Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/04/2024, n. 382
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 548/2019
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Maria Tulumello Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 548/2019 promossa con atto di citazione notificato in
data 12 aprile 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 27 OGGETTO:
settembre 2023 Altri contratti atipici
d a Codice 143999
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (AT) DELLA VAL
PADANA, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Franco Ferrari del Foro di
Pavia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Larga n.
23
APPELLANTE
c o n t r o
pagina 1 di 56 CONSORZIO SOL.CO MANTOVA – SOLIDARIETA' E
COOPERAZIONE – SOC.COOP.SOC., con il patrocinio dell'avv.
Francesco Ferrari del foro di MA ed elettivamente domiciliato in
MA, via P. Amedeo n. 33, per procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
RT GI e AN OM, nella qualità di eredi
di GI RE
Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trebeschi e dall'avv. Federico
Randazzo, per procura unita digitalmente ex art 83 co.3 cpc, elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Brescia, via delle Battaglie n. 50,
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
E contro
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, in persona del
sindaco pro tempore
Rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Arrigo Gianolio e dall'avv. ND
Barbieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Brescia, via Dalmazia n. 99, per delega in calce alla comparsa di costituzione e
risposta
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di MA n. 4377/2015 RG
pagina 2 di 56
pubblicata in data 11.2.2019 e notificata in data 13.3.2019
CONCLUSIONI
Di AT Val Padana
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento
del presente appello, con le relative conseguenze in termini di soccombenza e
di condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio:
- in via principale: accogliere l'appello dell'AT Val Padana, respingendo le
eccezioni formulate dalle parti appellate, e, per l'effetto, riformare nei termini
precisati nell'atto di appello la sentenza del Tribunale di MA n. 104/2019
accogliendo le conclusioni di 1° grado che di seguito si riportano:
•“in via preliminare: dichiarare l'AT carente della legittimazione passiva nel
presente giudizio;
•in via principale e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento dell'eccezione sopra formulata, rigettare tutte le pretese
avanzate dalle parti avversarie nei confronti dell'AT in quanto infondate in
fatto ed in diritto;
•in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento
totale o parziale delle domande svolte in via preliminare e/o nel merito,
decurtare dalla somma che l'Ill.mo Collegio riterrà dovuta in favore dell'attore
[sig. OR l'importo corrispondente all'assegno di accompagnamento
percepito”;
pagina 3 di 56
- sempre in via principale: respingersi tutte le domande formulate avverso
l'AT Val Padana contenute negli appelli incidentali presentati dal sig.
ND GI, cui sono succedute le sigg.re BE GI e OV
NI confermando le conclusioni proposte dal de cuius, e dalla Sol.Co, in
quanto inammissibili e comunque infondate (in particolare: per quel che
riguarda l'appello incidentale del sig. GI, trattasi della domanda di cui al
punto 2 della lett. F, pp. 38 ss.;
per quel che riguarda l'appello della Sol.Co.,
trattasi della domanda subordinata di cui al punto 2 della comparsa di
costituzione, pp. 14 ss.);
- in via istruttoria: disporsi il rinnovo della CTU di 1° grado.
Di Sol.co. Soc.Coop. sociale
“In principalità:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di MA n.104/2019 in data
11.02.2019, notificata in data 13.03.2019, voglia la Corte d'Appello di Brescia,
accogliersi le seguenti conclusioni:
In principalità
- rigettarsi l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e
per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1549/2015
emesso dal Tribunale di MA in data 18.09.2015;
In subordine
- accertarsi e dichiararsi che il Consorzio Sol.Co. MA s.c.s. è creditore
nei confronti di GI ND, ed ora nei confronti delle eredi dello stesso
pagina 4 di 56
GI BE e NI OV, della somma di € 10.251,00 per la
quota alberghiera della retta di degenza presso la struttura “Il Posto delle
Fragole” per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2014 e per
l'effetto condannarsi queste ultime al pagamento della predetta somma o
quella diversa minore e maggiore, che dovesse risultare provata in corso di
causa, oltre interessi, in favore dell'opposto;
In ulteriore subordine
- qualora dovesse essere accertato l'obbligo del Comune di Castiglione, in
persona del Sindaco pro tempore, e/o dell'ASL della Provincia di MA
(ora Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana), in persona del legale
rappresentante pro tempore, di contribuire, unitamente al Sig. GI ND,
al pagamento della quota alberghiera della retta di degenza presso la struttura
“Il Posto delle Fragole” per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio
2014, condannarsi le eredi del Sig. GI ND, GI BE e NI
OV, il Comune di Castiglione, in persona del Sindaco pro tempore, e
ASL della Provincia di MA (ora Agenzia di Tutela della Salute della Val
Padana), in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro
solidale ovvero pro quota, al pagamento della somma di € 10.251,00 o quella
diversa minore e maggiore, che dovesse risultare provata in corso di causa,
oltre interessi, in favore dell'opposto;
- qualora dovesse essere accertato l'obbligo del Comune di Castiglione, in
persona del Sindaco pro tempore, e/o dell'ASL della Provincia di MA
pagina 5 di 56
(ora Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana), in persona del legale
rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento dell'intera quota
alberghiera della retta di degenza del Sig.GI ND presso la struttura “Il
Posto delle Fragole” per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2014,
condannarsi il Comune di Castiglione, in persona del Sindaco pro tempore, e/o
ASL della Provincia di MA (ora Agenzia di Tutela della Salute della Val
Padana), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
somma di € 10.251,00, con eventuale indicazione delle quote di relativa
spettanza, o quella diversa minore e maggiore, che dovesse risultare provata in
corso di causa, oltre interessi, in favore dell'opposto;
In subordine:
- previo rigetto di tutte le eccezioni formulate da parte appellante, confermarsi
in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In ogni caso:
- spese di lite dei due gradi di giudizio rifuse”.
Degli eredi di GI ND
VI juribus, adversis rejectis, con rifusione di spese, competenze e onorari
dei due gradi, voglia la Corte:
in via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto
che in diritto;
respingersi inoltre, in quanto inammissibile e, comunque,
infondato, l'appello incidentale proposto dal Consorzio Sol.co. MA -
Solidarietà e Cooperazione- Soc. coop. Soc., con specifico riferimento alle
pagina 6 di 56
domande spiegate nei confronti del sig. ND GI;
in subordine: nel denegato caso anche di solo parziale accoglimento delle
impugnazioni principale ed incidentale proposte, in accoglimento delle
domande subordinate specificatamente riproposte, ex art. 346 c.p.c., previa
occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi
comprese le DDGR 6677/2008 e 399/2010, ed i provvedimenti con i quali
Regione ed ASL (ora AT) hanno definito la quota sanitaria in concreto
liquidata a favore del sig. ND GI
accertata e dichiarata la mancata determinazione dell'ammontare della quota
sanitaria ed alberghiera in base al disposto dei DD.P.C.M. 14.2.2001 e
29.11.2001 della retta di degenza presso la RSD gestita dal Consorzio Sol.Co
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del sig. GI e
dei suoi eredi in relazione della residua quota sanitaria nella misura
determinata dall'all. 1 C DPCM 29.11.2001 ovvero in quella determinanda in
corso di causa
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del sig. GI e
dei suoi eredi anche in relazione alla quota socioassitenziale-alberghiera
determinanda in corso di causa della retta di degenza in virtù del disposto dei
D.Lgs. 112/1998, L. 328/2000, D.Lgs 109/1998, DD.P.C.M. 159/2013 e
14.2.2001 e L.R. 3/2008 e previa occorrendo la disapplicazione degli atti e
provvedimenti ritenuti illegittimi.
accertata e dichiarata in ogni caso la non debenza di alcuna somma da parte
pagina 7 di 56
del sig. GI e dei suoi eredi in ragione del suo ricovero giusto principio
dell'evidenziazione economica del solo assistito sancito ex art. 3 co. 2 ter
D.Lgs 109/98 e art. 8 co. 2 let. h) L.R. 3/2008 previa occorrendo la
disapplicazione degli atti e provvedimenti anche comunali ritenuti illegittimi
per l'effetto dichiarare irrita nulla priva di giuridico effetto e comunque
annullare l'opposta ingiunzione di pagamento e, in ogni caso, respingersi le
domande tutte proposte dalle controparti e dichiararsi tenuti in solido fra loro o
pro quota determinanda l'AT Val Padana ed il Comune di Castiglione D/S al
pagamento delle somme tutte dovute al Consorzio SOL.CO MA in
ragione del ricovero del sig. ND GI
in ulteriore subordine: in accoglimento dell'appello incidentale formulato,
previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti
illegittimi ivi compresi nota comunale 29.7.2014 n. 15453 del dirigente area
servizi alla persona, le DCC 14.7.2014 n. 50 e 11.4.2007 n. 227 s.m.i. ed i
provvedimenti con i quali il Comune ha definito entità e decorrenza della
compartecipazione al costo di ND GI
accertato e dichiarato che dal momento dell'inserimento presso la
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Maria Tulumello Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 548/2019 promossa con atto di citazione notificato in
data 12 aprile 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 27 OGGETTO:
settembre 2023 Altri contratti atipici
d a Codice 143999
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (AT) DELLA VAL
PADANA, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Franco Ferrari del Foro di
Pavia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Larga n.
23
APPELLANTE
c o n t r o
pagina 1 di 56 CONSORZIO SOL.CO MANTOVA – SOLIDARIETA' E
COOPERAZIONE – SOC.COOP.SOC., con il patrocinio dell'avv.
Francesco Ferrari del foro di MA ed elettivamente domiciliato in
MA, via P. Amedeo n. 33, per procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
RT GI e AN OM, nella qualità di eredi
di GI RE
Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trebeschi e dall'avv. Federico
Randazzo, per procura unita digitalmente ex art 83 co.3 cpc, elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Brescia, via delle Battaglie n. 50,
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
E contro
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, in persona del
sindaco pro tempore
Rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Arrigo Gianolio e dall'avv. ND
Barbieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Brescia, via Dalmazia n. 99, per delega in calce alla comparsa di costituzione e
risposta
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di MA n. 4377/2015 RG
pagina 2 di 56
pubblicata in data 11.2.2019 e notificata in data 13.3.2019
CONCLUSIONI
Di AT Val Padana
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento
del presente appello, con le relative conseguenze in termini di soccombenza e
di condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio:
- in via principale: accogliere l'appello dell'AT Val Padana, respingendo le
eccezioni formulate dalle parti appellate, e, per l'effetto, riformare nei termini
precisati nell'atto di appello la sentenza del Tribunale di MA n. 104/2019
accogliendo le conclusioni di 1° grado che di seguito si riportano:
•“in via preliminare: dichiarare l'AT carente della legittimazione passiva nel
presente giudizio;
•in via principale e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento dell'eccezione sopra formulata, rigettare tutte le pretese
avanzate dalle parti avversarie nei confronti dell'AT in quanto infondate in
fatto ed in diritto;
•in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento
totale o parziale delle domande svolte in via preliminare e/o nel merito,
decurtare dalla somma che l'Ill.mo Collegio riterrà dovuta in favore dell'attore
[sig. OR l'importo corrispondente all'assegno di accompagnamento
percepito”;
pagina 3 di 56
- sempre in via principale: respingersi tutte le domande formulate avverso
l'AT Val Padana contenute negli appelli incidentali presentati dal sig.
ND GI, cui sono succedute le sigg.re BE GI e OV
NI confermando le conclusioni proposte dal de cuius, e dalla Sol.Co, in
quanto inammissibili e comunque infondate (in particolare: per quel che
riguarda l'appello incidentale del sig. GI, trattasi della domanda di cui al
punto 2 della lett. F, pp. 38 ss.;
per quel che riguarda l'appello della Sol.Co.,
trattasi della domanda subordinata di cui al punto 2 della comparsa di
costituzione, pp. 14 ss.);
- in via istruttoria: disporsi il rinnovo della CTU di 1° grado.
Di Sol.co. Soc.Coop. sociale
“In principalità:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di MA n.104/2019 in data
11.02.2019, notificata in data 13.03.2019, voglia la Corte d'Appello di Brescia,
accogliersi le seguenti conclusioni:
In principalità
- rigettarsi l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e
per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1549/2015
emesso dal Tribunale di MA in data 18.09.2015;
In subordine
- accertarsi e dichiararsi che il Consorzio Sol.Co. MA s.c.s. è creditore
nei confronti di GI ND, ed ora nei confronti delle eredi dello stesso
pagina 4 di 56
GI BE e NI OV, della somma di € 10.251,00 per la
quota alberghiera della retta di degenza presso la struttura “Il Posto delle
Fragole” per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2014 e per
l'effetto condannarsi queste ultime al pagamento della predetta somma o
quella diversa minore e maggiore, che dovesse risultare provata in corso di
causa, oltre interessi, in favore dell'opposto;
In ulteriore subordine
- qualora dovesse essere accertato l'obbligo del Comune di Castiglione, in
persona del Sindaco pro tempore, e/o dell'ASL della Provincia di MA
(ora Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana), in persona del legale
rappresentante pro tempore, di contribuire, unitamente al Sig. GI ND,
al pagamento della quota alberghiera della retta di degenza presso la struttura
“Il Posto delle Fragole” per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio
2014, condannarsi le eredi del Sig. GI ND, GI BE e NI
OV, il Comune di Castiglione, in persona del Sindaco pro tempore, e
ASL della Provincia di MA (ora Agenzia di Tutela della Salute della Val
Padana), in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro
solidale ovvero pro quota, al pagamento della somma di € 10.251,00 o quella
diversa minore e maggiore, che dovesse risultare provata in corso di causa,
oltre interessi, in favore dell'opposto;
- qualora dovesse essere accertato l'obbligo del Comune di Castiglione, in
persona del Sindaco pro tempore, e/o dell'ASL della Provincia di MA
pagina 5 di 56
(ora Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana), in persona del legale
rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento dell'intera quota
alberghiera della retta di degenza del Sig.GI ND presso la struttura “Il
Posto delle Fragole” per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2014,
condannarsi il Comune di Castiglione, in persona del Sindaco pro tempore, e/o
ASL della Provincia di MA (ora Agenzia di Tutela della Salute della Val
Padana), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
somma di € 10.251,00, con eventuale indicazione delle quote di relativa
spettanza, o quella diversa minore e maggiore, che dovesse risultare provata in
corso di causa, oltre interessi, in favore dell'opposto;
In subordine:
- previo rigetto di tutte le eccezioni formulate da parte appellante, confermarsi
in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In ogni caso:
- spese di lite dei due gradi di giudizio rifuse”.
Degli eredi di GI ND
VI juribus, adversis rejectis, con rifusione di spese, competenze e onorari
dei due gradi, voglia la Corte:
in via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto
che in diritto;
respingersi inoltre, in quanto inammissibile e, comunque,
infondato, l'appello incidentale proposto dal Consorzio Sol.co. MA -
Solidarietà e Cooperazione- Soc. coop. Soc., con specifico riferimento alle
pagina 6 di 56
domande spiegate nei confronti del sig. ND GI;
in subordine: nel denegato caso anche di solo parziale accoglimento delle
impugnazioni principale ed incidentale proposte, in accoglimento delle
domande subordinate specificatamente riproposte, ex art. 346 c.p.c., previa
occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi
comprese le DDGR 6677/2008 e 399/2010, ed i provvedimenti con i quali
Regione ed ASL (ora AT) hanno definito la quota sanitaria in concreto
liquidata a favore del sig. ND GI
accertata e dichiarata la mancata determinazione dell'ammontare della quota
sanitaria ed alberghiera in base al disposto dei DD.P.C.M. 14.2.2001 e
29.11.2001 della retta di degenza presso la RSD gestita dal Consorzio Sol.Co
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del sig. GI e
dei suoi eredi in relazione della residua quota sanitaria nella misura
determinata dall'all. 1 C DPCM 29.11.2001 ovvero in quella determinanda in
corso di causa
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del sig. GI e
dei suoi eredi anche in relazione alla quota socioassitenziale-alberghiera
determinanda in corso di causa della retta di degenza in virtù del disposto dei
D.Lgs. 112/1998, L. 328/2000, D.Lgs 109/1998, DD.P.C.M. 159/2013 e
14.2.2001 e L.R. 3/2008 e previa occorrendo la disapplicazione degli atti e
provvedimenti ritenuti illegittimi.
accertata e dichiarata in ogni caso la non debenza di alcuna somma da parte
pagina 7 di 56
del sig. GI e dei suoi eredi in ragione del suo ricovero giusto principio
dell'evidenziazione economica del solo assistito sancito ex art. 3 co. 2 ter
D.Lgs 109/98 e art. 8 co. 2 let. h) L.R. 3/2008 previa occorrendo la
disapplicazione degli atti e provvedimenti anche comunali ritenuti illegittimi
per l'effetto dichiarare irrita nulla priva di giuridico effetto e comunque
annullare l'opposta ingiunzione di pagamento e, in ogni caso, respingersi le
domande tutte proposte dalle controparti e dichiararsi tenuti in solido fra loro o
pro quota determinanda l'AT Val Padana ed il Comune di Castiglione D/S al
pagamento delle somme tutte dovute al Consorzio SOL.CO MA in
ragione del ricovero del sig. ND GI
in ulteriore subordine: in accoglimento dell'appello incidentale formulato,
previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti
illegittimi ivi compresi nota comunale 29.7.2014 n. 15453 del dirigente area
servizi alla persona, le DCC 14.7.2014 n. 50 e 11.4.2007 n. 227 s.m.i. ed i
provvedimenti con i quali il Comune ha definito entità e decorrenza della
compartecipazione al costo di ND GI
accertato e dichiarato che dal momento dell'inserimento presso la
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