Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 202
Sentenza
10 gennaio 2025
Sentenza
10 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1249/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
PR PV S.r.l., (P. IVA 03720831209), in persona del legale rappresentante pro tempore
IO IN, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata in calce all'atto di appello dall'avv. Elio Ludini ed elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L.
179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaleludini@legalmail.it.
— PARTE APPELLANTE contro
TI S.p.a. (già TE IA spa), (P. IVA 00488410010), in persona della dottoressa Federica
Poggioli rappresentata e difesa, dall'avv. Fabrizio Badò giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia, n. 12.
— PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1220/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 72969/2015 R.G., pubblicata in data 25.01.2021.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite può essere così riassunta.
Con atto di citazione ritualmente notificato, RE Credit Servicing S.p.a., in qualità di procuratrice speciale di International Credit Recovery S.r.l. ha convenuto in giudizio la TE s.p.a. chiedendo
1
il pagamento di un credito pari a € 4.174.374,71 che sosteneva di vantare nei confronti di TE
IA S.p.a. a seguito di una serie di cessioni pro-solvendo.
Il credito in questione derivava da un contratto di appalto tra TE IA S.p.a. (committente) e
TE IA S.r.l. (appaltatrice), successivamente fallita, per la realizzazione del cd. "Progetto
Socrate", cioè la posa di cavi ed infrastrutture della rete di telecomunicazioni nel territorio siciliano.
TE IA S.r.l., prima della dichiarazione di fallimento, aveva ceduto i crediti al Banco di Sicilia
S.p.a. tramite undici contratti di cessione (dal 7.8.1998 al 20.5.1999).
Nel corso del giudizio è intervenuta PR PV S.r.l., sostenendo di essere la nuova titolare del credito a seguito di ulteriori cessioni avvenute tra il Banco di Sicilia S.p.a. e International Credit
Recovery S.r.l. nel 2007, tra International Credit Recovery S.r.l. nel 2007 e Duomo PV S.r.l nel
2019. e, infine, tra Duomo PV s.r.l e PR PV S.r.l nel 2020.
Costituitasi in giudizio, TE IA S.p.A. ha eccepito la mancata notifica alla sede principale o secondaria di TE s.p.a. dei contratti di cessione;
ha contestato la pretesa creditoria in quanto relativa a fatture mai pervenute, già pagate o stornate e comunque emesse senza il preventivo
“benestare” del committente;
ha, infine, eccepito l'estinzione della pretesa creditoria sulla base dell'incasso dell'importo di € 182,761,01 da parte del Banco di Sicilia in occasione della transazione intervenuta tra il fallimento e la TE s.p.a.
§ 2 — Il Tribunale, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti, ha ritenuto infondata la domanda di RE Credit Servicing S.p.A. e ha respinto la sua richiesta di pagamento, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore di TE IA S.p.A.
Il tribunale ha motivato la decisione in ragione della intervenuta transazione tra TE IA s.r.l.
e TE IA s.p.a. e della mancata prova del credito: «[…] Non è stata allegata e provata la data in cui il Banco di Sicilia S.p.a. ha accettato tali cessioni, né la forma dell'accettazione iniziale e non risulta documentata la controversa comunicazione o notificazione delle cessioni di credito a TE
IA S.p.a., presso la sede principale o secondaria.
A norma dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito produce effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, in questo caso ciò non risulta provato che sia avvenuto;
per conseguenza, la sopravvenienza del fallimento della cedente TE IA S.r.l. del 20.5.2000, in difetto di tale notificazione, ha legittimato il curatore, autorizzato dal Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare, con decreto collegiale del 12-13.10.2005 (documento n. 2 di parte convenuta), ad accettare la proposta transattiva formulata da TE IA S.p.a. con il testo del 7.3.2005
(documento n. 1) alle seguenti condizioni contenute nel suindicato decreto, con cui è stata autorizzata la definizione del contenzioso in corso tra le parti, richiamato nell'espositiva che precede, con il pagamento da TE IA S.p.a. alla curatela fallimentare della complessiva somma di €
5.000.000.
Tale transazione ha avuto a oggetto tutti i crediti inerenti al rapporto contrattuale di appalto intercorso tra l'attuale parte convenuta e TE IA S.r.l. e la parte attrice ha affermato di aver conseguito l'ammissione al passivo di quest'ultima di un credito di rilevante importo.
Al riguardo, si osserva che la parte attrice ha prodotto copia della minuta di un'istanza del Banco di
Sicilia S.p.a. datata 15.9.2000 rivolta al Tribunale di Roma e volta a conseguire l'ammissione al passivo del fallimento TE
2 IA S.r.l. del credito del complessivo importo di lire 9.454.876.114 (pari a €4.883.036,00), composto da quattro voci, oltre le spese di procedura, tre delle quali si riferiscono a saldi passivi di tre conti correnti bancari intestati alla società fallita presso lo stesso istituto di credito (numeri
1800410715301, 8500410284241, 8500410248341) e la quarta indica una “esposizione alla data del fallimento del conto anticipi n° 1800 450 0313 28 intestato 'TE IA srl'” (documento n.
23).
La parte attrice ha depositato trentaquattro documenti allegati all'atto di citazione, pur avendo elaborato due memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., non ha prodotto documentazione ulteriore comprovante l'effettiva proposizione di tale istanza di ammissione al passivo, né l'eventuale accoglimento e neppure la sua controversa attinenza ai crediti oggetto della transazione intervenuta tra TE IA S.p.a. e la curatela fallimentare di TE IA S.r.l. (documenti n. 1 e 2 di parte convenuta).
Si osserva, inoltre, che le scritture intitolate “Cessione di credito” (documenti 6-16 di parte attrice) riguardano i crediti riferiti all'esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla società poi fallita con l'attuale parte convenuta, per i quali era stato pattuito il preventivo procedimento di attestazione dell'approvazione dei lavori svolti da parte della società committente, rispetto all'emissione delle fatture, modalità espressamente indicata in tali atti di cessione dei crediti e, pertanto, la sussistenza del controverso credito non si può ritenere provata in base a fatture emesse dalla società appaltatrice ma non precedute dalla conferma della committente relativa all'esecuzione dei lavori […]».
§ 3 — Con atto di appello ritualmente notificato PR PV S.r.l. chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna di TE IA s.p.a. al pagamento del credito pari a €
4.174.374,71 e delle spese processuali.
Ha resistito all'appello la TI s.p.a. eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione a impugnare di PR e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. con decreto del 4.12.2024, la causa
è stata discussa oralmente all'udienza odierna.
§ 4 — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 4.1 — Con il primo motivo PR PV S.r.l. lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere non provata la notifica dei contratti di cessione del credito a TE IA S.p.A. che risulterebbe, invece, dai documenti dal n.6 al n.16 del fascicolo di parte attrice. Inoltre, la copiosa corrispondenza intrattenuta per venti anni da TE IA con la banca cessionaria dimostrerebbe che la debitrice era pienamente al corrente delle cessioni.
Inoltre, sostiene che dalla errata lettura dell'art. 1264 c.c. il giudice di prime cure avrebbe tratto un improprio collegamento tra la presunta mancata notifica delle cessioni e la transazione stipulata tra
TE IA S.p.A. e la curatela fallimentare, ritenendo che proprio la mancata notifica della cessione del credito avrebbe legittimato il curatore del fallimento di TE IA s.r.l. ad accettare la proposta transattiva di TE IA s.p.a..
Secondo l'appellante, in primo luogo la mancata notifica dei contratti di cessione non inciderebbe sul diritto della cessionaria di agire nei confronti del debitore ceduto TE IA s.p.a., essendo essa necessaria solo per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Inoltre la questione della notifica della cessione
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non avrebbe nulla a che vedere con la transazione, tanto che non sarebbe stata nemmeno opposta da
TE IA (riguarderebbe, infatti, solo una piccola parte del credito oggetto delle