Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2024, n. 3959
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.6.2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3883 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
FUTURA VACANZE SPA (c.f. 01634820748), domiciliata in Roma, VIA B. TORTOLINI 34
00197 ROMA, presso lo studio dell'Avv. PAOLETTI NATALIA (c.f. [...]), che l rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
BO LO (c.f. [...]), domiciliata in VIALE REGINA
MARGHERITA, 278 00198 ROMA, presso lo studio degli Avv. FERRARO MARCO (c.f.
[...]) e STEFANO GIOVE (C.F. [...]), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — FU AN s.p.a. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il notaio
DA OC, deducendo la sua responsabilità professionale in ordine al ricevimento dell'atto di cessione in favore della stessa attrice di un credito IVA di € 1.400.000,00 della ST IN s.r.l. a fronte di un corrispettivo di € 560.000, atto rogato dalla OC il 26.1.2015 con n. rep 26.635 racc.
18658. Deduceva che il corrispettivo veniva versato a mezzo assegni bancari non trasferibili tutti regolarmente incassati dalla ST IN. Lamentava che, a seguito di una verifica della Agenzia delle
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Entrate in ordine all'utilizzo del credito IVA acquistato in data 23. 1.2017, presentava istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate così apprendendo che la ST IN s.r.l non aveva chiesto il rimborso del sopraindicato credito, il quale pertanto rimaneva non cedibile. Deduceva la responsabilità del notaio OC, la quale prima di stipulare l'atto avrebbe dovuto verificare che la
ST IN avesse chiesto il rimborso del credito IVA e lamentava che in conseguenza della negligenza del professionista aveva patito un danno pari al corrispettivo versato alla ST IN di €
560.000 ed al compenso versato alla OC di € 10.660,00. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni.
DA OC nel costituirsi contestava integralmente gli avversi assunti, evidenziando come alla data del rogito la cedente dichiarava di essere nella piena disponibilità del credito ceduto, rispondendo della insolvenza del debitore e si impegnava a notificare la cessione del credito;
all'atto veniva altresì allegata copia del cassetto fiscale della cedente ed una certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'importo del credito IVA vantato dalla ST IN e pari ad e 2.365.987. Evidenziava di aver ricevuto incarico solo per la stipula dell'atto e per gli incombenti ad esso prodromici ma di non aver avuto incarico in ordine alla verifica successiva del deposito da parte di ST IN dell'istanza di rimborso del credito oggetto di cessione. Deduceva, inoltre, che dell'eventuale inesistenza del credito IVA, peraltro in ogni caso subordinata ai controlli dell'Agenzia delle Entrate, poteva essere responsabile unicamente la cedente e che in ogni caso alla data della stipula l'esistenza del credito emergeva dalla documentazione versata in atti. Esponeva, inoltre, che la FU AN aveva presentato in data 27.2.2015, un mese dopo il rogito, dichiarazione integrativa IVA in cui veniva indicato un importo in detrazione pari al credito acquistato e che dunque palese era l'intenzione della attrice non di incassare la somma richiesta a rimborso ma di disporne per compensazioni nel modello
F24. Contestava, infine, il quantum del danno lamentato ed il nesso eziologico con la presunta inadempienza. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21746/2019, pubblicata in data 12.11.2019, ha così statuito: “1. rigetta la domanda di FU AN s.p.a. nei confronti di OC DA
2. condanna FU AN s.p.a. alla refusione delle spese processuali in favore di OC DA che liquida in € 16.481 per compensi oltre accessori come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la FU AN s.p.a. formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc,ma Corte di appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n.21746 del 12 novembre
2019 condannare il notaio DA OC a risarcire per i fatti di cui al presente atto alla FU
AN s.p.a. l'importo di € 570.600,00 o quella diversa somma maggiore o minore che parrà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
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OC DA nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla FU AN
s.p.a. per la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 21746/2019 del 12/11/2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, per le motivazioni esposte in narrativa;
- In via principale: rigettare l'appello proposto dalla FU AN s.p.a. per la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 21746/2019 del 12/11/2019, con integrale conferma della sentenza impugnata e con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
- In via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto che comporti la declaratoria di responsabilità del notaio DA OC, limitare il risarcimento del danno entro i limiti di cui agli artt. 1223,1225 e 1227 c.c. Con vittoria di spese di giudizio ".
All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni, rinviando ai propri scritti,
e ha discusso oralmente la causa.
§ 2. — Innanzitutto la trattazione nel merito dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
§ 3. — L'appello è articolato in un unico motivo con cui viene censurato il rigetto della domanda attorea.
La sentenza di primo grado è motivata come segue: “Occorre preliminarmente evidenziare che la responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, pur tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione. La sua opera, pertanto, non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà, delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma deve estendersi
a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere, e ciò, in conformità, allo spirito della legge professionale
(L. n. 89 del 1913, art. 1). Infatti il principio secondo cui l'incarico conferito dalle parti al notaio comprende lo svolgimento, ad opera del professionista, delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti stesse, riguarda le attività che concernono le condizioni di validità e perfezione dell'atto, ossia quelle necessarie perché l'atto possa realizzare il suo scopo tipico e quindi sia idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. Ciò costituisce l'applicazione della regola dell'integrazione del contratto a norma dell'art. 1374 c.c., che
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conforma il contenuto delle obbligazioni contrattuali all'intento voluto dalle parti. Trattandosi di una responsabilità che si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale, di nessun rilievo è il fatto che la legge professionale non faccia espresso riferimento alla stessa, allorché essa trovi causa in inadempimento di dette attività accessorie alla funzione documentale. (Cass. n. 5946/99, conf. circa l'attività di consulenza del notaio Cass. n. 14450/2006).
Applicando i principi suesposti a caso di specie occorre esaminare la natura dell'atto oggetto del rogito in contestazione ossia la cessione del credito IVA.
In passato si dubitava della cedibilità del credito IVA in generale, oggi la questione può dirsi superata, a favore della piena cedibilità, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della L. 13 maggio 1988, n. 154, che occupandosi di disciplinarne le conseguenze dà per presupposta la
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