Corte d'Appello Messina, sentenza 18/01/2024, n. 22

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 18/01/2024, n. 22
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 22
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

N° 529/21 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta dell'11 gennaio 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 529/21 R.G.L. e vertente
TRA in persona dell'amministratore unico, con sede in Messina, Parte_1
Via Scotto 7, c.f. e p. iva , elettivamente domiciliato in Messina Viale P.IVA_1
Giostra 25 is. 487, presso lo studio dell'avv. Mariateresa Mezzasalma, c.f.
[...]
che la rappresenta e difende, fax 0902002554 pec C.F._1 [...]
-Appellante Email_1
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Vittoria Santoro del foro di Messina, pec con Email_2 studio in Via Ghibellina 113–Appellata
OGGETTO: differenze retributive - appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 1571 pubblicata in data 13 luglio 2021
CONCLUSIONI
: 1) Preliminarmente sospensione dell'esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata. 2) Nel merito riformare la sentenza di prime cure e respingere le do- mande tutte formulate appellata, riconoscendo alla lavoratrice soltanto il dovuto per le spettanze maturate all'interruzione volontaria del rapporto come quantificato nel cedolino paga relativo al mese di luglio 2010 in atti per l'importo di € 2.097,50 o nel maggiore importo offerto tempestivamente di € 2.150,00;
3) Riformare anche con riguardo alle spese di lite, annullando la condanna e prevedendo in favore della appellante la rifusione delle spese ed il pagamento dei compensi di lite di entrambi
i gradi ovvero, in subordine, l'integrale compensazione.
Damino:

1. rigettare il gravame e confermare la sentenza di primo grado;

2. condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, con


N° 529/21 r.g.l.
attribuzione alla procuratrice che si dichiara antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, narrava di avere CP_1 Org lavorato alle dipendenze di (di seguito prima in nero a Parte_1 partire dal 19 dicembre 2005 e poi, dall'1 aprile 2008, con contratto a tempo parziale per 18 ore settimanali, quale addetta alle pulizie livello 6 CCNL di categoria.
Deduceva di avere percepito una retribuzione di 300,00 euro mensili fino al 30 giugno 2006 e 450,00 fino al 30 giugno 2010 per tredici mensilità, insufficiente specie tenendo conto che la propria prestazione veniva resa per un orario maggiore
e anche nelle festività, salvo il riposo domenicale. Lamentava inoltre il mancato pagamento della quattordicesima. Chiedeva pertanto la condanna della ad Pt_1 erogare le differenze retributive anche per ferie e festività non godute e per assegni familiari, non riconosciuti durante il periodo in nero.
Aggiungeva di essere stata licenziata il 14 luglio 2010 e che non le erano stati pagati né il trattamento di fine rapporto né l'indennità di mancato preavviso, chiedendo la condanna della controparte anche per tali voci.
Resisteva HT, che ammetteva di dovere ancora corrispondere il solo tfr per un importo di 2.150,00 euro, ma a causa del rifiuto della di riscuotere il CP_1 Organ relativo assegno in occasione di un incontro presso la sede del sindacato nel quale si era tentata una conciliazione.
Veniva espletata prova per testi con l'audizione di CP_2 Tes_1
, , e .
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Controparte_3
In esito veniva disposta consulenza contabile in esito alla quale, in parziale accoglimento delle domande, con sentenza n° 1571 pubblicata il 13 luglio 2021 il Org giudice di primo grado condannava a pagare alla soltanto 13.593,91 CP_1 euro oltre accessori in luogo degli oltre 96.000,00 richiesti in ricorso, e a rimborsarle metà delle spese di lite, compensata la restante metà e con spese di Org consulenza a carico di
HT ha proposto appello con ricorso depositato in data 3 settembre 2021. Nella resistenza di con ordinanza del 23 novembre 2022 la Corte ha CP_1 rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
Il presente giudizio è stato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi