della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa A M P Presidente
dott. ssa P T Consigliere
dott. ssa S C Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 79- 2024 proposta con ricorso in appello depositato l'11.01.2024
DA
nato a Borgomanero (NO) il 11.06.1968 C.F.: residente Parte_1 C.F._1
a GOZZANO (NO).in Via Sottolusignana n. 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio
A del foro di Novara (C.F. ) presso il cui studio in Novara Via C.F._2
M R n 8 ha eletto domicilio, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
c.f.: , che risiede in Via Fiume n. 48 a Fagnano Controparte_1 C.F._3
Oona ed è rappresentata e difesa dall'Avv. S B del Foro di Busto Arsizio, presso il cui studio, in Gallarate via Sant'Antonio 2, ha eletto domicilio come da delega in atti allegata
APPELLATA
1 Rg 79-2024
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1946/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 19 dicembre 2023 pronunziata nella causa RG n. 2724/2023, pubblicata e notificata in data 21 dicembre 2023 all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio .
CONCLUSIONI APPELLANTE
In via pregiudiziale e cautelare, ricorrendo i presupposti di legge della manifesta fondatezza del presente ricorso sospendere e/o revocare la provvisoria esecutivà della Sentenza n. 1946/2023 depositata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 21 dicembre 2023 e notificata in pari data, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
In via preliminare accogliere quanto dedotto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare le nullità della
Sentenza n. 1946/2023 depositata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 21 dicembre 2023 per violazione dell'art. 36 co. 2 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della
Costituzione.
Nel merito, in via principale, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1946/2023 depositata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 21 dicembre 2023 nella causa RG n. 2724/2023, riformando il capo della impugnata Sentenza laddove prevede
“…rigetta la richiesta di determinava in euro 900,00 per figlio, con decorrenza giugno 2023, Pt_1
l'assegno a carico del padre comprensivo delle spese straordinarie, escluse quelle mediche” disporre, invece, la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a favore della prole .
In via subordinata, preso atto della proposta avanzata dal Giudice Istruttore all'udienza del 18 ottobre 2023, disporre l'obbligo in capo a di provvedere al mantenimento dei figli Parte_1
, e sino al giugno 2024 nell'importo mensile pari ad euro 275,00 Per_1 Per_2 Persona_3
ciascuno (così come disposto in Sentenza divorzile) disponendo altresì che, al maggio 2024, i figli
e diano prova al padre dell'avvenuta iscrizione universitaria, conditio sin equa Per_2 Per_3
non per la prosecuzione del mantenimento nella mensilità successive;
disporre inoltre a carico di
l'obbligo di rimborsare il 50% dei costi di istruzione e frequentazione di una Parte_1
Università statale da documentare
CONCLUSIONI APPELLATO
Respingere le domande di controparte e confermare quanto stabilito nella Sentenza n. 1946/2023 del Tribunale di Busto Arsizio. con vittoria di spese di lite, diritti, oneri, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. per entrambi i gradi di giudizio.
2 Rg 79-2024
CONCLUSIONI PROCURATORE GENERALE
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età Non vi è interesse a concludere dal parte di questo Ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. , con ricorso depositato in data 20.06.2023 al Tribunale di Busto Arsizio, Parte_1
ha chiesto la modifica del condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 716 del 2017 emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio e nello specifico :
A)-di cessare il versamento dell'assegno di mantenimento mensile per la prole stabilito in € 275,00 per ciascuno ;
B) – di disporre che la signora restituisca al signor ogni importo CP_1 Pt_1
indebitamente precedentemente ricevuto a titolo di mantenimento per la prole.
In subordine: C) di disporre che l'assegno di mantenimento per la prole dovuto per i figli non economicamente autosufficienti sia rivalutato e ciò tenuto conto delle capacità reddituale di ciascuno;
D) – di disporre che la signora restituisca al signor ogni importo CP_1 Pt_1
indebitamente precedentemente ricevuto a titolo di mantenimento per la prole, dovuto in misura inferiore.
A sostegno del suo ricorso il deduceva che : Pt_1
il figlio di anni 24 (nato il 30.12.1998) avrebbe iniziato a svolgere attività lavorativa a Per_2 tempo indeterminato e pieno dal 01.08.2022 presso l'Azienda Sanna Stefano avente sede legale nel
Comune di Fagnano Oona in Via Dante 88/C;
la figlia da anni 19 (nata il 28.07.2003) avrebbe iniziato a svolgere attività lavorativa Per_3
intermittente dal 22.09.2022 presso BAR SPORT S.N.C. di De Napoli Serena, Controparte_2
avente sede legale nel Comune di Fagnano Oona in Via Patrioti 9;
[...]
la figlia di anni 28 (nata il 30.04.1995) avrebbe svolto attività lavorativa non meglio Per_1
specificata .
2. Si è costituita la sig.ra che , nel chiedere il rigetto del ricorso, in via riconvenzionale ha CP_1
formulato domanda :
- di risarcimento del danno causato dal per avere abbandonato i suoi figli, chiedendo una Pt_1
somma da determinarsi in via equitativa;
3 Rg 79-2024
- di condanna del sig. a corrisponderle un contributo al mantenimento dei figli , Pt_1 Per_1
e pari ad € 400,00 ciascuno comprensivo anche del contributo alle spese Per_2 Per_3
straordinarie o di somma maggiore, valutata dopo aver conosciuto i redditi del sig. . Pt_1
3. Il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'istruttoria e degli interrogatori dei tre ragazzi, con la sentenza 1946/2023 emessa in data 19 dicembre 2023 all'esito del giudizio RG n. 2724/2023 di modifica delle condizioni del divorzio, ha così statuito : ha rigettato la richiesta del di Pt_1
restituzione delle somme indebitamente percepite;
ed in accoglimento della domanda riconvenzionale ha determinato in € 900,00 per figlio, con decorrenza giugno 2023, l'assegno a carico del padre comprensivo delle spese straordinarie, escluse quelle mediche;
ed ha condannato il
alle spese di lite. Pt_1
4. Avverso la sentenza n. 1946/2023 del Tribunale di Busto Arsizio notificata in data 21 dicembre
2023 il sig. ha proposto appello lamentando : Pt_1
4.A) Illogicità, incoerenza ed apparenza della motivazione. in violazione dell'art. 36 co. 2 n. 4 del
D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione.
Sul motivo sostiene l'appellante che la sentenza è nulla poiché il Tribunale, senza motivazione, ha quantificato in € 900,00 al mese il contributo per ciascun figlio in palese contrato con quanto dallo stesso Giudice suggerito nel corso di giudizio, all'esito della udienza del 18 maggio 2023, allorquando è stato proposto l'assegno di mantenimento dei tre figli sino al 30 giugno 2024 e , dal mese di luglio 2024, alcun assegno di mantenimento per confermandolo per e Per_1 Per_2
fino all'inizio della loro attività lavorativa con impegno del padre a rimborsare il 50% dei Per_3 costi per l'iscrizione e la frequentazione di una università statale.
Rileva l'appellante che il Giudice di Prime cure in motivazione non dà in alcun modo atto di quanto dichiarato nel corso dell'istruttoria dalla prole che, sentita in autonomia , fornisce elementi senz'altro rilevanti che, alla luce della
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