Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 16
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Testo completo
N. R.G. 438/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 438/2021 R.G. promossa da
VE WA (c.f.: [...]) e OT EL (c.f.:
[...]), residenti a [...], entrambi
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Galligari ed elettivamente domiciliati presso il
suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre, n. 7 in virtù di procura in calce all'atto di
citazione in appello;
= Appellanti =
nei confronti di
BARCLAYS BANK IRELAND PL in persona del legale rappresentante p.t., con
sede legale in One Molesworth Street, Dublino 2 e sede secondaria in Milano Via
Moscova n. 18 (c.f.: 10508010963), nella sua qualità di procuratore di CATTLEYA
MORTGAGE FINANCE S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grassia ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via S. Pietro all'Orto, in virtù pagina 1 di 15
di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da note per l'udienza del 26.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RI LT e VI OR proponevano
opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 4.10.2018 con il
quale BA BA PL aveva intimato loro il pagamento della somma di €.124.873,99 in
virtù del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. Angelo Frillici, rep. n. 29204 del
30.07.2002.
A fondamento dell'opposizione contestavano l'illegittima l'applicazione da parte della NC di
interessi usurari, la nullità parziale del contratto di mutuo a fronte della capitalizzazione
anatocistica degli interessi stante il sistema di ammortamento c.d. alla francese del mutuo, la
violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
In ragione delle dedotte nullità gli appellanti chiedevano: - la restituzione – nella misura
da determinarsi in corso di causa - di tutti gli interessi usurari, spese, costi e commissioni
corrisposti in aggiunta rispetto al solo capitale da restituire, oltre interessi e rivalutazione;
- il ricalcolo del saldo tra le parti nella misura stabilita in corso di causa, operate le dovute
compensazioni tra quanto pagato in via anticipata e quanto ancora dovuto a titolo di
capitale alla NC, con condanna della NC al pagamento dell'importo ritenuto di
giustizia, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'indebito incasso
pagina 2 di 15
di somme non dovute;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, decadenza, inefficacia e/o
estinzione della garanzia reale che assiste il mutuo, con ordine al conservatore e/o alla
NC di dar seguito alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di proprietà di
VI OR;
- la condanna della NC al risarcimento del danno, anche in via
equitativa, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 16.04.2019 si costituiva BA BA Plc, nella sua qualità di procuratore
speciale di YA AG Finance Srl, che contestava l'opposizione avversaria e ne
chiedeva l'integrale rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e la richiesta di CTU
contabile, la causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti in primo
grado.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 28/2021, pubblicata il 12.01.2021, rigettava
l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 28/2021 hanno interposto appello RI
LT e VI OR per i seguenti motivi:
1) “Erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1815 c.c., 644 c.p.,
113 c.p.c.”, ove il primo giudice ha rigettato la domanda attorea volta all'accertamento
dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo per la mancanza produzione
dei decreti ministeriali rilevanti il tasso soglia nel periodo oggetto di contestazione.
2) “Erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1283, 1284 c.c. e 117
T.U.B.”, laddove il giudice di prime cure ha escluso l'effetto anatocistico del mutuo con
piano di ammortamento c.d. alla francese.
3) “Carente motivazione circa l'eccepita violazione dei canoni di buona fede e
correttezza ex art. 1175 c.c.”, che il giudice di prime cure ha rigettato con motivazione
scarna e non adeguata.
pagina 3 di 15
In conformità dei motivi articolati nell'impugnazione, previa richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, gli appellanti hanno così concluso:
dichiararsi la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario e, per l'effetto condannare
la NC, ex art. 2033 c.c., alla restituzione di tutti gli interessi usurari, spese, costi e
commissioni illegittimamente corrisposti nella misura da accertarsi in corso di causa,
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ricalcolarsi il saldo tra le parti, operate le
dovute compensazioni tra quanto pagato in via anticipata e quanto ancora dovuto a titolo
di capitale alla NC;
condannare la NC al pagamento dell'importo ritenuto di
giustizia, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'indebito incasso
di somme non dovute;
accertare e dichiarare la nullità, decadenza, inefficacia e/o
estinzione della garanzia reale che assiste il mutuo, con ordine al conservatore e/o alla
NC di dar seguito alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di proprietà di
VI OR;
condannare la NC al risarcimento del danno, anche in via
equitativa, nella misura ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite di
entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria gli appellanti hanno reiterato la richiesta di ammissione di CTU
contabile (rigettata dal primo giudice).
Con comparsa di risposta del 26.01.2022 si è costituta BA BA AN PL
contestando l'impugnazione avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto, oltre alla
condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Con nota del 20.05.2022 il procuratore degli appellanti ha dato atto dell'intervenuta
rinuncia al mandato difensivo, senza che peraltro nessun altro difensore lo abbia
sostituito.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
11.05.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di
pagina 4 di 15
comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente la Corte, con ordinanza del 20.11.2023 - rilevato che l'appellante col
secondo motivo di appello ha dedotta la nullità parziale del mutuo stipulato tra le parti
cd. “alla francese” e che la questione delle conseguenze derivanti dall'omessa
indicazione del regime di capitalizzazione (e della sua previsione negoziale) è stata
rinviata alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione – ha rimesso la causa in
istruttoria all'udienza del 11.04.2024.
La causa è stata infine assegnata in decisione all'udienza del 26.09.2024, previa
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali
e memorie di replica.
*****
Con il primo motivo di gravame si lamenta il rigetto della domanda attorea tesa
all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo sottoscritto
inter partes laddove – ad avviso degli appellanti - il giudice di prime cure avrebbe
motivato il rigetto per difetto di prova, attesa la mancata produzione dei decreti
ministeriali rilevanti il tasso soglia relativo al periodo in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 438/2021 R.G. promossa da
VE WA (c.f.: [...]) e OT EL (c.f.:
[...]), residenti a [...], entrambi
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Galligari ed elettivamente domiciliati presso il
suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre, n. 7 in virtù di procura in calce all'atto di
citazione in appello;
= Appellanti =
nei confronti di
BARCLAYS BANK IRELAND PL in persona del legale rappresentante p.t., con
sede legale in One Molesworth Street, Dublino 2 e sede secondaria in Milano Via
Moscova n. 18 (c.f.: 10508010963), nella sua qualità di procuratore di CATTLEYA
MORTGAGE FINANCE S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grassia ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via S. Pietro all'Orto, in virtù pagina 1 di 15
di procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di appello;
Per parte appellata: come da note per l'udienza del 26.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato RI LT e VI OR proponevano
opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 4.10.2018 con il
quale BA BA PL aveva intimato loro il pagamento della somma di €.124.873,99 in
virtù del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. Angelo Frillici, rep. n. 29204 del
30.07.2002.
A fondamento dell'opposizione contestavano l'illegittima l'applicazione da parte della NC di
interessi usurari, la nullità parziale del contratto di mutuo a fronte della capitalizzazione
anatocistica degli interessi stante il sistema di ammortamento c.d. alla francese del mutuo, la
violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
In ragione delle dedotte nullità gli appellanti chiedevano: - la restituzione – nella misura
da determinarsi in corso di causa - di tutti gli interessi usurari, spese, costi e commissioni
corrisposti in aggiunta rispetto al solo capitale da restituire, oltre interessi e rivalutazione;
- il ricalcolo del saldo tra le parti nella misura stabilita in corso di causa, operate le dovute
compensazioni tra quanto pagato in via anticipata e quanto ancora dovuto a titolo di
capitale alla NC, con condanna della NC al pagamento dell'importo ritenuto di
giustizia, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'indebito incasso
pagina 2 di 15
di somme non dovute;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, decadenza, inefficacia e/o
estinzione della garanzia reale che assiste il mutuo, con ordine al conservatore e/o alla
NC di dar seguito alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di proprietà di
VI OR;
- la condanna della NC al risarcimento del danno, anche in via
equitativa, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 16.04.2019 si costituiva BA BA Plc, nella sua qualità di procuratore
speciale di YA AG Finance Srl, che contestava l'opposizione avversaria e ne
chiedeva l'integrale rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e la richiesta di CTU
contabile, la causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti in primo
grado.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 28/2021, pubblicata il 12.01.2021, rigettava
l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 28/2021 hanno interposto appello RI
LT e VI OR per i seguenti motivi:
1) “Erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1815 c.c., 644 c.p.,
113 c.p.c.”, ove il primo giudice ha rigettato la domanda attorea volta all'accertamento
dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo per la mancanza produzione
dei decreti ministeriali rilevanti il tasso soglia nel periodo oggetto di contestazione.
2) “Erronea e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1283, 1284 c.c. e 117
T.U.B.”, laddove il giudice di prime cure ha escluso l'effetto anatocistico del mutuo con
piano di ammortamento c.d. alla francese.
3) “Carente motivazione circa l'eccepita violazione dei canoni di buona fede e
correttezza ex art. 1175 c.c.”, che il giudice di prime cure ha rigettato con motivazione
scarna e non adeguata.
pagina 3 di 15
In conformità dei motivi articolati nell'impugnazione, previa richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, gli appellanti hanno così concluso:
dichiararsi la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario e, per l'effetto condannare
la NC, ex art. 2033 c.c., alla restituzione di tutti gli interessi usurari, spese, costi e
commissioni illegittimamente corrisposti nella misura da accertarsi in corso di causa,
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ricalcolarsi il saldo tra le parti, operate le
dovute compensazioni tra quanto pagato in via anticipata e quanto ancora dovuto a titolo
di capitale alla NC;
condannare la NC al pagamento dell'importo ritenuto di
giustizia, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'indebito incasso
di somme non dovute;
accertare e dichiarare la nullità, decadenza, inefficacia e/o
estinzione della garanzia reale che assiste il mutuo, con ordine al conservatore e/o alla
NC di dar seguito alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sui beni di proprietà di
VI OR;
condannare la NC al risarcimento del danno, anche in via
equitativa, nella misura ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite di
entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria gli appellanti hanno reiterato la richiesta di ammissione di CTU
contabile (rigettata dal primo giudice).
Con comparsa di risposta del 26.01.2022 si è costituta BA BA AN PL
contestando l'impugnazione avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto, oltre alla
condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Con nota del 20.05.2022 il procuratore degli appellanti ha dato atto dell'intervenuta
rinuncia al mandato difensivo, senza che peraltro nessun altro difensore lo abbia
sostituito.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
11.05.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di
pagina 4 di 15
comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente la Corte, con ordinanza del 20.11.2023 - rilevato che l'appellante col
secondo motivo di appello ha dedotta la nullità parziale del mutuo stipulato tra le parti
cd. “alla francese” e che la questione delle conseguenze derivanti dall'omessa
indicazione del regime di capitalizzazione (e della sua previsione negoziale) è stata
rinviata alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione – ha rimesso la causa in
istruttoria all'udienza del 11.04.2024.
La causa è stata infine assegnata in decisione all'udienza del 26.09.2024, previa
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali
e memorie di replica.
*****
Con il primo motivo di gravame si lamenta il rigetto della domanda attorea tesa
all'accertamento dell'applicazione di interessi usurari al contratto di mutuo sottoscritto
inter partes laddove – ad avviso degli appellanti - il giudice di prime cure avrebbe
motivato il rigetto per difetto di prova, attesa la mancata produzione dei decreti
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