Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2024, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2024, n. 39
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 39
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

N. 173/2020 RG REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 173/2020 RG, posta in decisione a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, in data 16.1.2023 e vertente
TRA
IM GI;
codice fiscale: [...];
parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PORTALE GI del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Capo d'OR (via del Piave n. 125);
pec: giacomo.portale@pec.giuffre.it ;
APPELLANTE
E
AL UZ IN;
codice fiscale: [...];
parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PRUITI CIARELLO Alessandro del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in S. Agata di
Militello (via Nizza n. 1);
pec: alessandro.pruiticiarello@avvocatipatti.it ;

APPELLATO

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… dichiararsi nullo, annullarsi ovvero revocarsi l'opposto decreto … con vittoria di spese e compensi …”.

Per parte appellata:
“… 1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata da parte dell'appellante, perché inammissibile e priva di motivazione;
2) in via del tutto preliminare accertare, ritenere e dichiarare con qualsiasi statuizione l'inammissibilità dell'interposto appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Patti per la violazione dell'art. 342 c.p.c. , confermando la sentenza di primo grado;
3) in via ancora del tutto preliminare accertare, ritenere e dichiarare con qualsiasi statuizione l'inammissibilità dell'interposto appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Patti per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. , confermando la sentenza di primo grado;
4) nel merito rigettare l'interposto appello avverso la sentenza n. 34/2020 del Tribunale di Patti con qualsivoglia statuizione, confermando la sentenza di primo grado;
5) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio oltre i.v.a. e c.p.a., e rimborso spese generali nella misura del 15% …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 17.2.2020 IM
GI conveniva in giudizio davanti a questa Corte AL UZ IN, riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. con sentenza n. 34 emessa in data 15.1.2020 nel procedimento già iscritto al n. 100462/2006 RG.
*

Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opponente) l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo emesso al n. 237 in data 24.6.2006 dall'Ufficio del Giudice Unico presso il Tribunale di Patti–Sez. Distaccata di S. Agata di Militello – per l'importo di euro 28.405,13 riveniente da assegno postale “non pagato per insufficienza di credito” oltre spese e compensi di fase monitoria – lamentava, con rinnovata deduzione delle eccezioni difensive già al riguardo proposte, che l'impugnata sentenza:


1. erroneamente aveva disatteso l'invocata prescrizione del credito di cui al titolo azionato in sede monitoria
, atteso che, successivamente alla data d'emissione dell'assegno in argomento (risalente al 4.5.1999), pur date le plurime iniziative giudiziarie con cui il AL UZ l'aveva azionato pure in executivis, il semestre utile allo scopo era infruttuosamente decorso prima del valido ed efficace compimento d'atti interruttivi del medesimo, per cui da ultimo anche il ricorso in monitorio (in quanto tardivo rispetto al disatteso ricorso per dichiarazione di fallimento del IM);

e ciò sebbene con ordinanza interlocutoria dell'8.3.2007 il g.i. competente medio tempore designato avesse rettamente disposto la sospensione dell'immediata esecutività del superiore decreto ingiuntivo, recependo in toto le difese con cui l'emittente dell'assegno aveva contestato la legittimazione del preteso creditore a giovarsene;



2. nel merito
, aveva parimenti erroneamente affermato la valida ed efficace spendibilità pro se dell'assegno in questione da parte del AL UZ sebbene costui fosse risultato solo apparente prenditore del medesimo;
e ciò là dove in realtà e a ben vedere esso – come del resto riconosciuto dal prefato in sede
d'interrogatorio formale – non era stato promissario d'alcun pagamento da parte dell'emittente, che aveva rilasciato il titolo senza indicazione del nome del prenditore a mani di tal DE GI (effettivo beneficiario di detta emissione, avvenuta a scopo di mera garanzia, in quanto aveva venduto al IM diversi preziosi) e costui l'aveva a sua volta
consegnato al AL UZ, il quale, vergando il proprio nome nello spazio lasciato in bianco sia dall'emittente sia dal DE, s'era così legittimato a porlo all'incasso;
e, dunque, il preteso creditore – una volta prescritta l'azione cartolare nei sensi DEDOTTI sub 1. – non aveva azione di sorta esperibile contro il IM;

e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 30.6.2020 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione:

I. per violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C.;
II. ex art. 348 bis C.P.C.;

e, nel merito:
sub 1., che:
“… il creditore AL, in quanto titolare del diritto, ha posto in essere idonei atti interruttivi dai quali si evince la ferma volontà di volere far valere la pretesa creditoria. A norma dell'art. 2943 c.c., tra l'altro, la prescrizione è interrotta da parte del titolare del diritto dall'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso del giudizio e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore, l'esistenza degli atti interruttivi posti in essere da parte del sig. AL emerge in maniera evidente da un attento esame della documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo. Ad ogni buon conto si evidenzia che il sig. AL quale portatore del titolo di credito in forza del decreto ingiuntivo ha agito nei confronti del debitore inadempiente facendo valere una legittima pretesa creditoria soggetta all'ordinaria prescrizione decennale …”;

sub 2., che:
“… RI GI, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si è limitato ad asserire che nessuna somma deve corrispondere al AL ZO IN in quanto nessun tipo di rapporto è mai intercorso tra i due, sta di fatto che quanto asserito non è stato supportato da benché minima prova, tant'è che nel precedente giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, definito con la sentenza n. 102/2004 del Tribunale di Patti Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello, nessun teste è stato escusso dal sig. RI GI, che non ha provato né l'inesistenza del rapporto sottostante all'emissione dell'assegno, né l'invalidità dello stesso e/o l'avvenuta estinzione del rapporto sottostante all'emissione dell'assegno …”;

concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 3.7.2020 (svoltasi in modalità cartolare) – in esito a ordinanza che in data 17-19.7.2020 disattendeva il petitum sub
II. e disponeva l'inibitoria dell'impugnata pronuncia – a quella del 4.7.2022 (per la precisazione
delle conclusioni), le parti erano rimesse al prosieguo per il medesimo incombente (in assenza di designazione di nuovo relatore) all'udienza del 16.1.2023.
All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art.127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, previa la sostituzione del consigliere relatore, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei
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