Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2024, n. 799

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2024, n. 799
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 799
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. C A Presidente relatore
2) dott. C G Consigliere
3) dott. C A Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1111 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G L V, elettivamente domiciliato presso la U.O.C. Legale della stessa Azienda sita in
nelle Via Pindemonte n. 88. Pt_1
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. V C, CP_1 elettivamente domiciliato presso lo studio della quale sito in nella Via Pt_1
S M n. 22 e presso il domicilio digitale Email_1
Appellato

All'udienza di discussione del 24 ottobre 2024 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 17.12.2019, l Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1316/2019, emesso dal
Tribunale G.L. di Palermo il 10.10.2019, a favore di già dipendente CP_1 della stessa con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 20.346,97 a Pt_1 titolo di compensi per l'attività svolta nella qualità di R.U.P. in due distinti appalti. In via preliminare eccepiva l'incompetenza del G.L., sostenendo che la domanda monitoria, “trattandosi di compensi che vengono liquidati al R.U.P. in base alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006”, dovesse essere proposta dinanzi al


2
Tribunale ordinario, anche in ragione della cessazione del rapporto in data
01.12.2018.
Nel merito, rilevava che la domanda monitoria fosse del tutto carente dei requisiti essenziali previsti dall'art. 633 c.p.c., difettando l'asserito credito di certezza, liquidità ed esigibilità.
In particolare, quanto al requisito della certezza, sosteneva che il fosse CP_1 subentrato nel ruolo di R.U.P. relativamente all'appalto lavoro COSEDIL soltanto nel
2012.
Secondo l'Azienda, poi, il credito non sarebbe liquido ed esigibile “posto che, ancora oggi, i lavori risulta sul portale enti dell'ANAC che suddetto appalto è in lavorazione”. Ancora, non vi sarebbe “prova scritta idonea a fondare il credito” poiché il regolamento aziendale n. 3921 del 2003, che disciplina i compensi da corrispondere ai R.U.P., non sarebbe più in vigore “a seguito della soppressione della legge 109/94 ( sugli appalti e con l'entrata in vigore del D. lgs. 163/06 s.m.i”. Pt_2
Infine, contestava la richiesta di interessi e spese legali sulla sorte ingiunta.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Eccepiva la tardività dell'opposizione e, quanto al difetto di competenza, rilevava di avere assunto “la qualità di R.U.P. proprio perché dipendente di ruolo in servizio Parte presso l di , anche sulla scorta di quanto disposto ai sensi dell'art. 10 Pt_1 del d.lgs. n. 163/2006 (il quale ricalca quanto già statuito dall'art. 7 del DPR n. 554/1999)”. Nel merito, sosteneva di avere calcolato i propri compensi sulla scorta dell'incarico ricevuto e dell'attività svolta secondo i criteri determinati dalla stessa nella delibera n. 13 del 18.01.2006, somme peraltro mai contestate. Pt_1
Contestava di avere operato un'autodeterminazione delle somme poi ingiunte, deducendo, piuttosto, di avere inoltrato le parcelle all successivamente Pt_1 approvate con “determina n. 456/REPT del 12.11.2018, per i lavori di Termini Imerese, e con la determina n. 527/REPT del 18.12.2018, con riferimento ai lavori svolti presso l , entrambe recanti l'approvazione e conseguente Parte_4 sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie,
Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico, in persona dell'avv. F D (cfr. documenti nn. 5 e 6 del fascicolo del monitorio)”, peraltro dichiarate immediatamente esecutive dal Direttore dell'UOC. Con sentenza n. 2886/2022, emessa in data 16.09.2022, il Tribunale G.L. di Parte Palermo rigettava il ricorso dell
3
Disattesi l'eccezione di tardività dell'opposizione nonché di difetto di competenza del giudice adito, rilevando che “traendo origine i crediti oggetto di causa da un incarico, quale quello di responsabile unico del procedimento, affidato al convenuto proprio in ragione del rapporto di dipendenza che lo legava all
[...]
opponente”, nel
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