Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 18

CA Perugia
Sentenza
13 gennaio 2025
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CA Perugia
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 18
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 18
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 745/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
ON MA (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv.
BILOTTA PAOLA elettivamente domiciliato in CORSO DEL POPOLO N. 101 05100
TERNI presso lo studio del difensore appellante e
TA HE (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv.
VERGARI AGNESE elettivamente domiciliato in VIA III SETTEMBRE (C/O AVV.
SBARDELLA) SPOLETO presso lo studio del difensore appellato

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
3.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato AN HE chiedeva, nei confronti di
ON TI, comproprietaria con lei al 50% di immobile sito in Terni Piazza della
Pace n. 15, di disporre lo scioglimento della comunione e la condanna della convenuta alla restituzione del 50% dei frutti da lei percetti a titolo di canone di locazione.
TI ON si costituiva opponendosi alla divisione, essenzialmente per ragioni di ordine economico, cioè per il rischio di deprezzamento del bene, già di per sé di valore commerciale piuttosto esiguo;
inoltre dava atto che l'immobile le era stato trasferito dal compagno BE IC nel 2017, ma che in seguito la volontà dello stesso sarebbe stata quello di intestare la proprietà dell'intero immobile alla figlia della coppia
IC /HE mediante una donazione, cosa che la madre della ragazza aveva contestato;
che la vendita in sede divisionale non tutelerebbe gli interessi della ragazza,
invalida al 75% e percettrice per intero dei canoni di locazione, di cui la TI non aveva mai disposto.
Nell'ambito di tale giudizio il Tribunale, rilevando d'ufficio la questione della possibile nullità del contratto di compravendita intervenuto tra la TI ed il IC ex art. 1,
comma 20 L.560/1993
, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
IC BE e di ER, dal quale nel 1997 gli allora coniugi IC HE
avevano acquistato la proprietà dell'immobile.
Il primo, costituitosi, ha chiesto che, accertata la validità del contratto di trasferimento di proprietà, del 22 dicembre 2017, intervenuto tra IC BE e TI ON,
fosse pronunciata la sua estromissione dal giudizio.
L'Ente ha rilevato di non rivestire la qualità di condividente nel procedimento e che non opera il diritto di prelazione in caso di vendita di quota indivisa, oltretutto nel caso di specie il trasferimento risultava avvenuto in virtù di un contratto di mantenimento ed assistenza, caratterizzato dall'intuitus personae e dall'infungibilità delle prestazioni in corrispettivo, il che escludeva l'applicabilità della prelazione. Ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
pag. 2/8
Nominato il ctu per le operazioni di stima, il tecnico si avvedeva che a causa di un errore materiale in sede di rogito l'immobile oggetto della divisione non era quello identificato a catasto con il sub. 10 della particella 302, ma il sub. 11, formalmente rimasto in proprietà di ER, che manifestava la sua disponibilità alla rettifica dell'atto di cessione.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, con sentenza parziale definitiva n.
813/2022 il Tribunale di Terni ha estromesso dal giudizio sia IC BE che
ER accertando come il bene immobile sito in Terni Piazza della Pace 15, censito al
NCEU Terni foglio 124 part. 302 sub. 11 appartenga ad AN HE per la quota di ½ di piena proprietà e a ON TI per la quota di ½ di piena proprietà,
condannando la seconda alla rifusione in favore della prima della somma di euro
4.800,00, pari alla metà dei canoni di locazione maturati da novembre 2018 a ottobre
2022, oltre interessi.
Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 ON TI ha proposto appello avverso la citata sentenza sulla base di due motivi.
Con il primo si contesta che il giudice abbia fondato la propria decisione sulla base
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