Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 30
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N. R.G. 1459/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOL ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
MA Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1459/2022 promossa da:
RC OL VE S.R.L. (PI: 02034570461), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO GADDINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
AZIENDA US TOSCANA RD OV (cf: 00523180461), con il patrocinio dell'Avv. RC DI BISCEGLIE, l'Avv. NICOLETTA RABIOLO e l'Avv. ALESSANDRA DI BUGNO;
CE VI (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. GIONATA ANGELICI;
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA (PI: 11998320011), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA BENVENUTI;
GI NZ (cf: [...]), contumace;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 586/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 9.6.2022.
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 26 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e per le causali tutte di cui agli atti di causa presenti in atti:
- accertare e dichiarare la diminuzione di valore dell'oggetto della compravendita e accertato il pregiudizio economico subito dalla parte attrice acquirente voglia, previa diminuzione del prezzo pagato, condannare l'AZIENDA US TOSCANA RD OV alla restituzione del prezzo versato in eccesso, con interessi e rivalutazione dal giorno del contratto di compravendita o dalla domanda al saldo, oltre il risarcimento di tutti i danni subiti. Con vittoria di spese e competenze di causa;
- Accertata la negligenza e/o imperizia del convenuto Geom. VI CE incaricato dell'assistenza all'atto di compravendita da parte attrice e alla perizia tecnico- estimativa fornita per la US n. 12 per l'individuazione del prezzo dell'immobile, a tutta l'attività tecnica propedeutica sfociata poi nell'acquisto ed ancor prima nella valutazione e descrizione del bene oggetto dell'acquisto, condannare il Geom. VI CE al risarcimento dei danni nei confronti della società attrice per responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, per avere comunque causato con il proprio comportamento a parte attrice un danno patrimoniale ingiusto. Con vittoria di spese e competenze di causa;
- Conseguentemente condannare il Geom. VI EL alla restituzione delle somme corrisposte “per compulsum” a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e pari ad euro 25.578,55 di cui al documento n. 5) versato in atti.
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni sollevate dagli appellati perché del tutto infondate in fatto e diritto”.
Per la parte appellata US 12:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in rito
-dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi espressi in premessa con conseguente conferma in ogni sua parte della impugnata sentenza compresa la condanna alle spese
- rigettare l'appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della impugnata sentenza compresa la condanna alle spese.
In ogni caso con vittoria di compenso e spese del presente giudizio anche il relazione al procedimento ex artt.283 e 351 c.p.c., da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 con l'aumento del 30% previsto dall'art.4 comma 1 bis, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Corte d'Appello di Torino 259/10, Corte d'Appello di Bolzano 101/2012).
Per la parte appellata CE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto dalla società MA LO NV S.r.l., con integrale conferma della sentenza impugnata;
pagina 2 di 26 nell'ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità totale, parziale e/o solidale del Geom. VI EL, dichiararsi che la società di assicurazioni TA RA S.p.a. è obbligata a rilevare indenne il proprio assicurato da ogni e qualsiasi pregiudizio dovesse derivargli dall'accoglimento delle domande attrici;
in ogni caso, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese del presente giudizio”.
Per la parte appellata US 12:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio anche in favore dell'esponente terza chiamata;
nell'ipotesi in cui la Corte non confermasse integralmente la sentenza impugnata, ripropone le conclusioni del primo grado di giudizio e chiede, pertanto, che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia, in via principale, respingere la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto assicurato, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio anche in favore della concludente terza chiamata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata e provata la domanda proposta da parte attrice nei confronti del Geom. EL, limitare il risarcimento a carico dell'esponente in funzione della percentuale di effettiva responsabilità riconosciuta esistente e provata a carico del convenuto e dei soli danni che l'attore avrà dimostrato essere effettiva conseguenza del sinistro, con consequenziale pronuncia in tema di spese ed onorari di giudizio e, comunque, nei limiti della garanzia stipulata, limitatamente alla quota di responsabilità dell'assicurato in caso di responsabilità solidale, con esclusione delle spese sostenute dall'assicurato per l'autonoma difesa, con applicazione degli scoperti contrattualmente stabiliti, dei limiti di risarcimento per sinistro convenuti e senza possibilità di superamento del massimale pattuito per danni patrimoniali in € 258.228,44”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 586/2022 pubblicata il 9.6.2022, ha così deciso:
1) Rigetta le domande proposte dall'attrice MA LO NV S.rl. nei confronti della convenuta Azienda US Toscana RD VE (già Azienda US n.12 di GI) e del convenuto Geom. EL VI;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle domande subordinate di manleva proposte dalla convenuta Azienda US Toscana RD VE nei confronti del convenuto Geom.
EL VI e da quest'ultimo nei confronti della terza chiamata TA RA
S.pA.;
3) Condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta Azienda US Toscana
RD VE delle spese di lite, che liquida in euro 21.387,00 per compensi, oltre rimborso
pagina 3 di 26 spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge ;
4) Condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto Geom. EL VI delle spese di lite, che liquida in euro 21.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge;
5) Compensa interamente le spese di lite tra il convenuto Geom. EL VI e la terza chiamata TA RA S.p.A., nonché tra il primo e il terzo chiamato
IN ZO.
1.1 MA LO NV SR, con atto di citazione notificato il 20.5.2008, aveva convenuto in giudizio la US 12 di GI (oggi Azienda US Toscana RD VE, in seguito anche solo US) e il Geom. VI EL, esponendo che:
(-) la US 12, con delibera n. 146 del 6.4.2005, aveva bandito un pubblico incanto (ex art. 115 L. Reg. Toscana 40/2005) per la vendita di alcuni suoi beni, fra i quali era individuato, quale lotto n. 2, una porzione di più ampio fabbricato ad uso uffici in Via Leonaida Repaci angolo Via Aurelia in GI;
in catasto al foglio 6, p.lla 1313 sub 3 mq 342;
(-) il prezzo base del bene era stato determinato sulla scorta di una Relazione tecnico estimativa redatta dal Geom. VI EL datata il 3.10.2002 e giurata il 4.10.2002: essa dava conto che il fabbricato poteva essere destinato a uffici anche privati, sicché anche per studi professionali di privati (avvocati e commercialisti prima di tutto);
(-) dopo un'asta andata deserta, la US aveva disposto procedersi a vendita a trattativa privata e il 6.10.2005, scrutinate le offerte ricevute, aveva aggiudicato il bene a ZO
IN, aggiudicazione divenuta definitiva il 19.12.2005, dopo che il Comune di
GI aveva omesso di esercitare il diritto di prelazione;
(-) il 7.6.2006 era stato stipulato, per atto pubblico rogato dal Notaio Fabio Monaco, il contratto di compravendita (prezzo di € 892.800,00, pagato), al quale era intervenuta MA
LO NV SR quale terzo beneficiario, avendo l'acquirente IN stipulato in suo favore;
la società aveva contestualmente dichiarato di volerne profittare;
(-) solo dopo l'acquisto, MA LO NV SR, che si era determinata ad acquisire il bene in base alle indicazioni del Geom. EL sulla possibilità di destinare l'immobile a uffici per privati, aveva verificato che la natura del bene, in base al P.R.G., non consentiva quella destinazione, perché l'immobile era destinabile solo a uffici pubblici e non privati.
Aveva pertanto chiesto, in via gradata: pagina 4 di 26
a) dichiararsi la nullità della compravendita;
b) annullarla per errore;
c) risolverla per mancanza di qualità promesse o per il venir meno della presupposizione, con condanna risarcitoria.
1.2 La US si era costituita per resistere, negando in radice le pretese avversarie.
In subordine, aveva chiesto di essere mallevata dal Geom. EL.
1.3 EL si era, del pari, costituito per resistere, contestando qualsiasi sua responsabilità.
Aveva, peraltro, chiesto di chiamare in causa, quale litisconsorte necessario, ZO
IN;
nonché, a fini di propria garanzia, la società TA RA PA, con la quale aveva in essere polizza della r.c. professionale.
1.4 TA Assicurazione PA si era costituita per contestare ogni domanda contro il proprio assistito;
in subordine, chiedendo la limitazione della sua
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOL ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
MA Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1459/2022 promossa da:
RC OL VE S.R.L. (PI: 02034570461), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO GADDINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
AZIENDA US TOSCANA RD OV (cf: 00523180461), con il patrocinio dell'Avv. RC DI BISCEGLIE, l'Avv. NICOLETTA RABIOLO e l'Avv. ALESSANDRA DI BUGNO;
CE VI (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. GIONATA ANGELICI;
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA (PI: 11998320011), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA BENVENUTI;
GI NZ (cf: [...]), contumace;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 586/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 9.6.2022.
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 26 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e per le causali tutte di cui agli atti di causa presenti in atti:
- accertare e dichiarare la diminuzione di valore dell'oggetto della compravendita e accertato il pregiudizio economico subito dalla parte attrice acquirente voglia, previa diminuzione del prezzo pagato, condannare l'AZIENDA US TOSCANA RD OV alla restituzione del prezzo versato in eccesso, con interessi e rivalutazione dal giorno del contratto di compravendita o dalla domanda al saldo, oltre il risarcimento di tutti i danni subiti. Con vittoria di spese e competenze di causa;
- Accertata la negligenza e/o imperizia del convenuto Geom. VI CE incaricato dell'assistenza all'atto di compravendita da parte attrice e alla perizia tecnico- estimativa fornita per la US n. 12 per l'individuazione del prezzo dell'immobile, a tutta l'attività tecnica propedeutica sfociata poi nell'acquisto ed ancor prima nella valutazione e descrizione del bene oggetto dell'acquisto, condannare il Geom. VI CE al risarcimento dei danni nei confronti della società attrice per responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, per avere comunque causato con il proprio comportamento a parte attrice un danno patrimoniale ingiusto. Con vittoria di spese e competenze di causa;
- Conseguentemente condannare il Geom. VI EL alla restituzione delle somme corrisposte “per compulsum” a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e pari ad euro 25.578,55 di cui al documento n. 5) versato in atti.
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni sollevate dagli appellati perché del tutto infondate in fatto e diritto”.
Per la parte appellata US 12:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in rito
-dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi espressi in premessa con conseguente conferma in ogni sua parte della impugnata sentenza compresa la condanna alle spese
- rigettare l'appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della impugnata sentenza compresa la condanna alle spese.
In ogni caso con vittoria di compenso e spese del presente giudizio anche il relazione al procedimento ex artt.283 e 351 c.p.c., da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 con l'aumento del 30% previsto dall'art.4 comma 1 bis, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Corte d'Appello di Torino 259/10, Corte d'Appello di Bolzano 101/2012).
Per la parte appellata CE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello proposto dalla società MA LO NV S.r.l., con integrale conferma della sentenza impugnata;
pagina 2 di 26 nell'ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità totale, parziale e/o solidale del Geom. VI EL, dichiararsi che la società di assicurazioni TA RA S.p.a. è obbligata a rilevare indenne il proprio assicurato da ogni e qualsiasi pregiudizio dovesse derivargli dall'accoglimento delle domande attrici;
in ogni caso, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese del presente giudizio”.
Per la parte appellata US 12:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio anche in favore dell'esponente terza chiamata;
nell'ipotesi in cui la Corte non confermasse integralmente la sentenza impugnata, ripropone le conclusioni del primo grado di giudizio e chiede, pertanto, che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia, in via principale, respingere la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto assicurato, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio anche in favore della concludente terza chiamata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata e provata la domanda proposta da parte attrice nei confronti del Geom. EL, limitare il risarcimento a carico dell'esponente in funzione della percentuale di effettiva responsabilità riconosciuta esistente e provata a carico del convenuto e dei soli danni che l'attore avrà dimostrato essere effettiva conseguenza del sinistro, con consequenziale pronuncia in tema di spese ed onorari di giudizio e, comunque, nei limiti della garanzia stipulata, limitatamente alla quota di responsabilità dell'assicurato in caso di responsabilità solidale, con esclusione delle spese sostenute dall'assicurato per l'autonoma difesa, con applicazione degli scoperti contrattualmente stabiliti, dei limiti di risarcimento per sinistro convenuti e senza possibilità di superamento del massimale pattuito per danni patrimoniali in € 258.228,44”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 586/2022 pubblicata il 9.6.2022, ha così deciso:
1) Rigetta le domande proposte dall'attrice MA LO NV S.rl. nei confronti della convenuta Azienda US Toscana RD VE (già Azienda US n.12 di GI) e del convenuto Geom. EL VI;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle domande subordinate di manleva proposte dalla convenuta Azienda US Toscana RD VE nei confronti del convenuto Geom.
EL VI e da quest'ultimo nei confronti della terza chiamata TA RA
S.pA.;
3) Condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta Azienda US Toscana
RD VE delle spese di lite, che liquida in euro 21.387,00 per compensi, oltre rimborso
pagina 3 di 26 spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge ;
4) Condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto Geom. EL VI delle spese di lite, che liquida in euro 21.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge;
5) Compensa interamente le spese di lite tra il convenuto Geom. EL VI e la terza chiamata TA RA S.p.A., nonché tra il primo e il terzo chiamato
IN ZO.
1.1 MA LO NV SR, con atto di citazione notificato il 20.5.2008, aveva convenuto in giudizio la US 12 di GI (oggi Azienda US Toscana RD VE, in seguito anche solo US) e il Geom. VI EL, esponendo che:
(-) la US 12, con delibera n. 146 del 6.4.2005, aveva bandito un pubblico incanto (ex art. 115 L. Reg. Toscana 40/2005) per la vendita di alcuni suoi beni, fra i quali era individuato, quale lotto n. 2, una porzione di più ampio fabbricato ad uso uffici in Via Leonaida Repaci angolo Via Aurelia in GI;
in catasto al foglio 6, p.lla 1313 sub 3 mq 342;
(-) il prezzo base del bene era stato determinato sulla scorta di una Relazione tecnico estimativa redatta dal Geom. VI EL datata il 3.10.2002 e giurata il 4.10.2002: essa dava conto che il fabbricato poteva essere destinato a uffici anche privati, sicché anche per studi professionali di privati (avvocati e commercialisti prima di tutto);
(-) dopo un'asta andata deserta, la US aveva disposto procedersi a vendita a trattativa privata e il 6.10.2005, scrutinate le offerte ricevute, aveva aggiudicato il bene a ZO
IN, aggiudicazione divenuta definitiva il 19.12.2005, dopo che il Comune di
GI aveva omesso di esercitare il diritto di prelazione;
(-) il 7.6.2006 era stato stipulato, per atto pubblico rogato dal Notaio Fabio Monaco, il contratto di compravendita (prezzo di € 892.800,00, pagato), al quale era intervenuta MA
LO NV SR quale terzo beneficiario, avendo l'acquirente IN stipulato in suo favore;
la società aveva contestualmente dichiarato di volerne profittare;
(-) solo dopo l'acquisto, MA LO NV SR, che si era determinata ad acquisire il bene in base alle indicazioni del Geom. EL sulla possibilità di destinare l'immobile a uffici per privati, aveva verificato che la natura del bene, in base al P.R.G., non consentiva quella destinazione, perché l'immobile era destinabile solo a uffici pubblici e non privati.
Aveva pertanto chiesto, in via gradata: pagina 4 di 26
a) dichiararsi la nullità della compravendita;
b) annullarla per errore;
c) risolverla per mancanza di qualità promesse o per il venir meno della presupposizione, con condanna risarcitoria.
1.2 La US si era costituita per resistere, negando in radice le pretese avversarie.
In subordine, aveva chiesto di essere mallevata dal Geom. EL.
1.3 EL si era, del pari, costituito per resistere, contestando qualsiasi sua responsabilità.
Aveva, peraltro, chiesto di chiamare in causa, quale litisconsorte necessario, ZO
IN;
nonché, a fini di propria garanzia, la società TA RA PA, con la quale aveva in essere polizza della r.c. professionale.
1.4 TA Assicurazione PA si era costituita per contestare ogni domanda contro il proprio assistito;
in subordine, chiedendo la limitazione della sua
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