Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 21
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 405 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 3.03.2022 al n. 405 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza N.619/2021 pubblicata il 26/08/2021
promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Firenze, via Tagliaferri n.19, presso e nello studio dell'avv. Vinicio Di Lauro Bibbiani che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Rossana Rosati del Foro di Grosseto, come da procura in atti
- appellante - contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Fazzini, CP elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Grosseto, Corso Carducci n. 34, come da procura in atti;

La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “"Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio, in riforma parziale della sentenza n. 619/21 emessa dal Tribunale di Grosseto, Giudice Dott.ssa Adriana Forastiere, in data il 25/8/21, resa nel giudizio R.G. 108/2013, non notificata, ed in accoglimento del presente appello, -in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 619/21 emessa dal Tribunale di Grosseto, Giudice Dott.ssa Adriana Forastiere, in data il 25/8/21, resa nel giudizio R.G. 108/13, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate in I° grado che di seguito si riportano: - in via principale condannare la Sig.ra a restituire al Sig. la somma di € CP Parte_1 217.500,00 o quella diversa di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, nella impugnata e denegata ipotesi di rigetto della domanda
principale, condannare la Sig.ra a restituire al Sig. CP Parte_1 la somma di € 132.500,00 o quella diversa di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
-rigettare ogni e qualunque domanda e/o eccezione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di I° e II° Grado.
”;
per l'appellato: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 619/2021 del Tribunale di Grosseto condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa
.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la ex coniuge al fine di ottenere la CP restituzione della somma di euro 271.500 o, in subordine, la somma di euro
132.500.
Deduceva di avere acquistato in epoca precedente il matrimonio un terreno in Braccagni censito al Catasto terreni al foglio 15 particelle 555 - 544.
In data 18.12.1994 aveva contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni. Con la vendita di tale appezzamento aveva ricavato la somma di euro 175.000 impiegata nel contratto preliminare di compravendita, concluso in data 30.06.2004 avente ad oggetto un appartamento in fase di realizzazione
a Braccagni;
l'acquisto non veniva perfezionato, avendo egli ceduto il contratto preliminare a terza persona.
La somma veniva quindi versata sul conto corrente cointestato alle odierne parti in causa. In data 14.11.2004 il formulava proposta irrevocabile di _1 acquisto dell'appartamento sito in Follonica, Via Isola d'Iaschia 1;
accettata la proposta i coniugi stipulavano il contratto preliminare per l'acquisto dell'abitazione in data 20.11.2005. Il prezzo della compravendita veniva fissato in € 265.000,00.
Con convenzione del 12.12.2005 le parti mutavano il regime patrimoniale, adottando il regime della separazione dei beni. Con il contratto definitivo di vendita la proprietà dell'immobile veniva trasferita in via esclusiva a CP
[...]
Intervenuta la separazione legale fra le parti, pronunciata con sentenza
n.225/2018, il chiedeva la restituzione delle somme versate per _1
l'acquisto dell'immobile sito in Follonica, in quanto ricavato della vendita di beni personali, non ricadenti nel regime di comunione legale fra coniugi.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendo che l'intestazione in via eslcusiva dell'immobile in capo alla per effetto del contratto CP
2
definitivo, integrasse un'ipotesi di donazione indiretta. Riteneva il primo giudice che la natura di negozio a titolo gratuito poteva evincersi dall'impiego da parte dell'attore di somme derivanti dalla vendita di beni personali destinate all'acquisto del bene immobile in esclusivo favore della moglie.
Avverso la sentenza proponeva atto di appello articolato Parte_1 su plurimi motivi
L'appellante deduceva che erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'appellante citando le norme sulla comunione dei beni, inapplicabili al caso di specie essendo i coniugi in regime di separazione.
Rilevava che i
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