Corte d'Appello Bari, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. N. 1572/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale ex art.
2043 c.c.
”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1572 dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 3389/2022 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione
Civile, pubblicata il 21.09.2022
TRA
Baia Camping Village s.p.a. (c.fisc. e p.iva 03065190989) con sede in Salò (incorporante la società
Eurotouring s.r.l., già Eurotouring spa), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Mario Vezzola, rappresentata e difesa, con poteri tra loro disgiunti, dagli
AVV.TI NAPOLI MARIO, MAUTINO SABRINA e RESTA VINCENZO, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Piccinni, 210, presso lo studio dell'AVV. RESTA VINCENZO, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, corrente in Roma, e MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11.09.2024, che qui devono intendersi riportate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 luglio 2012, l'Eurotouring S.r.l. (prima
Eurotouring S.p.A.), proprietaria del “Centro Turistico San CO” di Peschici (FG), adibito a camping, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio p.t., il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., il
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Capo Dipartimento p.t., il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, in persona del Capo Dipartimento p.t., il Corpo Forestale dello Stato, in persona del Capo p.t., al fine di sentir accertare e dichiarare le loro responsabilità per aver omesso i comportamenti dovuti
e ritardato gli interventi necessari allo spegnimento delle fiamme e al contenimento della diffusione dell'incendio che ha coinvolto la struttura di essa attrice e, per l'effetto, ottenere una generica condanna al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in separato giudizio.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva che, il 24 luglio 2007, era stata vittima del terrificante (e noto) incendio che aveva devastato il territorio di Peschici, che aveva colpito direttamente e drammaticamente il Centro Turistico San CO, causando danni ambientali e strutturali ingentissimi, nonché la perdita di tutti gli incassi della stagione estiva, che soleva protrarsi almeno fino alla prima metà di ottobre. In particolare, l'Eurotouring S.r.l., lamentava: 1) la distruzione del 95% del patrimonio arboreo;
2) l'inquinamento della quasi totalità della superficie provocato dalla combustione delle auto, delle tende, dei campers e delle roulottes;
3) il danneggiamento irreversibile dell'intero impianto elettrico esterno;
4) il danneggiamento della recinzione perimetrale;
5) l'annerimento del residuo patrimonio arboreo, delle poche auto non andate distrutte e della maggior parte dei muretti in pietra dei terrazzamenti;
6) la distruzione dei paletti in legno a delimitazione delle aree;
7) la distruzione della maggior parte dei terminali dell'impianto antincendio;
8) il danneggiamento di n.2 macchine per la produzione di acqua calda;
9) il danneggiamento delle pompe di aereazione dell'impianto di depurazione;
10) il deterioramento del servizio igienico “Centauro Sud” e “Centauro Nord”;
11) i danni alla zona
“Andromeda”;
12) il danneggiamento del bar “Orione”;
13) il danneggiamento della zona
“Auriga”;
14) il danneggiamento dell'impianto telefonico e di illuminazione esterna;
15) il danneggiamento irrimediabile della macchina spazzatrice e del gruppo elettrogeno;
16) la perdita di quasi tutti gli estintori di varie dimensioni;
17) il danneggiamento della segnaletica direzionale interna ed esterna;
18) il danneggiamento della pavimentazione stradale in asfalto;
19) la distruzione di n. 216 autovetture, n. 76 campers, n. 113 roulottes e n. 79 tende di proprietà dei turisti;
la perdita degli incassi della stagione estiva e la riduzione di quelli relativi alle annate successive, pesantemente condizionati dalla vicenda di cui è causa.
2
Parte attrice sosteneva che l'illimitata diffusione delle fiamme era da addebitarsi alle omissioni e ai ritardi degli interventi delle amministrazioni convenute, deducendo che: - sin dalle ore 9:00 del mattino i dipendenti e i responsabili del Centro Turistico, essendosi accorti di un incendio circoscritto, divampato in una zona distante dal Centro stesso, avevano provveduto a chiedere il repentino intervento dei Vigili del Fuoco, della Guardia Forestale e della Prefettura;
- avevano reiterato nelle ore successive la richiesta di soccorsi;
- solo intorno alle 12:30, quando l'incendio si era aggravato, erano sopraggiunti i Vigili del Fuoco che, tuttavia, avevano interrotto le operazioni di spegnimento dopo poco, a causa dell'esaurimento del liquido nel serbatoio, senza fare più ritorno. Conseguentemente, secondo l'attrice, la negligenza delle amministrazioni suddette, sotto il profilo della prevenzione (per aver omesso la predisposizione di un piano idoneo a fronteggiare
l'emergenza estiva degli incendi) e sotto il profilo emergenziale (per aver omesso l'impiego di mezzi idonei) aveva rivestito efficienza causale esclusiva nella causazione dei danni subiti a seguito dell'incendio del 24 luglio 2007.
Costituendosi in giudizio, le amministrazioni convenute eccepivano: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Dipartimento della Protezione Civile, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato in quanto privi di soggettività giuridica e capacità processuale;
nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dell'espletamento delle prove testimoniali.
Con sentenza n. 3389/2022, pubblicata il 21.09.2022 e notificata a mezzo p.e.c. il 17.10.2022, il
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, dichiarava, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato;
nel merito, rigettava la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
conseguentemente, condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., e al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., l'Eurotouring S.r.l. ha interposto tempestivo gravame, censurandola per i seguenti motivi: 1) erronea interpretazione e omessa applicazione delle norme da cui deriva la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli Interni;
2) errata
o omessa valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale, ai fini dell'accertamento degli inadempimenti delle amministrazioni convenute;
3) liquidazione delle spese di lite, poste a carico di essa attrice in primo grado.
Ha chiesto, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertata e dichiarata la responsabilità delle amministrazioni convenute nella causazione dei fatti dannosi
3 descritti in narrativa, condannare le medesime amministrazioni al generico risarcimento dei danni
(determinati da tali fatti) in favore della società attrice, (danni) da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali del 15% del presente grado di giudizio e con sentenza esecutiva come per legge”.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con la rifusione delle spese di giudizio in loro favore.
A seguito dell'udienza collegiale, svoltasi in presenza, in data 11 settembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione.
****
Il Tribunale, ritenuta sussistente la legittimazione passiva esclusivamente in capo al Ministero degli Interni ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fondamento della decisione ha osservato che “…gli eventi avvenuti il 24.7.2007 interessavano un'area del Comune di Peschici di considerevoli dimensioni ricomprendente, anche, il centro turistico “San CO”. Le allegazioni della attrice, che non hanno trovato adeguato riscontro in sede istruttoria, si fondano sulla errata considerazione che l'operato delle convenute possa essere vagliato sulla scorta dei soli interventi realizzati, in maniera diretta, in favore del centro turistico;
questo, al momento dei fatti di causa, rappresentava una minima parte dell'area – tripartita e prossima al Comune di Peschici –interessata dal rogo. Le azioni poste in essere dalle convenute devono, dunque, essere vagliate – anche ai fini della esigibilità della distinta condotta che, secondo la Eurotouring, avrebbe impedito il prodursi e l'aggravarsi dei danni – tenendo conto della complessiva situazione presente sui luoghi. Deve, altresì, precisarsi che la valutazione compiuta in questa sede non può che concernere quanto posto in essere dagli evocati in giudizio, non potendo aversi riguardo
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