Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/09/2024, n. 991
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1108/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2 aprile 2024, vertente
TRA
FA EP, elettivamente domiciliato in CA (CS) al V.co Campanile n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Leonardo R. Filareti che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
OL UA, OL IR in proprio e quale tutore dell'interdetta OL EZ, OL ES, OL
IN, OL IN, elettivamente domiciliati in CA (CS) alla Via F. Gullo snc, presso e nello studio dell'Avv. Nicola Filardo giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
E
OL ON (classe 1981) e OL FO;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado n° 496/2021 del Tribunale di
Castrovillari pubblicata il 04/05/2021 e notificata il 18/05/2021 e, per l'effetto:
1
2. In via preliminare, siccome pregiudiziale ed assorbente: ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Commissario degli usi civici di Catanzaro in quanto il terreno oggetto della compravendita è assoggettato al regime giuridico dei beni di uso civico.
3. In via subordinata: ritenere e dichiarare il preliminare di vendita del 30.04.2008 nullo ed inesistente, considerato che il terreno oggetto della compravendita rientra tra i beni del demanio comunale che, in quanto tali, risultano caratterizzati dai requisiti dell'inalienabilità.
4. In via ancora più subordinata: ritenere e dichiarare che la vendita del quoziente terreno descritto nel contratto preliminare stipulato in data 30.04.2008 era da intendersi a corpo e non a misura e che l'indicazione dei dati catastali doveva essere ritenuta meramente indicativa, e, per
l'effetto, ritenere e dichiarare illegittima e non dovuta la somma pretesa dagli LA per le particelle nn. 36 e 38.
5. Ritenere e dichiarare illegittima oltre che non provata ed infondata sia in fatto che in diritto, la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, ritenere e dichiarare risolto il contratto preliminare stipulato in data 30.04.2008 per fatto imputabile ai resistenti, e condannare gli stessi alla restituzione in favore del sig. AZ GI della somma di €. 40.000,00 versata dal medesimo a tutti gli
LA in acconto al prezzo vendita concordato;
condannare il ricorrente LA
FR a restituire al AZ GI la somma di Euro 3.900,00 che il medesimo aveva percepito (e pacificamente riconosciuto in corso di causa) come saldo della sua quota, che gli spettava sulla somma di €. 20.000,00 ancora dovuta dal AZ per il saldo totale del prezzo di vendita.
6. Condannare i ricorrenti/appellati al pagamento in favore del AZ GI della somma di €.
20.000,00 quale penale concordata col versamento della corrispondente caparra confirmatoria.
Il tutto col favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
7. Condannare le parti appellate alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Per gli appellati: “Voglia l'ill.ma Corte adita disattese tutte le avverse deduzioni e richieste: previa integrale conferma della sentenza n. 496/2021 pronunciata dal Tribunale di Castrovillari, rigettare l'appello e per l'effetto, adversis rejectis in via preliminare
1) Rigettare per le motivazioni di cui in narrativa la richiesta di sospensione del presente giudizio.
Nel merito
2) in via principale accertare e dichiarare valido il recesso esercitato dai ricorrenti sigg.ri
LA del contratto preliminare sottoscritto in data 30.04.2008 dal defunto LA
NO con il sig. AZ GI per inadempimento di quest'ultimo ed ai sensi dell'art. 1385
c. 2° c.c. dichiarare altresì legittimo per i sigg.ri LA trattenere definitivamente la caparra confirmatoria a sua tempo percepita dal de cuius LA NO;
2 3) in via subordinata ed alternativa dichiarare ai sensi degli artt. 1385 comma 3° e 1455 c.c. la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto in data 30.04.2008 dal defunto LA
NO con il sig. AZ GI per inadempimento di quest'ultimo dichiarando altresì legittimo per i sigg.ri LA trattenere definitivamente la caparra confirmatoria a sua tempo percepita dal de cuius LA NO;
4) in ogni caso disporre ogni più ampia pronuncia in ordine all'obbligo di rilascio da parte del sig.
AZ GI dell'appezzamento di terreno sito in agro di CA alla località Serre Libere, riportato nel Catasto Terreni del Comune di CA al foglio di mappa n. 31, particelle nn. 32, 33,
34, 35, 39, 56, 57, esteso complessivamente per una superficie di ha 4.62.80, con riconsegna e reimmissione nel possesso ai sigg.ri LA,
5) Confermare la condanna del sig. AZ GI al pagamento in favore dei sigg.ri
LA di € 1.000,00 annui a decorrere dalla data di sottoscrizione del preliminare
(30.04.2008) fino al suo effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione, per come determinato dal giudice di prime cure.
6) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze della presente procedura da distrarsi ex art. 93 cpc”.
FATTO E DIRITTO
§ Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. LA AS, LA NO (classe 1981), LA CA,
LA SI, LA LF, LA FR e LA PI, quest'ultima in proprio e quale tutore dell'interdetta LA UC, hanno agito, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti di AZ GI, esponendo:
- che con scrittura privata del 30 aprile 2006, il loro dante causa LA NO aveva promesso di vendere a AZ GI i terreni agricoli siti in CA località Serre
Libere, distinti in catasto al fg. 31 particelle 32, 33, 34, 35, 39, 56 e 57 (estensione complessiva, secondo il catasto: ha 04.62.80), terreni gravati da livello concesso dal
Comune di CA;
- che le parti avevano convenuto il prezzo di € 80.000,00, di cui: € 20.000,00 versati alla stipula del compromesso, anche a titolo di caparra;
ulteriori € 20.000,00 da versarsi entro il 30 agosto 2008 (poi effettivamente versati l'1 settembre 2008);
€ 60.000,00 da versarsi in sede di stipula del contratto definitivo, da eseguire entro il 30 dicembre 2008;
- che il AZ non era mai addivenuto alla stipula del definitivo e, deceduto LA
NO, gli odierni attori avevano intimato al AZ di comparire dinanzi a notaio per la stipula entro il 15 maggio 2013 (missiva avv. S. Fughelli del 28 marzo 2013);
3
- che il AZ aveva palesato l'intenzione di rendersi acquirente anche di altre due particelle
(36 e 38) e, preso atto di ciò, gli odierni attori avevano nuovamente diffidato il AZ a comparire per la stipula del contratto definitivo per il giorno 9 aprile 2014;
- che aveva risposto il AZ chiedendo un differimento al 28 maggio 2014 (missiva priva di data;
doc. 5 fascicolo attoreo);
- che a detta missiva aveva fatto seguito quella degli attori (missiva avv. N. Filardo del 15 aprile 2014) di conferma della data del 28 maggio 2014 per la stipula del rogito dinanzi al notaio Carlo Proto, nel suo studio in Cirò;
- che alla data convenuta il AZ non era comparso (vedi verbale del notaio Proto).
Tanto esposto, gli attori hanno chiesto all'adito Tribunale di Castrovillari di disporre la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del AZ, con diritto degli attori al trattenimento della caparra, e di condannare questo al rilascio dei terreni e al pagamento dell'indennità di occupazione dei terreni, parametrata all'importo di € 1.400,00 per anno, con decorrenza dal 30 aprile 2008.
Nella assenza del convenuto alla prima udienza, con ordinanza riservata del 2 maggio 2015, il giudice ha disposto il mutamento del rito (da speciale a ordinario) e quattro giorni prima della successiva udienza del 10 giugno 2015 si è costituito il AZ, il quale ha resistito alla domanda all'uopo rilevando: 1) che la co-attrice interdetta LA UC si era costituita a mezzo del tutore LA PI senza che questa fosse munita dell'autorizzazione del giudice tutelare;
2) che, avendo la causa ad oggetto terreni gravati da livello, essa rientra nella giurisdizione del commissario regionale per gli usi civici;
3) che era giustificata la sua mancata comparizione davanti al notaio Proto, in quanto arbitrariamente scelto dai promittenti venditori
(anziché, come è di prassi, dal promissario acquirente);
4) che i dati catastali indicati nel preliminare erano “puramente indicativi” e la promessa di vendita aveva ad oggetto anche le altre due particelle n. 36 e n. 38, per le quali gli attori avevano ingiustamente preteso l'ulteriore importo di € 25.000,00;
5) che il contratto preliminare di compravendita è nullo, in quanto avente ad oggetto beni che, per essere gravati di livello, sono inalienabili. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento della spiegata riconvenzionale volta alla declaratoria di nullità ovvero di risoluzione del compromesso per inadempimento degli LA, con loro condanna “alla restituzione di € 60.000,00 versata a titolo di prezzo di acquisto … nonché al pagamento della somma di € 20.000,00 convenuta a titolo di caparra confirmatoria …”.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi indicati dalle parti, la causa è stata decisa con sentenza n. 496, resa il 3 maggio 2021 e pubblicata il 4 maggio 2021, con la quale il Tribunale di
Castrovillari ha così deciso:
“a) In parziale accoglimento della domanda avanzata dagli OL, dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di cui alla scrittura privata del
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