Corte d'Appello Cagliari, ordinanza 14/02/2025
CA Cagliari
Ordinanza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 366 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024 promosso da
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Fabrizio Bellisai, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al reclamo reclamante
nei confronti di
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. CP_1
Anna Maria Minafra, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti reclamata
e
AVV. , quale curatrice speciale delle minori e , in giudizio Controparte_2 Per_1 Persona_2
personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 9.1.2024
reclamata
*******
La Corte, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
Con ricorso del 22.4.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. CP_1
2513/17 del Tribunale di Cagliari, con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con , l'affido condiviso delle minori figlie e ed il loro Parte_1 Per_1 Per_2
pagina 1 di 5
collocamento prevalente presso il padre;
la ha esposto che le minori, in particolare CP_1 Per_1
avevano manifestato stato d'ansia, cagionato dai comportamenti violenti del padre, sia moralmente che materialmente. Ha, pertanto, chiesto l'affido esclusivo e il collocamento delle figlie presso di sé,
esponendo che il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 1.3.2024, aveva sospeso la responsabilità genitoriale del . Pt_1
Sospensione che era stata poi revocata dallo stesso Tribunale, in data 8.7.2024, sul rilievo che era pendente davanti al Tribunale ordinario il giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, e pertanto esso Tribunale non era competente.
Sentite le parti e le loro figlie minori, il giudice, con ordinanza del 24.10.2024, ha disposto l'affido esclusivo delle due figlie minori alla madre, con loro collocamento presso la stessa, e posto a carico del padre l'obbligo di corrisponderle l'importo di € 650,00 mensili quale contributo di mantenimento delle figlie.
Con il provvedimento in esame il giudicante ha ritenuto non sussistere, allo stato, elementi per disporre la sospensione della responsabilità genitoriale del Toro;
ha, tuttavia, rilevato che i rapporti tra padre e figlie sono al momento interrotti, che lo stesso ha affermato di non avere interesse ad avere le Pt_1
figlie in casa e di non poterle
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 366 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024 promosso da
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Fabrizio Bellisai, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al reclamo reclamante
nei confronti di
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. CP_1
Anna Maria Minafra, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti reclamata
e
AVV. , quale curatrice speciale delle minori e , in giudizio Controparte_2 Per_1 Persona_2
personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 9.1.2024
reclamata
*******
La Corte, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
Con ricorso del 22.4.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. CP_1
2513/17 del Tribunale di Cagliari, con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con , l'affido condiviso delle minori figlie e ed il loro Parte_1 Per_1 Per_2
pagina 1 di 5
collocamento prevalente presso il padre;
la ha esposto che le minori, in particolare CP_1 Per_1
avevano manifestato stato d'ansia, cagionato dai comportamenti violenti del padre, sia moralmente che materialmente. Ha, pertanto, chiesto l'affido esclusivo e il collocamento delle figlie presso di sé,
esponendo che il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 1.3.2024, aveva sospeso la responsabilità genitoriale del . Pt_1
Sospensione che era stata poi revocata dallo stesso Tribunale, in data 8.7.2024, sul rilievo che era pendente davanti al Tribunale ordinario il giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, e pertanto esso Tribunale non era competente.
Sentite le parti e le loro figlie minori, il giudice, con ordinanza del 24.10.2024, ha disposto l'affido esclusivo delle due figlie minori alla madre, con loro collocamento presso la stessa, e posto a carico del padre l'obbligo di corrisponderle l'importo di € 650,00 mensili quale contributo di mantenimento delle figlie.
Con il provvedimento in esame il giudicante ha ritenuto non sussistere, allo stato, elementi per disporre la sospensione della responsabilità genitoriale del Toro;
ha, tuttavia, rilevato che i rapporti tra padre e figlie sono al momento interrotti, che lo stesso ha affermato di non avere interesse ad avere le Pt_1
figlie in casa e di non poterle
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